accertamento catastale e reclami

L'accertamento catastale è un atto amministrativo mediante il quale l'Agenzia del territorio attribuisce o modifica la rendita catastale di terreni e fabbricati.
 
L'iniziativa dell'accatastamento spetta al possessore dell'immobile, che deve dichiarare le nuove costruzioni; l'accatastamento è, invece, prerogativa dell'Agenzia del territorio che può far propria la dichiarazione di rendita proposta dal possessore o modificarla.
 
Ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, i catasti forniscono la misura del reddito fondiario imponibile; sono dunque uno degli strumenti da utilizzare in sede di determinazione analitica dei redditi.

I redditi fondiari sono, dunque, determinati con il sistema catastale.

Il catasto dei terreni


Il catasto dei terreni è sostanzialmente un inventario che descrive la proprietà terriera, suddivisa in particelle, con l'indicazione dell'appartenenza, della qualità, della classe e del relativo reddito medio ordinario.
 
La formazione del catasto implica in primo luogo il rilevamento della proprietà e delle particelle e in secondo luogo la qualificazione - cioè la determinazione dei tipi di coltivazione ed infine la classificazione (la distinzione dei terreni per classi in base al grado di produttività. La tariffa è l'attribuzione a ciascuna particella, in relazione alla qualità ed al suo classamento, del reddito medio ordinario ad essa riferibile.

Il catasto urbano


Il catasto urbano prevede la suddivisione delle singole unità immobiliari per zona censuaria, categoria e classe. Le categorie catastali sono cinque: A (abitazioni), B (edifici a uso collettivo), C (edifici ad uso commerciale), D (immobili industriali), E (immobili speciali).

Gli avvisi di accertamento catastale, modificano i presupposti applicativi della tariffa e, stante la loro natura di atti amministrativi, debbono essere motivati.
 
In particolare, ha avuto di recente modo di precisare il Consiglio di Stato, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento non può ritenersi osservato mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi non idonei a consentire al contribuente, attraverso il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, si da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie, atteso che esso è incontestabilmente un provvedimento di natura valutativa, integrante un atto di accertamento il quale, come tale, deve essere motivato.  

I reclami sulla categoria e classe attribuite sono disciplinati dall'art. 75 dpr 1142 del 01/12/1949 a mente del quale il contribuente è tenuto ad indicare, a pena di inammissibilità del reclamo, le unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria o in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche.


Art 75 dpr 1142 del 01/12/1949
Reclami sulla categoria e classe attribuite.

I reclami sull'applicazione della categoria e della classe, devono indicare le unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria o in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche.
In mancanza di tali indicazioni il reclamo non può essere esaminato.
Le disposizioni previste nei precedenti comma non si applicano nei riguardi delle unità immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8 non hanno avuto applicata la classe. In tali casi, il reclamo potrà riguardare soltanto la misura della rendita catastale attribuita, indicando quella diversa che si ritiene spettante.

giurisprudenza in materia di accertamento catastale


Cassazione civile  sez. trib. 25 febbraio 2009 n. 4507


In tema di classamento di immobili, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento non può ritenersi osservato mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi non idonei a consentire al contribuente, attraverso il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, si da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie, atteso che esso è incontestabilmente un provvedimento di natura valutativa, integrante un atto di accertamento il quale, come tale, deve essere motivato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Moderna C.E. impugnava l'avviso di classamento, fattogli notificare dall'ufficio tecnico erariale di quella città, per quattro unità immobiliari di sua proprietà, site nel Comune di (OMISSIS), e che erano state dichiarate con denunzia del 27.6.1991, dopo che erano state ricostruite al posto di altro precedente edificio, già demolito. Si trattava di variazione di categoria e classe, rispettivamente da (OMISSIS), e da (OMISSIS), come costruzioni di pregio. Il contribuente esponeva che quell'atto non era adeguatamente motivato; nel merito deduceva che le caratteristiche degli immobili erano corrispondenti a quelle degli edifici standard di civile abitazione, e pertanto chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo, e in subordine la variazione come indicata.
Instauratosi il contraddittorio, l'agenzia del territorio contestava la fondatezza del ricorso, eccependo la congruità della motivazione dell'atto di classamento, oltre alla regolarità della comparazione con altro edificio di pari caratteristiche di pregio.
La commissione adita, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo, annullava l'avviso di classamento solamente con riferimento all'immobile avente il mappale (OMISSIS), cui attribuiva la categoria (OMISSIS) e la classe (OMISSIS), rigettandolo nel resto.
Avverso tale pronuncia C. proponeva appello, cui l'amministrazione resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, la quale, con decisione n. 60 del 28 ottobre 2003, ha rigettato il gravame, osservando che l'avviso notificato era congruamente motivato, giacchè conteneva gli elementi essenziali del procedimento seguito; quanto al merito rilevava che la comparazione con altri edifici similari era corretta, anche se qualcuno si trovava a una certa distanza dal fabbricato oggetto di variazione.
Avverso tale provvedimento C. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
L'agenzia del territorio ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE


1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 1249 del 1939, art. 12 e L. n. 241 del 1990, art. 3, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che l'atto impositivo impugnato non conteneva tutti gli elementi necessari per consentire un'adeguata difesa al contribuente, posto che vi erano indicati soltanto i dati catastali, e non anche il procedimento amministrativo seguito per l'attribuzione della categoria e della classe delle singole unità immobiliari.
Il motivo è fondato.
In tema di classamento di immobili, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento non può ritenersi osservato mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi non idonei a consentire al contribuente, attraverso il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie, atteso che Esso è incontestabilmente un provvedimento di natura valutativa, integrante un atto di accertamento il quale, come tale, deve essere motivato (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 5717 del 05/05/2000).
Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., oltre che omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacchè il giudice di appello non ha considerato che tutti gli elementi forniti dall'appellante per classificare le unità immobiliari comportavano l'attribuzione di una categoria inferiore rispetto a quella stabilita dall'ufficio, trattandosi di edificio non di lusso.
La censura rimane assorbita da quanto enunciato rispetto al motivo testè esaminato.
Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.
Quanto alle spese di questa fase, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.


LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell'Emilia Romagna, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 8 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009


Cassazione civile  sez. trib. 11 ottobre 2006 n. 21725

Nel giudizio tributario, in tema di classamento ed accertamento catastale , llindicazione delle unità omogenee, cui fa riferimento llart. 75 d.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, non rappresenta un presupposto processuale, ma esaurisce i suoi effetti sotto il profilo meramente istruttorio, in quanto rappresenta un mero parametro di riferimento utilizzabile ai fini della formazione del suo convincimento dal giudice adito, il quale può però attingere ad ogni altro elemento acquisito agli atti di causa. Di guisa che il raffronto con altri immobili similari costituisce un valido supporto probatorio affinché il giudice possa decidere sul ricorso contro llavviso di accertamento catastale , ma non impedisce allo stesso giudice di provvedere a differente classificazione dell'immobile in relazione agli immobili addotti in via comparativa, in presenza di altre prove documentali comprovanti la natura e le caratteristiche del bene che impongono differente classificazione rispetto a quelli indicati in comparazione.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso notificato il 7 luglio 2004 all'Ufficio di Roma dell'AGENZIA del TERRITORIO e (con plico postale spedito lo stesso giorno, ricevuto) il 9 luglio 2004 al Comune di Genzano (ricorso depositato il 14 luglio 2004), C.A., in base ad un solo motivo, chiedeva, con la refusione delle spese, di cassare la sentenza n. 31/12/03 depositata il 15 dicembre 2003 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale aveva respinto il suo gravame avverso la decisione (891/04/02) della Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la quale era stato respinto il suo ricorso avverso gli avvisi (notificati, il 22 dicembre 2000) con i quali detto Comune, "in forza del classamento della categoria catastale su presunti valori attribuiti dall'agenzia" detta, aveva liquidato l'ICI su di un suo immobile per gli anni dal (OMISSIS).
Nel controricorso notificato il 7 febbraio 2005 il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio chiedevano di dichiarare inammissibile l'avverso ricorso, con ogni consequenziale statuizione di legge, perchè proposto contro l'Ufficio locale di essa Agenzia e non a questa "in persona" del suo Direttore.
Il Comune e l'Ufficio locale dell'Agenzia fiscale, intimati, non svolgevano attività difensiva.
Nella memoria datata 11 febbraio 2005 il ricorrente evidenziava la inammissibilità, per tardività, del controricorso delle costituite amministrazioni pubbliche.
Lo stesso ricorrente, quindi, l'otto giugno 2006 depositava ulteriori memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE


1. L'inammissibilità del ricorso per cassazione perchè proposto (esclusivamente) nei confronti dell'Ufficio periferico dell'Agenzia fiscale che è stato parte del processo celebrato innanzi al giudice tributario - sollevata dalle pubbliche amministrazioni costituite, ma da esaminare ex officio, a prescindere quindi, dalla tempestività del controricorso nella quale la stessa è contenuta - va disattesa perchè infondata.
Sulla questione, infatti, in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria, vanno applicati i condivisibili principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte, chiamate a dirimere il contrasto insorto in seno a questa sezione in ordine alla stessa, secondo i quali (sentenze nn. 3116 e 3118 depositate il 14 febbraio 2006).
a) "nei processi introdotti successivamente al primo gennaio 2001 la legittimazione appartiene soltanto all'Agenzia" (la quale "può semplicemente avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato") mentre "ai procedimenti introdotti anteriormente alla data predetta ... si deve ... fare riferimento ai principi enunciati dalle sezioni unite nelle sentenze 29 aprile 2003 n. 6633 e 5 maggio 2003 n. 6774", con la precisazione (contenuta in fine al punto 4.3 della sentenza n. 3316/06)) che "fa proposizione dell'appello esclusivamente da parte dell'Agenzia, senza esplicita menzione dell'Ufficio finanziario periferico che era parte originaria, ha comportato la conseguente estromissione di quest'ultimo", e b) "il ricorso per Cassazione può essere proposto anche nei confronti dell'ufficio periferico dell'Agenzia (che è subentrata all'Ufficio periferico del Ministero ... e ne esercita, in via esclusiva, i poteri, curando il relativo contenzioso) e, ovviamente, ad esso notificato".
In base a tali principi il ricorso per Cassazione de C. notificato, come detto, all'Ufficio locale dell'Agenzia del Territorio, si rivela rituale per cui si deve passare all'esame dello stesso.
2. Commissione Tributaria Regionale - assumendo che il contribuente in appello ha ribadito "le considerazioni secondo le quali, per la tipologia e caratteristiche dell'Immobile, alla stregua di altre unità immobiliari, l'unità ... in questione dovrebbe essere censita con rendita corrispondente alla cat. A/3 classe 1" - ha rigettato il gravame affermando che "alla luce delle risultanze del sopralluogo effettuato dall'Ufficio, si ha motivo di ritenere che la categoria attribuita ... corrisponde alle caratteristiche dell'immobile oggetto di classamento" e che il contribuente non ha offerto "convincenti prove contrarie tali da giustificare il richiesto classamento nella categoria A3 cl. 1".
3. Con l'unico motivo di ricorso il C. contesta detta decisione e, invocato il principio affermato da questa Corte nella sentenza 10 aprile 2003 n. 5624, deduce che la classificazione catastale afferisce ad una "unità immobiliare realizzata da una ...
cooperativa in un'area di edilizia economica e popolare" ("terreno facente parte di area destinata ad edilizia residenziale compresa nel PEEP ... come tale recante tutte le caratteristiche previste per questa peculiare tipologia") per cui la categoria A/2 di classe 2 "si configura del tutto priva di giustificazione in considerazione della consistenza e tipologia nonchè delle particolari caratteristiche dell'abitazione, dotata di finiture modeste e costruita in economia con materiali di modesta qualità".
4. Il ricorso deve essere respinto per infondatezza dell'esposto unico suo motivo.
A. In primo luogo va evidenziato che la circostanza della inclusione dell'immobile nel PEEP non risulta dalla sentenza impugnata per cui, non essendo stato denunziato in proposito nessun error in procedendo da parte del giudice a quo, la stessa deve ritenersi nuova.
B. Detta circostanza, comunque e peraltro, è giuridicamente irrilevante atteso che (Cass., trib., 6 agosto 2004 n. 15235) in tema di controversie tributarie, quali la presente, concernenti la classificazione catastale di un'unità immobiliare, la circostanza che un immobile sia stato realizzato mediante finanziamenti pubblici per l'edilizia residenziale economica e popolare non assume nessun rilievo determinante ed esaustivo ai fini della relativa collocazione nella categoria "economico-popolare", in quanto da un canto, le caratteristiche di un immobile a fini catastali attengono soprattutto ad uno stato di fatto che è, come tale, indipendente dalle finalità del finanziamento pubblico (la cui utilizzazione ben può risultare in concreto difforme dagli scopi per i quali esso sia stato concesso), e, dall'altro, non vi è necessariamente corrispondenza tra la classificazione catastale ai fini dell'attribuzione della rendita e la qualificazione ai fini della normativa sull'edilizia popolare ed economica (contenuta in svariate disposizioni legislative, di diverso contenuto e a diversi effetti).
Di conseguenza - a prescindere dalla già rilevata novità della relativa deduzione fattuale - va ribadito in diritto che la sola afferenza della classificazione ad una "unità immobiliare realizzata da una ... cooperativa in un'area di edilizia economica e popolare" ("terreno facente parte di un'area destinata ad edilizia residenziale, compresa nel PEEP") non costituisce assolutamente prova che detta unità possegga le "caratteristiche" proprie della "peculiare tipologia" della categoria "economica-popolare".
C. Da quanto esposto discende l'assoluta inconferenza del richiamo, operato dal contribuente, al principio espresso da questa sezione nella decisione n. 5624 depositata il 10 aprile 2003 atteso che lo stesso afferisce al mero riscontro della portata, eminentemente probatoria, della disposizione dettata dal D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 75, commi 1 e 2 (per i quali, rispettivamente "i reclami sull'applicazione della categoria e della classe, devono indicare le unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria o in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche" e "in mancanza di tali indicazioni il reclamo non può essere esaminato").
In tema di classamento e di accertamento catastale, infatti, questa Corte ha già precisato che:
1) nel giudizio tributario l'indicazione delle unità omogenee cui fa riferimento l' art. 75 detto non rappresenta un presupposto processuale ma esaurisce i suoi effetti sotto il profilo meramente istruttorio in quanto rappresenta un mero parametro di riferimento utilizzabile ai fini della formazione del suo convincimento dal giudice adito, il quale può però attingere ad ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (Cass., trib., 7 luglio 2004 n. 12446);
2) il raffronto con altri immobili similari costituisce un valido supporto probatorio affinchè il giudice possa decidere sul ricorso contro l'avviso di accertamento catastale ma non impedisce allo stesso giudice di provvedere a differente classificazione dell'immobile in relazione agli immobili addotti in via comparativa, in presenza di altre prove documentali comprovanti la natura e le caratteristiche del bene che impongano differente classificazione rispetto a quelli indicati in comparazione. (Cass., trib., 10 aprile 2003 n. 5625).
D. Nel caso, infine, va evidenziato che il giudice tributario di appello ha fondato il suo convincimento specificamente sulle "risultanze del sopralluogo effettuato dall'Ufficio", quindi sulla valutazione delle caratteristiche proprie dell'immobile; tale convinzione, ovviamente, non può ritenersi in alcun modo censurata dalle generiche (e, comunque, interessate) affermazioni del contribuente (prive di qualsiasi doglianza circa eventuali riscontri probatori favorevoli non esaminati o male esaminati dal giudice del merito) secondo le quali l'"abitazione" in questione sarebbe stata costruita "in economia con materiali di modesta qualità" e dotata di "finiture modeste".
4. Le spese processuali di questo giudizio di legittimità vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2: la pur sussistente inammissibilità (per palese inosservanza del termine fissato dall'art. 370 c.p.c., comma 1) del controricorso delle amministrazioni pubbliche, invero, non costituisce ostacolo giuridico alla partecipazione dell'Avvocatura Generale dello Stato all'udienza pubblica e, quindi, alla prestazione dell'afferente attività professionale difensiva in favore di dette parti pubbliche.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di commercio, il 4 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2006


Comm.trib. prov.le  Napoli  sez. VII 19 giugno 2008 n. 314

In tema di catasto, premesso che il provvedimento di riclassamento rappresenta un atto amministrativo che colpisce la sfera giuridica ed economica del cittadino-contribuente, per cui non può essere emesso senza il rispetto del dettato normativo contenuto negli art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, e 7, l. 27 luglio 2000 n. 212, ma deve riportare una sufficiente e chiara motivazione onde consentire una completa difesa, non è motivata la rideterminazione del classamento catastale e della nuova rendita di un immobile già dichiarato e censito col richiamo alla normativa vigente in materia di classamento e di attribuzione della rendita e col riferimento sia alle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'immobile sia alle mutate capacità reddituali dei fabbricati esistenti nella stessa zona ed aventi analoghe caratteristiche tipologiche, sia alla mutata qualità urbana ed ambientale del territorio circostante; infatti, tale motivazione è generica ed applicabile a tutte le unità immobiliari perché si limita ad indicare quanto previsto dalla normativa, senza specificare concretamente quali sono gli immobili similari a quello del ricorrente, ma con rendita maggiore, per cui la necessità di aumentare quella minore posseduta dal ricorrente.

 

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