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L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo è stato espressamente introdotto dall'art. 3 della L. n. 241/1990 che, in via generale, ha previsto che tutti gli atti amministrativi debbono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a base dell'atto stesso, sulla base delle risultanze dell'istruttoria.
L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo è espressamente escluso per quegli atti di portata generale ed astratta come i regolamenti amministrativi che, per la loro natura ampiamente discrezionale, non sono soggetti all'obbligo di motivazione. In tal senso non soggiacciono all'obbligo di motivazione gli atti di pianificazione generali. Diversamente sono soggetti all'obbligo di motivazione gli atti di variante dei provvedimenti pianificatori in quanto incidenti su aspettative già legittimamente formatesi.
La motivazione dell'atto amministrativo può essere indicata anche per relationem, nel senso che essa può essere espressa anche con il riferimento ad atti del procedimento amministrativo come, ad esempio, pareri o valutazioni tecniche.
In tal caso, però, per la legittimità dell'atto amministrativo, è necessario che l'atto indicato per relationem sia reso disponibile. Al riguardo parte della giurisprudenza ha rilevato la sufficienza dell'indicazione dell'atto e la non necessarietà della materiale allegazione stante l'accessibilità dell'atto. Secondo altra parte della giurisprudenza, la motivazione ob relationem, costituendo un'eccozione al generale obbligo di motivazione implicherebbe sempre l'obbligo di allegazione dell'atto oggetto della relatio. Secondo una posizione mediana, l'allegazione sarebbe necessaria solo in caso di provvedimenti discrezionali.
Un ulteriore specifico problema che si è posto con riferimento all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990 è quello che concerne la sufficienza del voto numerico per la valutazione delle prove a concorso; una specifica soluzione è stata legislativamente indicata con riferimento al concorso notarile laddove si prevede che il giudizio di idoneità sia legittimamente espresso con il votro numerico laddove quello di inidoneità debba essere motivato. Le posizioni della giurisprudenza amministrativa sono sfaccettate. Prevale l'orientamento che ravvisa la sufficienza del voto numerico laddove siano individuati criteri certi che consentano di risalire alla motivazione del voto. Laddove sussista una griglia di criteri sarà necessario che sia specificata la proporzionale incidenza sul voto numerico.
La motivazione dell'atto amministrativo deve essere contestuale all'adozione dell'atto stesso, salvo quanto previsto dall'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 in tema di motivazione anticipata.
Alla luce di quanto disposto dall'art. 3 della L. n. 241/1990, deve ritenersi invalido per violazione di legge l'atto amministrativo sfornito di motivazione ovvero l'atto amministrativo che non esprima compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell'atto, ovvero che non indichi l'atto cui fa riferimento per la motivazione o che non lo renda disponibile.
E' illegittimo per eccesso di potere, invece, l'atto la cui motivazione sia perplessa, contraddittoria, incongrua e/o illogica.
La L. n. 15 del 2005 ha introdotto la c.d. motivazione anticipata nel caso in cui, a fronte di un'istanza del privato, la PA intenda emettere un provvedimento di rigetto. In tal caso, l'art. 10 bis della L. n. 241/1990 prevede che la PA sia tenuta a comunicare anticipatamente i motivi di rigetto dell'istanza. Successivamente sarà da considerare illegittimo un provvedimento con motivazione c.d. "a sorpresa" che, cioè, adduca motivazioni diverse da quelle allegate con la comunicazione di preavviso di rigetto. Inoltre, a fronte del preavviso di rigetto, l'istante ha facoltà, nel termine di dieci giorni, di presentare memorie e documenti; ove la PA intenda confermare la preliminare determinazione negativa sull'istanza dovrà motivare in ordine al mancato accoglimento delle ulteriori allegazioni del soggetto promotore dell'istanza.
Con riferimento alla motivazione, è stata oggetto di ampio dibattito la questione se il regime dei vizi non invalidanti relativi alla forma ed al procedimento di cui all'art. 21 octies sia estensibile anche ai vizi inerenti la motivazione. La giurisprudenza concorda sulla possibilità di un'integrazione dei motivi in corso di giudizio se si tratta di attività vincolata.
Come detto un ulteriore elemento problematico è quello dell'ammissibilità di una motivazione espressa con valutazione numerica nell'ambito di prove concorsuali. le soluzione proposte in giurisprudenza sono varie e diversamente articolate. Vi è chi ritiene che la valutazione numerica sia ammissibile solo in caso di esito positivo della prova; altra parte della giurisprudenza ravvisa la legittimità della valutazione espressa mediante voto numerico, solo nel caso in cui l'attribuzione del voto dipenda da unicamente dall'applicazione di un predeterminata griglia di parametri; in senso estensivo, invece, è stata espressa la tesi secondo cui l'obbligo della valutazione diffusa sussisterebbe soltanto in presenza di situazioni eccezionali (come, ad esempio, allorchè la Commissione sia discorde sulla valutazione del candidato ovvero quando il candidato abbia copiato ecc ecc).