Il regime giuridico dei beni pubblici beni demaniali e patrimoniali

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I beni pubblici sono i beni dei quali la PA si avvale per il perseguimento dei propri interessi e dei propri fini. Ai fini dell'individuazione dei beni pubblici, la dottrina fa ricorso al criterio dell'appartenenza del bene alla PA, al criterio della funzionalizzazione del bene al perseguimento di una finalità di pubblico interesse, oppure ancora al concorrere dei due criteri.
 
Fanno parte dei beni pubblici anche i beni ambientali, beni immateriali di interesse collettivo.
 
La principale distinzione tra i beni pubblici, quale risulta dalla normativa civilistica, è quella tra i beni demaniali di cui all'art. 822 cc e i beni patrimoniali indisponibili di cui all'art. 826 c.c.
 
La categoria dei beni costituenti il patrimonio disponibile della PA è invece residuale rispetto alle altre due.
 
I beni pubblici, sotto il profilo delle modalità del loro utilizzo, possono essere soggetti ad uso generale (come nel caso dei cd. usi civici) oppure possono essere soggetti ad uso esclusivo (come nel caso in cui la PA attribuisca, con provvedimento concessorio, il diritto d'uso esclusivo della spiaggia per lo svolgimento di attività economiche di interesse pubblico).
 
Sul piano della concreta disciplina giuridica, l'art. 823 cc, riferito specificatamente ai beni demaniali e, tuttavia, considerato di portata generale e, quindi, riferibile anche ai beni patrimoniali indisponibili, stabilisce che la PA può ricorrere sia agli strumenti di tutela amministrativa, sia ai mezzi di tutela della proprietà e del possesso.
 
Sotto il profilo della tutela amministrativa, occorre distinguere tra l'autotutela decisoria e quella esecutiva.
 
Con riferimento a quest'ultima, stante il suo carattere eccezionale, secondo parte della dottrina l'art. 823 cc non sarebbe sufficiente a fondarne l'esistenza con riferimento ai beni pubblici, essendo, invece, indispensabile una norma di dettaglio che stabilisca modalità e termini dell'esercizio dell'autotutela esecutiva con riferimento a determinate categorie di beni pubblici.
 
Secondo altra parte della dottrina, invece, l'autotutela esecutiva sussisterebbe sualla base dell'art. 823 cc ma solo con riferimento ai beni demaniali.
 
Nulla quaestio, invece, sull'autotutela decisoria che, per opinione conforme della dottrina, riguarda tutti i beni pubblici. L'autotuetla decisoria, si esplica con provvedimenti di revoca e di decadenza dei precedenti provvedimenti concessori o mediante decisioni di ricorsi amministrativi, mediante provvedimenti sanzionatori, mediante ordini di riduzione in pristino stato, mediante decisioni di modifica dei precedenti provvedimenti concessori o mediante atti di diffida all'adeguamento alle norme generali e particolari relative all'suo dei beni pubblici.
 
L'autotutela esecutiva, nei limiti in cui la PA sia munita del relativo potere, si esplica attraverso provvedimenti di sgombero o mediante ordini di rimborso delle spese sostenute dalla PA.
 
Ai sensi dell'art. 823 cc, come già visto, la PA può, ai fini della tutela dei beni pubblici, esperire azioni possessorie e petitorie.
 
La PA è libera di scegliere se agire civilmente o in via amministrativa ma non può, successivamente alla scelta di una delle due vie, percorrere l'altra. L'alternatività è considerata in tale guisa stringente da ritenersi, da parte di certa giurisprudenza che, una volta decorso l'anno per esperire la tutela possessoria, sarebbe precluso anche il ricorso all'autotutela amministrativa.
 
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