il regolamento di competenza nel codice del processo amministrativo

 
 
Lo strumento del regolamento di competenza, nell'ambito del processo amministrativo, prima dell'entrata in vigore del codice del processo, rappresentava l'unico strumento processuale per contestare la competenza territoriale del TAR adito. Non era, dunque, ammessa, a mente dell'art. 30 della Legge Tar, la contestazione della competenza territoriale a mezzo di semplice eccezione in quanto era, invece, necessaria la proposizione di specifica istanza di regolamento di competenza a mezzo di atto da notificarsi a tutte le parti costituite entro il termine di venti giorni dalla costituzione (o dalla scadenza del termine di costituzione) del soggetto proponente l'istanza. Il regolamento di competenza, pur se rivolto al Consiglio di Stato, competente alla decisione su di esso, doveva essere depositato, successivamente alla notifica, presso la segreteria del TAR adito che doveva effettuare una delibazione preliminare sull'istanza valutandone l'eventuale manifesta infondatezza in tal caso astenendosi dalla  trasmissione del fascicolo di causa al Consiglio di Stato.
Secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, l'istanza cautelare eventualmente proposta poteva essere scrutinata anche laddove fosse stato presentato il regolamento di competenza ed anche se il Tar adito convenisse sulla propria incompetenza territoriale. A seguito della trasmissione del fascicolo al Consiglio di Stato non era poi doverosa la sospensione del processo. Le parti avevano facoltà di depositare memorie e documenti al Consiglio di Stato che decideva il regolamento di competenza in Camera di Consiglio sentiti i difensori delle parti costituite. Ove il Consiglio di Stato accoglieva il regolamento di competenza, il processo poteva essere riassunto entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione presso il Tar competente con il mantenimento degli effetti processuali e sostanziali dell'originaria domanda. Ove il regolamento di competenza veniva, invece, ritenuto infondato e veniva confermata la competenza territoriale del Tar adito, il processo riprendeva il suo corso con il semplice impulso di parte, entro il termine di perenzione.
Con il codice del processo amministrativo, la competenza territoriale dei TAR è stata disciplinata, sia pure con talune semplificazioni, mediante il ricorso ai medesimi criteri di individuazione stabiliti dalla Legge Tar e, cioè, il criterio della sede dell'ente, quello trasversale dell'ambito dell'efficacia del provvedimento e quello, speciale, della sede di servizio del dipendente pubblico.
La modifica sostanziale del codice riguarda, invece, la previsione innovativa dell'inderogabilità della competenza territoriale e la conseguente previsione della sua rilevabilità officiosa in qualunque stato e grado del processo di primo grado e della riproponibilità dell'eccezione in grado d'appello con specifica eccezione salva, quindi, in analogia con quanto previsto con riferimento al regolamento di giurisdizione, l'acquiescenza al capo della sentenza che abbia esplicitamente o implicitamente statuito sulla competenza territoriale.
Ne è conseguita la naturale alternatività tra l'eccezione d'incompetenza e il regolamento di competenza.
Con specifico riguardo, poi, a tale ultimo strumento processuale, la sua disciplina nell'ambito del codice differisce sotto molti profili da quella stabilita dalla Legge Tar (art. 30 già cit) e ciò in parte si spiega con l'innovativo carattere inderogabile della competenza territoriale. In primo luogo, dunque, sotto il profilo del termine per la proposizione del regolamento di competenza, esso è stato allineato con quello previsto per il regolamento di giurisdizione. Il regolamento di competenza potrà dunque proporsi sino alla decisione della causa in primo grado. E' stata, altresì, prevista la possibilità di attivare il regolamento di competenza anche da parte del Tar adito, se del caso a seguito di riassunzione dopo la declinatoria della competenza da parte del primo giudice adito a mezzo di ordinanza. In particolare, ove vi sia domanda cautelare, il Tar adito, ove dubiti sulla propria competenza, potrà alternativamente emettere ordinanza con la quale indichi un diverso Tar competente (e in tal caso, la parte potrà riassumere la causa, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza presso il Tar indicato come competente, riproponendo in tale sede l'istanza cautelare) ovvero, con ordinanza, richiedere il regolamento di competenza trasmettendo gli atti di causa alla segreteria del Consiglio di Stato. Non è più prevista la fase della delibazione preliminare del regolamento di competenza da parte del giudice di primo grado, in quanto il codice prevede che, a seguito della notificazione del regolamento di competenza alle parti costituite, lo stesso venga depositato, nei quindici giorni successivi, direttamente presso la segreteria del Consiglio di Stato che decide sull'istanza in Camera di Consiglio. Il Supremo Consesso, poi, ove attivato dal Tar adito in primo grado, darà, a mezzo della propria segreteria, comunicazione dell'udienza camerale alle parti costituite che potranno presentare memorie sino a due giorni prima dell'udienza.
Con scelta innovativa, riguardante in generale il profilo dell'incompetenza (territoriale o funzionale) è stato, dunque, escluso che il primo Tar adito possa scrutinare la domanda cautelare ove si reputi incompetente. In tal caso, infatti, dovrà o emettere ordinanza con la quale indichi il Tar competente ovvero attivare il procedimento per regolamento di competenza presso il Consiglio di Stato. La riassunzione della causa a seguito di regolamento di competenza che abbia sortito esito favorevole dovrà avvenire entro sessaqnta giorni dalla pubblicazione della decisione o entro trenta giorni dalla sua notifica. Nel caso dell'ordinanza del Tar che abbia declinato la propria competenza, la riassunzione dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La domanda cautelare che non sia stata scrutinata dal primo Tar adito potrà in ogni caso essere riproposta dinanzi al Tar individuato come competente nell'ordinanza con la quale il primo Tar abbia rimesso gli atti al Consiglio di Stato per il regolamento della competenza o in quella declinatoria della competenza. Il secondo Tar dovrà in ogni caso pronunciarsi sulla cautelare .
 
 


Capo IV
Competenza

Art.13
Competenza territoriale inderogabile

1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni e' inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale e' comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e' inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.
4. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non e' derogabile.

Art.14
Competenza funzionale inderogabile


1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge.
2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. La competenza e' funzionalmente inderogabile altresi' per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonche' per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13.

Art.15
Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza

1. Il difetto di competenza e' rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. Finche' la causa non e' decisa in primo grado, ciascuna parte puo' chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza. Non rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, ne' quelle che respingono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il regolamento e' proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato.
3. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio con ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese del regolamento.
La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano i termini di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.
4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
5. Quando e' proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, richiede d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente.
6. L'ordinanza con cui e' richiesto il regolamento e' immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della segreteria. Della camera di consiglio fissata per regolare la competenza ai sensi del comma 4 e' dato avviso, almeno dieci giorni prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi prima e' ammesso il deposito di memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori che ne facciano richiesta.
7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6, il ricorrente puo' riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5 il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma 8.
8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.
9. Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.
10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.

Art.16
Regime della competenza

1. La competenza di cui agli articoli 13 e 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.
2. Il difetto di competenza e' rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa e' riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue davanti al nuovo giudice.
3. L'ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria competenza o incompetenza e' impugnabile nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, con il regolamento di competenza di cui all'articolo 15. Il regolamento puo' essere altresi' richiesto d'ufficio, con ordinanza, dal giudice dinanzi al quale il giudizio e' stato riassunto ai sensi del comma 2; in tale caso si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 6.
4. Durante la pendenza del regolamento di competenza, il ricorrente puo' sempre proporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 2 o in quella di cui all'articolo 15, comma 5, il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 8.
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