Il voto numerico

Il Consiglio di Stato afferma la non sufficienza del voto numerico ai fini della motivazione della valutazione di una prova concorsuale laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati a nozioni di particolare complessità. Sia pure con riferimento a fattispecie peculiare il Consiglio di Stato si discosta dal suo prevalente orientamento che ravvisa la sufficienza del voto numerico quale motivazione del giudizio relativo alle prove di concorso.

Invero detto orientamento conosce numerose sfaccettature ed è prevalentemente basato sul preliminare presupposto che i criteri della valutazione delle prove siano predeterminati.


Consiglio Stato  sez. V del 01 settembre 2009 n. 5145
L'onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico può essere sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico, sussistendo un obbligo di motivazione integrativa laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati all'espressione di nozioni di particolare complessità, nei quali l'aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza delle soluzioni e coerenza nell'esposizione concettuale si riveli determinante nella scelta e discriminante la reciproca prevalenza dei candidati nel senso della loro idoneità a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per l'amministrazione.

L'onere di motivazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione, rispetto alla quale l'ulteriore motivazione si tradurrebbe in un'inutile duplicazione, salvo il caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della commissione da configurare un'eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Quinta)  ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello  n.r.g.  n.  8306  del  2007,  proposto  dalla dott.ssa G. G., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Di Benedetto, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma,  via Cicerone, n. 28;

contro
 
l'Azienda Ospedaliera Ospedali  riuniti  di  Foggia  in  persona  del legale rappresentante pro  tempore,  dott.  T.  M.,  rappresentato  e difeso dall'avv. Simonetta Mastropieri e Vito Aurelio  Pappalepore  e domiciliato  in  Roma,  via  Portuense  n.  104  (sig.ra  Antonia  De Angelis).

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari Seconda Sezione del 21 giugno 2007, n. 1682 che ha  respinto  il ricorso della dott.ssa G. avverso i seguenti atti:
- diniego di ammissione alla prova orale del  concorso  pubblico  per titoli ed esami  indetto  dall'Azienda  Ospedaliera  -  Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia per  la  copertura  di  n.  7  posti  di Dirigente Amministrativo; diniego comunicato alla dr.ssa  G.  G.  con lettera n. AR/00003827 del  23  aprile  2007,  del  Presidente  della Commissione esaminatrice;
- verbali della Commissione esaminatrice del concorso pubblico e,  in particolare, dei verbali n. 2 del 19.12.2006 e n. 4 del 18.1.2007;
- deliberazione del Direttore  Generale  dell'Azienda  Ospedaliera  - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, n  1248  del  22.11.2006, con  la  quale  sono  stati  designati  i  membri  della  Commissione esaminatrice delle prove di concorso;
Visto l'appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2008,  relatore  il  Consigliere Cesare Lamberti ed uditi gli avvocati Clarizia per  delega  dell'avv. Di Benedetto e Valla per delega di Pappalepore;

FATTO E DIRITTO

1. In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 1254 del 20 dicembre 2005 e n. 59 25 gennaio 2006 l'Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. di Foggia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Dirigente Amministrativo.
Il bando di concorso ha previsto che la Commissione avrebbe assegnato un punteggio massimo di 100 punti dei quali 20 per i titoli e 80 per le prove d'esame, da suddividere in 30 punti per la prova scritta, 30 punti per la prova pratica e 20 punti per la prova orale.
Alla Commissione, nominata con deliberazione n. 1248/2006, presieduta dal Direttore Amministrativo e composta da un Dirigente Amministrativo designato dalla Regione Puglia e da un Dirigente Amministrativo interno designato dalla Direzione Generale, sarebbe spettato nella prima seduta di determinare i criteri generali per la valutazione dei titoli.
I criteri sono stati determinati in una seduta successiva alla prima.
2. Al concorso ha partecipato la dott.ssa G., impiegata a tempo indeterminato dell'Azienda Ospedaliera, con la qualifica di collaboratore amministrativo (ctd. "D") dal 16 luglio 2001 al 31 dicembre 2004 e di collaboratore amministrativo esperto (ctd. "DS") dal 1° gennaio 2005.
Con nota del 27 febbraio 2007, alla dott.ssa G. è stato comunicato il superamento della prova scritta, espletata il 19 dicembre 2006, con il punteggio di 23/30 e l'ammissione alla prova pratica il 20 marzo 2007
Con successiva nota dell'11 aprile 2007, è stato comunicato alla dott.ssa G. il diniego di ammissione alla prova pratica e orale posto che la votazione riportata nella prova scritta era di 17/30 inferiore al punteggio minimo previsto dall'art. 14 co. 1 DPR n. 483/1997.
Con ulteriore nota del 25 aprile 2007 è stata rettificata la precedente comunicazione, nel senso che il punteggio riportato deve intendersi conseguito nella prova pratica e non come indicato nella prova scritta e di non essere stata ammessa alla prova orale e non come indicata pratica e orale.
3. 3. Nel ricorso di primo grado n. 751/2007, la dott.ssa G. ha censurato la determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova scritta e pratica non già nella riunione del 14 dicembre ma in quella del 19 dicembre 2006, ne afferma l'estrema genericità al punto di non consentire l'individuazione dell'iter logico giuridico seguito nel valutare gli elaborati e adduce la difformità complessiva della valutazione dalle esperienze specifiche maturate nell'attività professionale.
Nell'ambito delle mansioni proprie della qualifica di collaboratore, che la ricorrente riveste, a tempo indeterminato, nell'Azienda ospedaliera dal 2001 a tutt'oggi, le mansioni dalla stessa espletate consistono nella responsabilità delle procedure di appalto di forniture sanitarie e nella gestione e nel controllo di tutte le vicende relative alla fase esecutiva delle gare. Nelle competenze della dott.ssa G., rientra altresì il rilascio delle concessioni per la vendita di specialità medicinali e l'approvvigionamento dei beni in economia per conto dell'azienda ospedaliera. All'evidente capacità professionale acquisita vanno aggiunte le esperienze maturate nel periodo antecedente la qualifica di collaboratore amministrativo, fra cui l'attività di docente di legislazione sociale presso lo IAL Puglia, quella di docente di diritto civile presso la Confesercenti (CESCOT ANAMA) l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, la buona conoscenza dell'inglese, le elevate conoscenze informatiche.
4. La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso con rinvio ad altra sentenza assunta in pari data sulla medesima procedura, sull'assunto che la valutazione degli elaborati si perfeziona attraverso una votazione numerica che esaurisce pienamente il contenuto di apprezzamento scientifico manifestato dalla commissione, rappresentando il relativo punteggio il modus operandi proprio del giudizio sintetico espressivo della professionalità della candidata. Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale della Puglia:
- il punteggio numerico nella valutazione degli elaborati esaurisce pienamente il contenuto di apprezzamento manifestato;
- i criteri di valutazione della prova scritta, formulati nella seconda riunione della Commissione esaminatrice (anziché nella prima riunione) non appaiono generici e sono comunque conformi alla regola ex art. 9, co. 3, D.P.R. n. 483/1997, che impone la loro formalizzazione in un momento antecedente lo svolgimento delle prove scritte;
- i criteri numerici di valutazione della prova esprimono comuni e consolidati principi in campo docimologico e sono stati anche puntualmente applicati attraverso una specifica griglia di valutazione;
Degli ulteriori motivi di ricorso, il tribunale territoriale ha respinto quello di violazione dell'art. 9, co. 3 DPR n. 483/97, ritenendo comunque rispettata la regola della formulazione dei criteri di valutazione delle prove scritte anteriormente al loro svolgimento, anche se formulati in una seduta successiva alla prima e quello di violazione dell'art. 5, co. 2 dello stesso DPR n. 483/97 in assenza di una condotta discriminatoria nei confronti della ricorrente e degli altri candidati di sesso femminile, che ha reso irrilevante ex se l'assenza di una donna fra i componenti della Commissione.
5. 5. Nell'appello spiegato nei confronti della decisione, la dott.ssa G. afferma che la sentenza non avrebbe rilevato un coacervo di 5. Nell'appello spiegato nei confronti della decisione, la dot..ssa Gli atta afferma Nell'appello spigato nei confronti della decisione, la dott.ssa Gli atta afferma che la sentenza non avrebbe rilevato un coacervo di circostanze sintomatiche desumibili sia dagli errori della Commissione, denotanti la superficialità delle operazioni nel loro insieme e il contrasto fra le votazioni conseguite e l'insieme dei suoi titoli e delle conoscenze professionali ed acquisite nel corso del servizio presso la stessa il contrasto fra le votazioni conseguite e l'insieme dei suoi titoli e delle sue conoscenze professionali ed acquisite nel corso del servizio presso la stessa Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. di Foggia.
La sentenza avrebbe, poi, ingiustamente disatteso l'onere della Commissione di motivare i propri giudizi sugli elaborati, anche in maniera sintetica onde dare ragione della valutazione compiuta.
La sentenza avrebbe, poi, ingiustamente disatteso l'onere della Commissione di motivare i propri giudizi sugli elaborati, anche in maniera sintetica onde dare ragione della valutazione compiuta.
6. L'appello è fondato per quanto si dirà
è fondata per quanto si dirà.
7. Dopo avere preso atto del numero delle prove di esame (prova scritta, prova teorico pratica e prova orale), la Commissione ha stabilito (verbale n. 2 del 19 dicembre 2006) che il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratica è in termini numerici di almeno 21/30 ed ancora che il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una votazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. La Commissione ha predisposto le tre tracce relative alla prova scritta e, dopo averle chiuse in busta sigillata e firmata, ha stabilito "che la valutazione della prova scritta e pratica avverrà tenendo conto dei seguenti parametri: aderenza alla traccia, completezza degli argomenti, proprietà di linguaggio tecnico scientifico, chiarezza di esposizione, correttezza di esposizione", dando quindi corso all'espletamento della prova scritta che ha avuto inizio alle ore 10,05 e si è conclusa alle ore 14,05.
Concluso l'espletamento della prova scritta, la Commissione ha, nella stessa seduta, dato avvio alla fase di valutazione dei titoli, che è proseguita nella terza, quarta e quinta seduta (verbali n. 3 dell'11 gennaio 2007, n. 4 del 18 gennaio 2007, n. 5 del 23 gennaio 2007).
La Commissione ha poi dato avvio alla correzione egli elaborati della prova scritta, dedicando a tale incombente tre sedute (verbali n. 6 del 30 gennaio 2007, n. 7 del 6 febbraio 2007 e n. 8 del 20 febbraio 2007).
Nella seduta del 20 marzo 2007 è stata espletata la prova pratica (verbale n. 9) per la correzione dei cui elaborati, la Commissione ha impegnato tre sedute (verbali n. 10 del 20 marzo 2007, n. 11 del 27 marzo 2007 e n. 12 del 4 aprile 2007), ammettendo alla prova orale n. 13 candidati, prova poi espletata l'8 giugno 2007.
La dott.ssa G. G. non è stata ammessa all'espletamento della prova orale, in ragione del mancato superamento della prova pratica, valutata dalla Commissione con l'attribuzione del punteggio di 17/30, inferiore alla soglia di ammissione fissata in 21/30.
8. Per ciò che attiene in particolare la modalità di attribuzione del giudizio nella prova pratica, la commissione ha formato una griglia nella quale i criteri di valutazione sono stati scomposti in altrettanti parametri (aderenza alla traccia, completezza degli argomenti, proprietà di linguaggio, chiarezza di esposizione, correttezza di esposizione) relativamente ai quali sono stati attribuiti singoli punteggi per ogni parametro, l'insieme dei quali esprime il punteggio in trentesimi previsto dal bando per ciascun candidato.
In nessuna parte della griglia è dato rilevare le ragioni dei punteggi attributi relativamente ai singoli parametri né quelle del punteggio finale, sicché la differenziazione dei giudizi della commissione in relazione ciascun candidato è affidato unicamente al punteggio numerico sia per quanto attiene ai punteggi parziali che per quanto concerne il punteggio finale. La stessa griglia dei criteri si presenta in tal modo di scarsa utilità ai fini dello scrutinio delle modalità di attribuzione dei punteggi finali, non essendo possibile evincere per quali ragioni sono stati attribuiti i punteggi parziali sugli elaborati a seconda dei criteri precostituiti dalla Commissione.
9. È noto al Collegio che il bando di concorso, nel richiamare gli art. 8 e 73 del DPR n. 483/1997 prevedeva la sola attribuzione dei punteggi da assegnare alle due prove scritte ed a quella orale in base a coefficienti numerici destinati ad esprimere la valutazione della commissione (Cons. Stato, IV, 10 agosto 2004, n. 5513), senza alcuna motivazione integrativa, né riguardo alle griglie di valutazione parziali né con riferimento al punteggio totale.
Ed è altrettanto noto che nella prevalente giurisprudenza di questo Consiglio, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 241/1990, l'onere di motivazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione, rispetto alla quale l'ulteriore motivazione si tradurrebbe in un'inutile duplicazione (Cons. Stato, V, 14 aprile 2008, n. 1698) salvo il caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della commissione da configurare un'eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (Cons. Stato, VI, 11 ottobre 2007, n. 5347).
10. In relazione alla tendenza che investe gli obblighi di trasparenza e di correttezza nell'operato dell'amministrazione in qualsiasi modo si manifesti e che nella valutazione degli elaborati costituenti le prove di esame trova precipua espressione nel giustificare il giudizio tecnico in cui si esprime l'attribuzione di punteggi ove la stessa sia preceduta dalla preventiva predisposizione di criteri di massima, il Collegio tuttavia ritiene che l'onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico non possa essere sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico.
Pur costituendo quest'ultimo espressione di comuni e consolidati principi in campo docimologico, un obbligo di motivazione integrativa appare inevitabile laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati all'espressione di nozioni di particolare complessità, nei quali l'aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza delle soluzioni e coerenza nell'esposizione concettuale si riveli determinante nella scelta e discriminante la reciproca prevalenza dei candidati nel senso della loro idoneità a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per l'amministrazione.
Se, infatti, in un pubblico concorso o in un esame di abilitazione, i criteri stabiliti dall'amministrazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli, non sono sindacabili sotto il profilo della legittimità, la maggiore o minore aderenza agli stessi che ciascuno dei candidati abbia manifestato dello svolgimento delle prove non può sempre esaurirsi nel punteggio numerico in sé considerato, la cui estrema sinteticità non si presta in ogni caso ad esprimere in maniera eloquente la valutazione compiuta dalla commissione, con la conseguente necessità della sua integrazione, con un'apposita motivazione, ogni qualvolta che la complessità delle prove e la loro interazione con le funzioni che i singoli candidati sono chiamati a svolgere, renda indispensabile la comparazione dei giudizi con i criteri di valutazione e l'ostensibilità dell'apprezzamento in maniera più trasparente ed esaustiva del punteggio numerico.
D'altra parte, lo stesso art. 10, co. 3 del DPR n. 483/1997, laddove stabilisce che "i punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi" non esclude la possibilità che il coefficiente numerico sia integrato da ulteriori espressioni o manifestazioni idonee a renderne percettibile il significato e l'art. 3, co. 2 della legge .n 241/1990, che fa eccezione alla necessità della motivazione per i soli "atti normativi e per quelli a contenuto generale", ben si presta a ritenere che la motivazione sia necessaria anche in tutte le manifestazioni di giudizio interne al procedimento concorsuale, che ne condizionino l'esito in maniera determinante quali sono gli apprezzamenti sulle prove dei candidati.
11. In questi termini, e nei limiti delle suesposte ragioni, l'appello deve essere accolto, e va riformata la sentenza di primo grado, da confermare invece in relazione alle altre censure.
Il verbale n. 2 del 19 dicembre 2006 dà atto che i criteri di valutazione delle prove scritte sono stati determinati prima della lettura delle tracce, rimanendo in tal modo sostanzialmente osservata la ratio dell'art. 9, co. 3 DPR n. 483/97, di far precedere la formulazione dei criteri di valutazione delle prove anteriormente al loro svolgimento.
In tema di rispetto della pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, la prevalente giurisprudenza amministrativa, inoltre, esclude la necessità di una composizione mista per tutte le commissioni, allorché non siano violate le garanzie della posizione dei commissari che il criterio mira a tutelare (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 19 ottobre 1999, n. 2092). Correttamente pertanto è stata esclusa qualsivoglia condotta discriminatoria nei confronti della ricorrente e degli altri candidati di sesso femminile, dall'assenza di una donna fra i componenti della Commissione.
12. Conclusivamente l'appello deve essere accolto per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione. La sentenza impugnata deve essere riformata per le stesse ragioni e negli stessi limiti, ed accolto il ricorso di primo grado.
Le spese e gli onorari della presente e della precedente fase devono essere interamente compensati fra le parti, data la delicatezza delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione. Per le stesse ragioni e negli stessi limiti, accoglie il ricorso di primo grado, in riforma della sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 7 novembre 2008, con l'intervento dei Signori:
Raffaela Iannotta Presidente
Cesare Lamberti rel. est Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Adolfo Metro Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01 SET. 2009
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