Il testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità fissa una procedura unica per l'esproprio articolata in fasi. Val la pena premettere che l'autorità competente a condurre la procedura di esproprio è quella competente alla realizzazione dell'opera pubblica cui è preordinata l'espropriazione avendo il TU in materia espropriativa stabilito un parallelismo al riguardo.
In sintesi la procedura d'esproprio, in senso ampio, si articola in quattro fasi:
l'approvazione dello strumento urbanistico che introduce il vincolo preordinato all'esproprio (con la localizzazione dell'opera di urbanizzazione primaria e secondaria);
la dichiarazione di pubblica utilità,
la determinazione, provvisoria o definitiva, dell'indennizzo
e il decreto d'esproprio.
Vi è, poi, un'ulteriore fase, successiva alla conclusione del procedimento espropriativo, che è quella dell'immissione nel possesso dell'area espropriata.
Per ciò che concerne la prima delle indicate fasi, il vincolo preordinato all'esproprio , come chiarito, deriva dalle localizzazioni presenti nei piani urbanistici e/o nelle varianti di piano. Tale vincolo ha durata di cinque anni e può essere reiterato previa corresponsione di un indennizzo in favore del proprietario.
A mente dell'art. 11 del T.U., i proprietari delle aree soggette a vincolo debbono riceverne la comunicazione sin dal momento dell'approvazione dello strumento urbanistico che tale vincolo ha apposto. Entro cinque anni dall'apposizione del vincolo, deve essere adottato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità (a mente dell'art. 12 del D.p.r. n. 327 del 2001, la dichiarazione di pubblica utilità può derivare dall'approvazione del progetto definitivo di un'opera pubblica, dell'approvazione del piano particolareggiato, del piano di lottizzazione, del piano di recupero, del piano di ricostruzione, del piano della zona. Ove, poi, l'approvazione dell'atto che comporti la dichiarazione di pubblica utilità non si fondi su un precedente vincolo preordinato all'espropriazione, esso diverrà efficace dal momento in cui acquisterà efficacia il vincolo con l'approvazione del relativo strumento urbanistico).
La dichiarazione di pubblica utilità costituisce un subprocedimento nell'ambito del procedimento di espropriazione ed è autonomamente impugnabile in quanto produce un immediato effetto lesivo. La giurisprudenza consolidata amministrativa ritiene, poi, che la PA debba comunicare l'avvio del procedimento che si possa concludere con l'atto implicante la dichiarazione di pubblica utilità.
Successivamente alla dichiarazione di pubblica utilità si apre la procedura relativa alla determinazione dell'indennità d'esproprio. Tale fase, che si apre con la notificazione della somma offerta e con l'eventuale dichiarazione irrevocabile d'accettazione di tale somma, può alternativamente concludere il procedimento con l'accordo di cessione del bene (ed in tal caso l'indennità determinata è definitiva) ovvero con la determinazione provvisoria dell'indennità e con il suo deposito nella Cassa depositi e prestiti. Con riferimento all'accordo di cessione del bene, esso, secondo la tesi prevalente in dottrina, costituisce un'ipotesi di accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della L. n. 241 del 1990.
Entro il termine di cinque anni dal momento in cui è diventato efficace il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, deve essere adottato il decreto di esproprio. L'esecuzione del decreto di esproprio, poi, con la relativa immissione nel possesso, deve avvenire nel termine di due anni dall'emanazione del decreto di esproprio medesimo.
Si discute se, in considerazione dell'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del GA di tutte le controversie inerenti la procedura espropriativa salvo, secondo le indicazioni della Consulta, i comportamenti meri, le controversie inerenti procedure espropriative nelle quali il decreto di esproprio sia stato tardivamente emesso, con la conseguente sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, rientrino nel raggio della giurisdizione esclusiva del GA o nella giurisdizione del GO.
Ai sensi dell'art. 21 bis della L. n. 241/1990 il provvedimento ablatorio acquista efficacia nei confronti di ciascuno dei destinatari dal momento della comunicazione, da effettuarsi anche nei modi previsti dal cpc per la notificazione agli irreperibili.
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