Le iscrizioni d'ufficio della Cassa Geometri

Il problema delle iscrizioni d'ufficio della Cassa Geometri nei confronti di pensionati, lavoratori dipendenti e esercenti (occasionali) della professione...perchè, a nostro avviso, la Cassa sta operando contra legem
 
 
La Cassa Geometri in base all'art. 5 del proprio Statuto ha, nel corso degli ultimi anni, dato luogo a numerose iscrizioni d'ufficio a carico di geometri iscritti all'albo, pensionati, con distinto rapporto di lavoro subordinato o non esercenti (se non in via sporadica) l'attività professionale.
 
Noi riteniamo che tale attività non sia legittima in quanto posta in essere in chiara violazione dell'art. 22 della l. n. 773 del 1982, norma, quest'ultima, che promanando da una fonte legislativa prevale, senza dubbio, sull'art. 5 dello Statuto essendo, quest'ultimo, una fonte di natura regolamentare. Inoltre, l'imposizione dell'iscrizione all'associazione a carico di soggetti ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti dalla l. n. 773 del 1982 produce inevitabilmente la manifesta violazione del diritto di associarsi liberamente stabilito dall'art. 18 della Costituzione.
 
Ma vediamo, più nel dettaglio, la questione sotto il profilo normativo.
 
L'art. 22 della l. n. 773 del 1982 prevede che "1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. 2. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale".
 
Discende, da quanto sopra, che il presupposto indispensabile per l'iscrizione alla Cassa Geometri (obbligatoria o facoltativa che essa sia) è l'esercizio dell'attività professionale in modo continuativo. 
 
Inoltre, l'iscrizione, per quanti siano iscritti a diversa forma di previdenza in dipendenza di altra attività di lavoro o che siano già pensionati di altro ente, non può essere pretesa dalla Cassa Geometri poichè, per legge, tali soggetti hanno la facoltà ma non l'obbligo di iscriversi alla Cassa.
 
Occorre, poi, ricordare che l'iscrizione è preclusa per quanti si trovino in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione e, a tale riguardo, deve richiamarsi l'art. 7 della l. n. 274 del 1929 il quale prevede che "Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo".
 
Infine, l'art. 31 della l. n. 773 del 1982 prevede che "L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, può optare per una delle casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto.
Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui cassa il geometra permane iscritto".
 
Ciò significa che l'iscritto all'Albo dei Geometri, se iscritto ad altro albo professionale in dipendenza di una diversa attività professionale esercitata, può scegliersi la cassa previdenziale di riferimento e versare interamente all'ente prescelto senza che l'altro possa obiettare alcunchè.
 
Queste le norme di legge.
Come può, dunque, la Cassa pretendere l'iscrizione nei confronti di  professionisti che siano pensionati, abbiano un distinto rapporto di lavoro subordinato o che non esercitino (se non in via sporadica) l'attività professionale.
La risposta è semplice ma, a nostro avviso, errata.
 
L'art. 5 dello Statuto prevede, infatti, che "Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione".
 
Con una norma regolamentare che la Cassa ha deliberato con i propri organi consiliari, essa ha stabilito che fossero tenuti all'iscrizione e alla contribuzione soggetti che, per legge, non vi erano tenuti e che, quindi, neppure avevano potuto partecipare alla deliberazione che ha loro imposto di iscriversi.
 
Si tratta, però, di una deliberazione chiaramente illegittima in quanto, come già evidenziato, contrastante con le sopra richiamate e sotto trascritte norme di legge.
 
IL QUADRO NROMATIVO 
 
Art. 22 (L. N. 773/82)
 
1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.
3. L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.
4. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che può esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della presente legge.
 
Art. 31(L. N. 773/82)

 
Iscritti in più albi professionali.
 
L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, può optare per una delle casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto.
Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui cassa il geometra permane iscritto.
In deroga alle norme di qualsiasi cassa di previdenza relative a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla cassa.
 
Art. 7 l. n. 274 del 1929
 
Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.
 
Art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri
 
5.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione... 
 
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