La confisca di cui ai richiamati artt. 20-22 ha natura accessoria rispetto a quella consistente nel pagamento di una somma di denaro.
Legge n. 689 del 1981
Art.20
Sanzioni amministrative accessorie.
L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice
penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24,
può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle
leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali
accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di
facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è
pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna
o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il
provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle
cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e
debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre
che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il
pagamento.
È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle
quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Art.21
Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.
Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del
veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è
ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con
l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione
pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei
mesi.
Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero
l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal
passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta
l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile
l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o
convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato
inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del
veicolo (1).
Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14
della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione
della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 1994, n. 371, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di
circolazione, anche se già immatricolato.
Art.22
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione (1) (2).
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che
dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione
davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione
individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento (3).
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia
indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la
elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito (3).
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente
vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le
comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi
confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il
giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza
inoppugnabile (3) .
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in
combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non
consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza
linguistica slovena nel processo di opposizione ad
ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al
pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la
predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei
propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua
italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti
dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 2004, n. 98, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella
parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la
proposizione dell'opposizione.
(3) Comma così modificato dall'art. 97, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.