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Il D.Lgs. n. 165/2001, i codici di comportamento, i contratti collettivi di settore ed il contratto collettivo quadro contengono norme che, nel loro complesso, disciplinano i diritti e i doveri dell'impiegato pubblico, nonchè la connessa tematica relativa alla sua responsabilità disciplinare.
Con riferimento ai doveri dell'impiegato pubblico, deve, in via preliminare, menzionarzi il codice di comportamento "uniforme" adottato, per tutte le amministrazioni, dal D.M. 1-12-2000, ed i codici di comportamento delle singole amministrazioni che integrano e specificano il codice di comportamento uniforme. Tali codici di comportamento vengono recepiti in allegato ai contratti collettivi.
I doveri dell'impiegato pubblico possono distinguersi a seconda della fonte, in doveri derivanti da norme di rango costituzionale (dovere di fedeltà alla repubblica - art. 51 cost., dovere di imparzialità e di garantire il buon andamento dell'amministrazione per quanto di propria competenza - art. 97 cost.) ed in doveri derivanti dalle norme civilistiche in materia giuslavoristica. Sotto quest'ultimo profilo, l'impiegato pubblico è tenuto ad osservare il dovere di adempiere la prestazione con diligenza e quello di fedeltà all'amministrazione datrice di lavoro.
L'inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio da parte dell'impiegato pubblico determina la sua responsabilità disciplinare. La responsabilità disciplinare dell'impiegato pubblico, a sua volta, deve distinguersi in responsabilità penale, responsabilità civile e responsabilità amministrativa della quale costituisce una specie la responsabilità contabile in caso di violazione di norme concernenti i procedimenti di spesa.
In caso di responsabilità disciplinare dell'impiegato pubblico, ha origine il procedimento disciplinare che trova la sua regolamentazione nell'art. 51 del D.Lgs. n. 165/2001 (che, a sua volta, richiama lo Statuto dei Lavoratori) e nell'art. 13 del CCNL del comparto Ministeri 2002 - 2005; il procedimento disciplinare deve iniziare con la contestazione dell'addebito che va fatto entro il termine di venti giorni dalla conoscenza del fatto e con la concessione del termine di cinque giorni all'impiegato pubblico per replicare alla contestazione. Le sanzioni disciplinari comminate perdono ogni efficacia decorsi due anni dal momento in cui sono state comminate. Il codice disciplinare deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti (cfr. gli artt. 5, 7 e 8 dello Statuto dei lavoratori).
Con la sottoscrizione del primo contratto collettivo quadro del 23 gennaio 2001 sono state introdotte procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato per l'allegerimento del contenzioso.
Con riferimento ai diritti dell'impiegato pubblico va, anzitutto, ricordato il diritto allo stipendio. Sotto il profilo del lavoro e dell'inquadramento, inoltre, l'impiegato pubblico ha diritto a non essere rimosso dall'ufficio cui appartiene se non nei casi previsti dalla legge. L'impiegato pubblico ha, poi, il diritto di essere adibito alle mansioni per le quali sia stato assunto o a mansioni considerate equivalenti nella classificazione del personale o alle mansioni immediatamente superiori a condizione che le stesse siano state successivamente acquisite per effetto dello sviluppo professionale o di procedure selettive. Vi è la possibilità che l'impiegato pubblico sia adibito a mansioni superiori (con il diritto alla retribuzione corrispondente al livello superiore), per la copertura temporanea di posti vacanti in organico per un periodo non superiore a 12 mesi, qualora siano state avviate procedure per la copertura dei posti vacanti. In difetto dei presupposti di legge, l'assegnazione è nulla e, delle superiori retribuzioni dovute all'impiegato pubblico ex art. 2126 cc, risponde, ove abbia agito con dolo o colpa grave, il dirigente che abbia disposto l'assegnazione nulla.