dia - denuncia inizio attività

La dia è un modulo procedimentale che consente di intraprendere un'attività in difetto di un provvedimento d'assenso formale da parte della PA a seguito della denuncia e del decorso del termine legislativamente fissato in trenta giorni.
La dia è prevista, in termini generali, nell'art. 19 della L. n 241 del 1990 e trova un campo privilegiato di applicazione nonchè una disciplina speciale nell'ambito dell'edilizia dove, agli artt. 22 e ss, la dia viene espressamente individuata come un'altrenativa al permesso di costruire.
Il procedimento per la formazione della dia è piuttosto semplice in quanto prevede la denucia di inizio attività, il decorso del termine di trenta giorni, la comunicazione dell'inizio dell'attività e la posibilità per la PA di assumere provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o di rimozione dei suoi effetti, in caso di accertata carenza dei presupposti legittimanti, decorsi trenta giorni da questa seconda comunicazione, con la previsione della possibilità di sospensione di questo secondo termine in caso di esigenze istruttorie che abbiano indotto la PA a richiedere pareri. E' altresì prevista la possibilità che la PA formuli richiesta al privato di conformare la propria attività a specifiche prescrizioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.
Il campo di applicazione, notevolmente esteso con le modifiche del 2005, comprende tutti gli atti di autorizzazioni, permessi o nulla osta comprese le domande per iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio di attività imprenditoriale non contingentata ed il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento della presenza dei requisiti fissati da Leggi o da atti amministrativi di carattere generale, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, alllasilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria.
Una volta concluso il procedimento inerente la dia, la PA ha il potere di intervenire con provvedimenti in autotutela ex art. 21 quinquies e 21 nonies L n 241 del 1990.
Tutte le questioni concernenti la dia sono affidate alla competenza di cognizione del GA in sede di giurisdizione esclusiva; ciò può creare alcuni dubbi di costituzionalità, ex art. 103 cost nella lettura patrocinata dalla Consulta con le note sentenze n 204 del 2004 e n 191 del 2006, nelle ipotesi in cui la dia riguardi provvedimenti vincolati, nell'interesse esclusivo del privato e inerenti l'esercizio di diritti soggettivi. Secondo l'impostazione giurisprudenziale assolutamente dominante, poi, i procedimenti caratterizzati dalla possibile formazione della dia non richiedono la comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990.
Il problema principale che ha posto e pone la dia è quello inerente i rimedi affidati al terzo. Si tratta di una problematica che trae linfa dai dubbi che insistono sulla natura della dia che, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, è un provvedimento d'accoglimento tacito che si forma a seguito di  un'inversione procedimentale mentre, secondo altra parte della giurisprudenza, sarebbe un modulo volto alla liberalizzazione dell'attività privata senza l'esercizio del potere da parte della PA.
E' chiaro che, laddove si interpreti la dia come un provvedimento d'accoglimento tacito, il terzo dovrà impugnarla nel termine decadenziale di sessanta giorni mentre, ove si interpreti la dia in chiave di liberalizzazione dell'attività del privato, il terzo non incontrerà termini decadenziali ma potrà tutelarsi solo sollecitando la PA ad assumere iniziative in forma di autotutela e ricorrendo, se del caso, avverso il silenzio rifiuto ex art 2 della L. n. 241 del 1990 e 21 bis della Legge TAR.
Nell'ambito del dibattito non del tutto sopito, un decisa spinta in favore dell'interpretazione della dia come provvedimento tacito è stata data dalle modifiche apportate nel 2005 al previgente esto dell'art. 19 della L. n. 241 del 1990 ed in particolare dall'introduzione della possibilità per la PA di assumere determinazioni in autotutela ed in particolare quella dell'annullamento d'ufficio.
La possibilità d'annullamento d'ufficio da parte della PA in via di autotutela, renderebbe, infatti, irragionevole la negazione della possibilità di annullaamento in sede giudiziale o giustiziale.
LA DIA
Art 19 L n 241 del 1990
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, alllasilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (2).
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto llesercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono lliscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, llattività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione alllamministrazione competente (3).
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui alllultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato (4).
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dalllarticolo 20 (5).

DIA LA TUTELA DEL TERZO

Autorità:  Consiglio Stato  sez. VI
Data:  09 febbraio 2009
Numero:  n. 717

Il terzo controinteressato rispetto all'attività edilizia iniziata sulla base di una denuncia di inizio di attività ha la possibilità di chiedere al giudice amministrativo l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti per intraprendere l'attività in base alla d.i.a. medesima. Tale azione è sottoposta allo stesso termine di decadenza (di sessanta giorni) previsto per l'azione di annullamento che il terzo avrebbe potuto esperire se l'Amministrazione avesse adottato un permesso di costruire, decorrente dall'effettiva conoscenza dell'atto, che si ha quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica (sicché, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine decorre non con il mero inizio dei lavori, bensì con il loro completamento, a meno che non si deducano l'assoluta inedificabilità dell'area o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso.
Esercizio di fatto di poteri direttivi

La "dichiarazione di inizio di attività", quale strumento di liberalizzazione delle attività economiche private, si configura come atto di natura privata che abilita il dichiarante all'esercizio di un diritto riconosciutogli direttamente dalla legge, salvo il potere dell'amministrazione di vietare lo svolgimento dell'attività (e ordinare l'eliminazione degli effetti già prodotti) entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di pubblico interesse.


DIA E GIURISDIZIONE

Autorità:  Consiglio Stato  sez. IV
Data:  08 febbraio 2008
Numero:  n. 429

Ai sensi dell'art. 19 ultimo comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i presupposti della dichiarazione di inizio di attività e i provvedimenti inibitori delle attività iniziate sulla sua base.

Autorità:  Consiglio Stato  sez. IV
Data:  08 febbraio 2008
Numero:  n. 429

L'art. 19, co. 5, l. n. 241/1990 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto i presupposti della d.i.a. ed i provvedimenti inibitori dell'attività iniziata sulla base di essa; deve pertanto ritenersi che rientri nella giurisdizione esclusiva amministrativa una controversia riguardante un provvedimento di annullamento degli effetti della d.i.a., in quanto attinente alle condizioni legittimanti l'intervento edilizio e alla correttezza del divieto opposto dall'amministrazione alla sua realizzazione, anche nelle parti relative alla cognizione di diritti soggettivi (nella fattispecie, si trattava di una controversia riguardante l'esistenza di una servitù a favore del terzo controinteressato).

DIA E COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO

Autorità:  Consiglio Stato  sez. VI
Data:  23 dicembre 2005
Numero:  n. 7359

Il procedimento semplificato e accelerato, introdotto dall'art. 19, l. 7 agosto 1990 n. 241, relativo alla c.d. denuncia di inizio attività, pacificamente ricorrente nel caso di specie, è istituto del tutto peculiare che prescinde dall'emanazione di un provvedimento amministrativo. L'interessato comunica che ad una certa data inizierà una certa attività (nella specie, si tratta dell'apertura di un centro di trasmissione dati relativi a scommesse su eventi sportivi internazionali), e se nel termine stabilito tra la comunicazione e l'inizio dell'attività stessa l'amministrazione nulla comunica, l'attività può essere iniziata, salvo l'intervento di chiusura dell'attività stessa che può avvenire nei casi di mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti necessari (nel caso di specie, si è in presenza dell'ordine di cessazione dell'attività, il quale non determina affatto l'inizio del procedimento - che si è, invece, determinato con la presentazione della denuncia di inizio attività - bensì la sua conclusione). Ne discende che per i provvedimenti di tal specie non vi è necessità di comunicare l'avvio del procedimento all'interessato, in quanto si verifica una sorta di inversione procedimentale, con il privato che comunica all'amministrazione l'attivazione di una particolare procedura.

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