La discrezionalità tecnica

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Nell'ambito dell'azione amministrativa, la discrezionalità tecnica consiste nella valutazione dei fatti supportata dalle regole tecniche tratte dalle sicenze interessate dal particolare tipo di valutazione; in tal senso la discrezionalità tecnica può consistere nell'applicazione al caso concreto di nozioni e concetti generali derivanti da diverse discipline scientifiche caratterizzate da un più o meno alto grado di certezza in ordine ai risultati derivanti dall'applicazione dei relativi parametri.

La discrezionalità tecnica è, dunque, caratterizzata da un momento valutativo, peraltro imperniato sull'utilizzo di regole e concetti di specifiche discipline scientifiche, cui non s'accompagna il momento della scelta successivo.

Il momento afferente all'esercizio della discrezionalità tecnica, poi, è sovente servente rispetto ad un successivo esercizio di discrezionalità amministrativa qualora la scelta del migliore assetto di interessi debba fondarsi sulle risultanze di una precedente valutazione tecnica; in tale caso si usa discorrere di discrezionalità mista. E' invece possibile che la scelta risulti integralmente vincolata rispetto alla valutazione tecnica preliminare.

L'assenza del momento della scelta, nonchè la particolare natura del momento valutativo imperniato su regole tecniche anzichè su giudizi di valore, vale a distinguere la discrezionalità tecnica dalla discrezionalità amministrativa

La discrezionalità tecnica deve essere distinta, poi, dall'accertamento tecnico dal quale esula anche il momento valutativo in quanto l'esame dei fatti, condotto sulla base di scienze esatte, porta a risultati non opinabili dai quali esula ogni margine valutativo.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza tradizionali, la valutazione oggetto di discrezionalità tecnica non poteva essere sindacata dinanzi al GA in quanto sfera del merito amministrativo, si consentiva il sindacato giudiziale solo laddove l'errata applicazione delle regole scientifiche in sede valutativa fosse manifesta ictu oculi . L'insindacabilità della discrezionalità tecnica dipendeva, peraltro, dagli insufifcienti strumenti istruttori di cui originariamente era munito il GA il quale non poteva disporre la CTU volta a ripercorrere la valutazione fatta dalla PA onde verificarne la correttezza.

Secondo la dottrina più moderna e sulla base di recenti pronunce del Suprema Consesso della Giustizia Amministrativa, invece, la valutazione nella quale si estrinseca la discrezionalità tecnica ed il provvedimento che ne origina sono sindacabili dinanzi al GA in quanto costituiscono concretizzazione di regole tecniche che possono essere verificate dal Giudice Amministrativo anche grazie all'ammissione della consulenza tecnica oggi prevista in via generale nel giudizio amministrativo per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 205/2000 di riforma del processo amministrativo.

La discrezionalità tecnica, infatti, non implicando, diversamente dalla discrezionalità amministrativa, un giudizio di valore sul contemperamento degli interessi in gioco ma esclusivamente l'applicazione, al caso concreto, di valutazioni fondate su regole tecniche, deve essere sindacabile dal Giudice Amministrativo, sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Ulteriore profilo problematico sul quale, tuttavia, non emerge ancora una soluzione definitiva in giurisprudenza è se sia ammissibile, ed in tal caso in quale misura, un sindacato c.d. forte sulla discrezionalità tecnica che non si limiti a verificare la correttezza della valutazione tecnica fatta dalla PA ma individui la regola del caso concreto vincolando il riesercizio del potere amministrativo sulla base della regola accertata giudizialmente a mezzo della consulenza tecnica disposta.

In tal caso l'infedele ottemperanza al dictum del GA sarebbe stigmatizzabile con il giudizio d'ottemperanza senza alcun vincolo decadenziale a mente del disposto di cui all'art. 21 septies della L. n. 241 del 1990.

La soluzione che prevale in giurisprudenza è, tuttavia, quella di escludere che il sindacato del GA possa spingersi oltre la verifica dell'illegittimità della valutazioneeffettuata dalla PA, lasciando dunque la medesima libera nel riesercizio del potere.

Davanti al GO si pone, invece, il problema della sindacabilità, in via incidentale, della discrezionalità tecnica.

Il Giudice ordinario ha affermato la propria giurisdizione e la possibilità di sindacato incidentale sulla discrezionalità tecnica, con riferimento a giudizi di risarcimento danni fondati sulla lesione di diritti soggettivi causata dall'esercizio erroneo della discrezionalità tecnica. 

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