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L'esercizio privato di publiche funzioni (munus) costituisce uno degli strumenti attraverso cui la PA realizza i suoi fini pubblici e si concretizza nell'esercizio di talune potestà pubbliche da parte di soggetti privati estranei all'amministrazione statale e non costituenti organi di enti statali.
L'esercizio privato di pubbliche funzioni discende da specifiche previsioni di legge, al ricorrere di determinati presupposti di fatto o di diritto. Può, ad esempio, conseguire ad un determinato inquadramento lavorativo (si pensi al comandante di nave mercantile), al superamento di prove d'esame o concorsuali (si pensi alle pubbliche funzioni attribuite ad avvocati e notai) ad un atto concessorio della PA (si pensi alle concessioni di servizi ed alle concessioni di lavori pubblici) ad una determinata situazione di fatto nella quale si trovi coinvolto il cittadino (si pensi all'arresto del reo colto in flagranza di reato da parte del cittadino).
I presupposti essenziali dell'esercizio privato delle pubbliche funzioni sono:
la natura privata del soggetto che le esercita;
la titolarità di una determinata frazione di potestà pubbliche, al ricorrere di taluni presupposti;
la previsione di legge che stabilisca presupposti e limiti della potestà attribuita;
la sussistena di poteri di controllo in capo all'amministrazione.
Le funzioni assegnate possono essere di diversa natura; di norma accertative e sanzionatorie possono rivestire acnhe natura espropriativa.
Sotto il profilo della disciplina giuridica, gli atti compiuti nell'esercizio privato di pubbliche funzioni non sono riferibili all'amministrazione ma ai soggetti privati titolari del munus ne consegue che tali atti non sono di norma soggetti all'impugnativa giudiziale amministrativa e, sul piano risarcitorio e reintegratorio, di tali atti rispondono i soggetti privati che li hanno posti in essere.