Il controllo di gestione controlli interni ed esterni

 
Il controllo di gestione o sull'attività si distingue rispetto al controllo sugli atti in quanto mira a verificare la rispondenza tra la complessiva attività posta in essere dalla PA e gli obiettivi prefissati.
 
Il controllo di gestione, dunque, si pone su un piano di continuità rispetto al controllo di merito sugli atti amministrativi in quanto, in entrambi i casi, l'oggetto della verifica è l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa.

Tuttavia, mentre il controllo di merito sugli atti, implica la valutazione sulla congruità delle scelte discrezionali amministrative, il controllo di gestione non comporta la verifica delle scelta ma sollo quella tecnica in merito all'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte della PA.

I controlli di gestione possono essere interni alla PA od esterni ad essa; in tale ultimo caso si parlerà di controllo sulla gestione.
 
Le caratteristiche del controllo di gestione sono la sua natura collaborativa e non interdittiva e la conseguente non impugnabilità immediata degli atti nei quali tale controllo si sia concretato in considerazione della loro lesività non immediata.
 
Con riferimento ai controlli interni essi sono disciplinati dal D.Lgs. n. 286/1999 che prevede e disciplina 4 tipi diversi di controllo:
 
il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile curato dagli uffici di ragioneria e dai servizi ispettivi,
 
il controllo di gestione vero e proprio preposto alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa,
 
la valutazione dei dirigenti in riferimento agli obiettivi assegnati con la relativa sanzione della mancata conferma dell'incarico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi (e con la revoca dell'incarico e la collocazione del dirigente a disposizione dei ruoli nei casi più gravi).

L'art. 1 del D.Lgs. n. 286/1999 prevede, infine, un quarto tipo di controllo interno detto strategico che è specificatamente finalizzato a verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico.

Il controllo esterno sulla gestione delle amministrazioni statali e degli enti territoriali è svolto dalla Corte dei Conti ai sensi della L. n. 20 del 1994. Il controllo attiene alla verifica della rispondenza delle risultanze dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti per legge. Il controllo viene espletato attraverso la verifica successiva del bilancio e attraverso l'esame di documentazione ed atti dei quali la Corte può richiedere l'ispezione. Attraverso tale controllo la Corte dei Conti verifica la regolarità amministrativa della gestione ed il funzionamento dei sistemi di controllo di gestione interni. La Corte dei Conti, inoltre, si occupa della verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle regioni e degli enti locali in relazione al patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza alla Comunità Europea. Al fine di potenziare l'attività di controllo della Corte dei Conti, infine, la L. n. 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che, qualora un'amministrazione intenda discostarsi dai rilievi effettuati dalla Corte dei Conti in sede di controllo di gestione, dovrà inviare, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo rilievo, un provvedimento motivato da comunicarsi ai Presidenti delle due Camere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte dei Conti.
 
Con riferimento all'attività di controllo svolta dalla Corte dei Conti, i relativi atti non sono impugnabili in considerazione della natura giurisdizionale della Corte e della non immediata lesività dei suoi atti di controllo. E', invece, possibile contestare il potere della Corte di sottoporre a controllo determinati enti; non è, dunque, ammessa l'impugnativa giudiziale vertente sul quomodo del controllo ma è ammessa l'impugnativa con riferimento all'an. Con riferimento all'estensione del controllo di gestione anche nei riguardi delle regioni e degli altri enti territoriali, la Consulta ha avuto modo di affermarne la legittimità costituzionale attesa la non tassatività delle forme di controllo previste e disciplinate dalla Carta costituzionale.
 
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