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Nell'ambito della migliore allocazione delle risorse nel publico impiego, il tema della mobilità ha avuto un notevole impulso con la privatizzazione e con i provvedimenti normativi successivi ad essa.
In termini generali, può distinguersi una mobilità volontaria, una mobilità collettiva, in caso di eccedenze del personale ed in via concordata con le organizzazioni sindacali, nonchè una mobilità tra publico e privato.
Con la locuzione mobilità nel pubblico impiego intende definirsi quel fenomeno per effetto del quale, attraverso la cessione di un contratto di lavoro in essere con un'amministrazione statale, un'altra amministrazione pubblica può ricoprire un posto vacante in organico a condizione che si tratti della medesima qualifica e che il lavoratore interessato dalla cessione presti il suo consenso al trasferimento.
La mobilità nel pubblico impiego è espressamente prevista dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 ed è stata rafforzata ed incentivata da provvedimenti normativi successivi. Con la L. n. 246/2005 è stato modificato il comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo la nullità delle clausole dei contratti collettivi che prevedano il ricorso al reclutamento esterno prima di valutare, ai fini della copertura dei posti vacanti in organico, la possibilità di ricorso alla mobilità.
Con la Finanziaria per il 2008, inoltre, è stato prevista la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercmpartimentale, volti alla ricollocazione del personale presso uffici con rilevante carenza di organico.