La retrocessione totale e parziale nelle procedure d'esproprio

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L'istituto della retrocessione dei beni oggetti di esproprio è disciplinato dagli artt. 46-48 del T.U. E' prevista la retrocessione totale (art. 46) e quella parziale (art. 47).

Il proprietario può chiedere la retrocessione totale dei beni che siano stati oggetto di provvedimento di esproprio qualora, entro il termine di dieci anni dal decreto di esproprio, l'opera pubblica non è stata realizzata o non è cominciata o anche in epoca anteriore qualora risulti l'impossibilità della sua esecuzione. Al medesimo spetta, in tal caso, una somma a titolo di indennità.

La retrocessione parziale, invece, dipende dal mancato totale utilizzo dei beni che hanno formato oggetto del provvedimento d'esproprio, all'esito della realizzazione dell'opera pubblica. In tal caso, l'art. 47 stabilisce che il proprietario possa chiedere la retrocessione dei beni non utilizzati.

Sia nel caso della retrocessione totale che in quello della retrocessione parziale, ove non vi sia accordo sul corrispettivo della retrocessione, esso potrà essere determinato ai sensi dell'art. 48 del T.U. dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento.

Con riferimento alle aree soggette a retrocessione, peraltro, il Comune, nel cui territorio sono localizzate le aree, ha diritto di prelazione d'acquisto da esercitarsi entro termini perentori fissati dall'ultimo comma dell'art. 49 del TU. Le aree così acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile dell'ente territoriale.
 
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(L) La retrocessione totale (1)
1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità. (L)
2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni previsto dall' articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi. (L)
 

Art. 47

(L-R) La retrocessione parziale
1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo. (L)
2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R)
3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)

Art. 48

(L) Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)
2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L)

 

 

 

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