Le occupazioni d'urgenza, casi e tipi

Tra gli atti ablativi di urgente necessità, debbono, innanzitutto, essere trattate le occupazioni d'urgenza.
 
Le occupazioni d'urgenza possono essere giustificate da cause di forza maggiore e, in tale caso, sono strumentali all'esecuzione di un'opera pubblica.

Vi sono, poi, le occupazioni necessarie per la realizzazione di opere dichiarate indifferibili e urgenti. In tal caso, dunque, l'occupazione d'urgenza è preceduta dalla dichiarazione d'indifferibilità e si pone all'interno di una procedura espropriativa. Con riferimento all'occupazione d'urgenza è dovuta al proprietario un'indennità calcolata in misura percentuale rispetto all'indennità prevista dall'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 (si veda, in tal senso Cass. Civ. SS.UU. n. 493/1998).
 
L'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione è oggi disciplinata dall'art. 22 bis del T.U. che stabilisce, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, la possibilità dell'occupazione temporanea degli immobili necessari con l'emissione di un decreto motivato che determini l'indnnità da offrire in via provvisoria.
 
Deve sottolinearsi che il decreto che dispone l'occupazione d'urgenza diventa inefficace qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cinque anni da quando sia divenuto efficace il provvedimento implicante la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art 13 .
 
Con riferimento alle occupazioni di urgenza, così come in relazione a tutti gli altri atti ablativi di urgente necessità, mette conto rilevare come la legge disciplini solo i presupposti per la loro adozione essendo, invece, il loro contenuto atipico.

Tra gli ulteriori atti ablativi di urgente necessità, vi sono le requisizioni d'urgenza contemplate dall'art. 7 LAC e gli ordini di distruzione di beni, salvo indennizzo, a fini preventivi e cautelari.
 
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D.p.r. n. 327 del 2001

Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione (1).
Art. 22-bis
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 20 , può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell' articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 ;
b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell' articolo 20 . (L)
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all' articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all' articolo 13 . (L)


 Art. 71 L. n. 2359 del 1865
[ Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque, e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i Prefetti ed i Sottoprefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero alla esecuzione delle opere all'uopo necessarie. Si procederà colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (1).
Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire il Prefetto ed il Sottoprefetto ed attenderne il provvedimento, il sindaco può autorizzare la occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, con obbligo però di partecipare immediatamente al Prefetto o Sottoprefetto da concessa autorizzazione (2).] (3)
(1) A norma dell'articolo 1 del R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1 le Sottoprefetture sono state abolite e le loro funzioni sono state demandate alle Prefetture.
(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della legge 18 dicembre 1879, n. 5188.
(3) Legge abrogata dall'articolo 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

 Art. 64. L. n. 2359 del 1865
[ Gl'intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisorii, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.
Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro.
I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'art. 71.] (1)
(1) Legge abrogata dall'articolo 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

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