la SCIA differenze con la DIA

 
L'art. 49, comma 3 bis, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, ha innovato l'art. 19 della Legge sul procedimento amministrativo sostituendo la dichiarazione di inizio attività con la segnalazione certificata di inizio attività - SCIA.

Il prinicpale elemento differenziale attiene al meccanismo attraverso cui si legittima il privato ad intraprendere l'attività che forma oggetto della segnalazione.
 
In precedenza, si prevedeva, infatti, che il privato dovesse dichiarare l'inizio dell'attività, attendere il decorso di trenta giorni, comunicare l'inizio dell'attività decorsi i trenta giorni e che, la PA, per trenta giorni decorrenti dalla seconda comunicazione, potesse adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa e di rimozione dei suoi effetti in caso di accertata carenza edei presupposti.
 
La SCIA consente invece l'immediato inizio dell'attività denunciata, con un più significativo onere di documentazione a carico del privato che dovrà corredare la segnalazione con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali, con le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici, o con le dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
 
Nei sessanta giorni dalla SCIA la PA potrà intervenire vietando la prosecuzione dell'attività e rimuovendone gli effetti salva la possibilità di accordare al privato un termine non inferiore a trenta giorni per conformare l'attività ai requisiti imposti dalla legge.
 
Tale facoltà dell'amministrazione è, peraltro, esercitabile sine die in caso di dichiarazioni mendaci.
 
Si mantiene, anche per la SCIA la possibilità per l'amministrazione di intervenire in autotutela ex art. 21 quinquies e nonies della L. n. 241 del 1990, decorso il termine di sessanta giorni.
 
Dovrebbe essere conservata la giurisdizione esclusiva posto che, da una parte, l'art. 49 citato impone il riferimento alla SCIA in vece della DIA ovunque sia previsto dll'ordinamento previgente il ricorso al meccanismo della DIA e, dall'altro, l'art. 133 del codice del processo amministrativo fa riferimento alla DIA come materia di competenza esclusiva del GA.
 
Sotto il profilo della tutela del terzo, la SCIA sembrerebbe, ancor più marcatamente che la DIA, costituire atto privato a valenza non provvedimentale, sicchè il terzo sarà chiamato a sollecitare l'intervento in autotutela della PA e ad agire davanti al GA in reazione all'eventuale silenzio inadempimento serbato dalla PA o al provvedimento di diniego.

Art. 19 della L. n. 241 del 1990  così come sostituito dall'art. 49, comma 3 bis del D.L. 31 maggio 2010 n 78

Segnalazione certificata di inizio attivita' -

Scia (1)
Art. 19 (2).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo (3).
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (4).
5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20 (5).
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni
(1) Rubrica sostituita dall' articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(2) Il presente articolo è stato modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sostituito dall'articolo 85, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'articolo 21, comma 1, lett. aa), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 e da ultimo sostituito dall' articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(3) A norma dell' articolo 1, comma 9, dell'O.P.C.M. 26 febbraio 2011, n. 3926, il termine di 60 giorni di cui al presente comma , primo periodo e' ridotto a 15 giorni.
(4) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1-quinquies, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125.
(5) Per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo vedi l'articolo 133 del D.Lgs. 2 luglio 2010 , n. 104.
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