La confisca e il sequestro amministrativo

Argomenti correlati
 
 
 
 
 
La confisca è un provvedimento presente in varie branche del diritto (civile, penale, amministrativo).
 
Si tratta di un provvedimento a carattere repressivo e sanzionatorio che comporta l'ablazione del diritto ai danni del destinatario del provvedimento ed il suo trasferimento coattivo alla PA. La confisca non rientra, tuttavia, tra i provvedimenti ablatori di cui all'art. 42 3° comma della Cost, in quanto è caratterizzata dalla natura sanzionatoria e dall'assenza di indennizzo.
 
La confisca ha, per oggetto, le cose che furono destinate alla commissione dell'illecito o quelle che ne rappresentarono il prodotto.
 
Oltre alla funzione sanzionatoria, il provvedimento della confisca assolve ad una funzione preventiva della commissione di ulteriori illeciti.
 
Nell'ambito del diritto amministrativo, la confisca è disciplinata dagli artt. 20-22 della L. n. 689/1981 che prevede la confisca facoltativa, relativa alle cose che servirono o furono destinate alla commissione dell'illecito e la confisca obbligatoria relativa alle cose che ne rappresentarono il prodotto.

La confisca di cui ai richiamati artt. 20-22 ha natura accessoria rispetto a quella consistente nel pagamento di una somma di denaro.
 
Affine ma diverso dalla confisca è il provvedimento del sequestro amministrativo che ha carattere temporaneo e funzione cautelare. Il sequestro non comporta il trasferimento del diritto in favore della PA e la perdita dello stesso ai danni del destinatario del provvedimento ma solo l'effetto dell'indisponibilità temporanea.
 

 

Legge n. 689 del 1981

Art.20
Sanzioni amministrative accessorie.
L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Art.21
Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.
Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.
Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo (1).
Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 1994, n. 371, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.
Art.22
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione (1) (2).
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (3).
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito (3).
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile (3) .
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 2004, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione.
(3) Comma così modificato dall'art. 97, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

RICHIEDI CONSULENZA