Il regime giuridico dei beni patrimoniali disponibili e indisponibili

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I beni patrimoniali indisponibili condividono con i beni demaniali il requisito dell'indisponibilità, possono, diversamente dai beni demnaili, appartenere ad enti diversi da quelli territoriali e possono essere anche beni mobili.
 
Sotto il profilo giuridico non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei casi e con le forme previste dalla legge (art. 828 comma 2 cc). Tale regime ha sostituito quello dell'indisponibilità assoluta previsto dalla Legge sulla contabilità dello Stato.
 
Formano parte del patrimonio indisponibile le cave e le torbiere, i beni di interesse storico e artistico, le foreste e le miniere, le acque minerali e termali, le sedi e gli arredi dei pubblici uffici, le dotazioni della presidenza della repubblica, la fauna selvatica, le acque minerali e termali, le aree espropriate da parte dei Comuni ed acquisite nell'esercizio del diritto di prelazione ex art. 48 TU espropriazioni il cd patrimonio naturale.
 
L'acquisto del carattere dell'indisponibilità può avvenire per natura, per l'appartenenza ad un ente pubblico, per atto di destinazione a pubblico servizio come statuito dall'art. 826 cc terzo comma o per appartenenza e destinazione.
 
Sotto il profilo del regime giuridico, i beni patrimoniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nelle forme e nei casi previsti dalla legge, non possono essere usucapiti nè formare oggetto di espropriazione forzata. Perdono il carattere dell'indisponibilità in caso di mutamento della destinazione, trasferimento dell'appartenenza ove ammessa o venir meno del bene.
 
E' ammessa l'espropriazione per pubblica utilità ove volta al perseguirmento di un interesse pubblico prevalente; si tratta di soluzione prima perorata dalla giurisprudenza amministrativa e poi raccolta nel TU sulle espropriazioni all'art. 4, comma 2.
 
L'usucapione, generalmente non ammessa, si può verificare ove l'acquisto del bene patrimoniale disponibile sia effettuato in buona fede da un terzo non proprietario del bene il quale, a sua volta, abbia già sottratto il bene alla sua destinazione pubblicistica
 
La categoria dei beni patrimoniali disponibili costituisce, invece, una categoria residuale rispetto a quelle dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili. Formano, infatti, parte del patrimonio disponibile tutti i beni che non costituiscono l'oggetto del patrimonio indisponibile e del demanio.
 
I beni patrimoniali disponibili possono essere beni mobili o immobili, diritti di credito o denaro e sono disciplinati dalle norme del diritto privato, eccettuata l'alienazione che deve, invece, avvenire nelle forme del diritto pubblico.
 
Art. 826 cc
Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.
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