Il procedimento amministrativo è, secondo l'ottica funzionalistica,
l'insieme di atti preordinati all'adozione del provvedimento finale.
Secondo un diverso angolo prospettico il procedimento amministrativo è
la forma che assume l'attività amministrativa, la sede ove si forma la
volontà della PA attraverso la corretta ponderazione dell'interesse
pubblico con l'interesse dei privati. La legge n 241 del 1990 ha, per
la prima volta ed in via generale, disegnato una disciplina di
carattere generale sul procedimento amministrativo, con norme di
principio, come quelli della trasparenza e dell'efficienza di cui
all'art. 1 della L. n. 241 del 1990 e norme di dettaglio, come quelle
relative all'obbligo di concludere il procedimento e di motivarlo (cfr.
gli artt. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990), all'individuazione
dell'unità organizzativa e del responsabile competenti per ciascun
procedimento, alle comunicazione dovute ai destinatari del
provvedimento finale (la comunicazione di avvio di cui all'art. 7 e
quella di preavviso del rigetto di cui all'art. 10 bis), alla
possibilità di concludere accordi integrativi o sostitutivi dei
provvedimenti (cfr. gli artt 11 e 15), alla possibilità di ricorrere a
moduli procedimentali acceleratori come le conferenze di servizi, il
silensio assenso e la DIA (cfr gli artt. 14, 19 e 20), alla patplogia
degli atti amministrativi ed all'autotutela (cfr. l'art. 21) ed al
diritto di accesso agli atti amministrativi (cfr. gli artt. 22 e ss).
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