Prime considerazioni sulla nuova riforma della Cassa Ragionieri, insaprimento dei requisiti di accesso ai trattamenti, ivi compreso quello derivante da totalizzazione, soppressione della pensione di anzianità e introduzione della pensione anticipata
L’assemblea dei delegati del 10 novembre ha approvato la proposta di riforma del sistema previdenziale della CNPR che introduce numerose novità. La riforma è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.
La percentuale del contributo soggettivo sarà progressivamente aumentata sino a raggiungere a regime nel 2018 il 15%. Il minimo soggettivo, pari a E. 3044 nel 2013 verrà successivamente rivalutato annualmente.
Per quel che riguarda la pensione di vecchiaia, è stato previsto un progressivo incremento dei requisiti anagrafico e contributivo. A regime, per tutti i nati oltre la data limite del 31 dicembre 1962, l'accesso alla pensione di vecchiaia sarà consentito a patto che risultino maturati il requisito anagrafico di 68 anni e quello contributivo di 40 anni.
La pensione di anzianità viene soppressa e sostituita dalla pensione anticipata con calcolo contributivo a condizione che risultino accreditati almeno 20 anni di contributi.
La pensione derivante da totalizzazione invece mantiene i requisiti previsti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 42 del 2006 ma saranno applicati coefficienti di riduzione in caso di accesso alla pensione prima dei 68 anni di età. Inoltre, contrariamente a quanto precedentemente previsto, il calcolo sarà effettuato con sistema contributivo sempre che non si abbia un'anzianità contributiva presso la Cassa Ragionieri di almeno 39 anni.
Tra le ulteriori novità della riforma, devono segnalarsi la riduzione dell’importo minimo del contributo integrativo; l’introduzione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati, per gli anni dal 2014 al 2016, facendo salve le pensioni più basse; la possibilità di proseguire la contribuzione con versamenti volontari; incentivi per chi posticipa la decorrenza della pensione ed il riconoscimento di una parte del contributo integrativo nel montante dei giovani iscritti.
La Cassa Ragionieri, già interessata da un fitto contenzioso in relazione alla precedente riforma, quale deliberata, in via definitiva, dal Comitato dei Delegati in data 20 dicembre 2003, è, dunque, nuovamente intervenuta sul sistema con un generale inasprimento dei requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici.
In attesa dell'approvazione ministeriale, è doversoso sin d'ora sottolineare, sotto il profilo della legittimità della riforma, come la Suprema Corte di Cassazione abbia avuto modo di sottolineare in passato il divieto, per gli enti previdenziali privatizzati, di modificare i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (cfr Cass n 7010/2005). E' pur vero che tale giurisprudenza si è formata sotto il vigore dell'art. 3 comma 12 della Legge n 335 del 1995, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 763 della L. n. 296 del 2006 ma non si ritiene che lo spazio operativo ora riconosciuto all'autonomia regolamentare delle Casse possa spingersi, come nella specie, sino alla soppressione di una tipologia di pensione. Al riguardo, deve, infatti, ricordarsi come il D.Lgs. n. 509 del 1994 ( a mente del quale gli enti previdenziali dei liberi professionisti si sono privatizzati), prevedeva, quale condizione della privatizzazione, il proseguimento delle attività previdenziali ed assistenziali in atto. Dal che dovrebbe escludersi che la Cassa Ragionieri possa ritenersi legittimata ad eliminare uno dei trattamenti di previdenza riconosciuti dalla normativa di legge vigente prima della privatizzazione o, il che è a ben vedere analogo, a modificare radicalmente i requisiti di accesso ai propri trattamenti previdenziali.
La percentuale del contributo soggettivo sarà progressivamente aumentata sino a raggiungere a regime nel 2018 il 15%. Il minimo soggettivo, pari a E. 3044 nel 2013 verrà successivamente rivalutato annualmente.
Per quel che riguarda la pensione di vecchiaia, è stato previsto un progressivo incremento dei requisiti anagrafico e contributivo. A regime, per tutti i nati oltre la data limite del 31 dicembre 1962, l'accesso alla pensione di vecchiaia sarà consentito a patto che risultino maturati il requisito anagrafico di 68 anni e quello contributivo di 40 anni.
La pensione di anzianità viene soppressa e sostituita dalla pensione anticipata con calcolo contributivo a condizione che risultino accreditati almeno 20 anni di contributi.
La pensione derivante da totalizzazione invece mantiene i requisiti previsti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 42 del 2006 ma saranno applicati coefficienti di riduzione in caso di accesso alla pensione prima dei 68 anni di età. Inoltre, contrariamente a quanto precedentemente previsto, il calcolo sarà effettuato con sistema contributivo sempre che non si abbia un'anzianità contributiva presso la Cassa Ragionieri di almeno 39 anni.
Tra le ulteriori novità della riforma, devono segnalarsi la riduzione dell’importo minimo del contributo integrativo; l’introduzione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati, per gli anni dal 2014 al 2016, facendo salve le pensioni più basse; la possibilità di proseguire la contribuzione con versamenti volontari; incentivi per chi posticipa la decorrenza della pensione ed il riconoscimento di una parte del contributo integrativo nel montante dei giovani iscritti.
La Cassa Ragionieri, già interessata da un fitto contenzioso in relazione alla precedente riforma, quale deliberata, in via definitiva, dal Comitato dei Delegati in data 20 dicembre 2003, è, dunque, nuovamente intervenuta sul sistema con un generale inasprimento dei requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici.
In attesa dell'approvazione ministeriale, è doversoso sin d'ora sottolineare, sotto il profilo della legittimità della riforma, come la Suprema Corte di Cassazione abbia avuto modo di sottolineare in passato il divieto, per gli enti previdenziali privatizzati, di modificare i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (cfr Cass n 7010/2005). E' pur vero che tale giurisprudenza si è formata sotto il vigore dell'art. 3 comma 12 della Legge n 335 del 1995, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 763 della L. n. 296 del 2006 ma non si ritiene che lo spazio operativo ora riconosciuto all'autonomia regolamentare delle Casse possa spingersi, come nella specie, sino alla soppressione di una tipologia di pensione. Al riguardo, deve, infatti, ricordarsi come il D.Lgs. n. 509 del 1994 ( a mente del quale gli enti previdenziali dei liberi professionisti si sono privatizzati), prevedeva, quale condizione della privatizzazione, il proseguimento delle attività previdenziali ed assistenziali in atto. Dal che dovrebbe escludersi che la Cassa Ragionieri possa ritenersi legittimata ad eliminare uno dei trattamenti di previdenza riconosciuti dalla normativa di legge vigente prima della privatizzazione o, il che è a ben vedere analogo, a modificare radicalmente i requisiti di accesso ai propri trattamenti previdenziali.