Questioni di giurisdizione nel pubblico impiego

L'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 afferma, come noto, la competenza del GO in ordine alle controversie relative ai rapporti del pubblico impiego contrattualizzato per le questioni successive al 30 giugno del 1998. Per perimetrare tale competenza giurisdizionale, deve precisarsi che essa abbraccia tutte le controversie che si collocano dal momento dell'assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro, sia che esse originino da comportamenti illeciti della PA sia che originino da atti che la PA adotta con la capacità del privato datore di lavoro (cd atti di microorganizzazione).
Diversamente gli atti di macroorganizzazione, che non riguardano direttamente il singolo dipendente (ad esempio la riorganizzazione di un ente o l'accorpamento di due enti), ai sensi dell'art. 63 comma 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono mantenuti alla competenza giurisdizionale del GA.
Al GA rimane, inoltre, la competenza in ordine alla fase dell'arruolamento, i pubblici concorsi; tale fase, espressione dell'esercizio del potere autoritativo, si colloca dall'indizione del bando sino all'atto di approvazione della graduatoria.
Al GO permane, invece, il contenzioso che si snoda dal momento della stipulazione del contratto sino a quello della cessazione del rapporto di lavoro. Per quel che concerne il momento che si situa tra l'approvazione della graduatoria ed il momento della formale assunzione, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che le controversie attinenti il diritto all'assunzione nascente dalla graduatoria sia di competenza del GO.
Sempre con riferimento al riparto di giurisdizione in relazione alla fase dell'arruolamento, occorre distinguere i concorsi volti alla c.d. progressione orizzontale da quelli volti alla progressione veritcale. Le due tipologie concorsuali sono oggi individuate dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009, il primo si occupa della c.d. progressione orizzontale di carattere prettamente economico, il secondo della progressione di carriera o verticale caratterizzata da un mutamento della tipologia di mansioni di lavoro.
In relazione alle progressioni veritcali, si è posta la questione se esse possano essere riservate ai concorrenti interni alla PA. La Corte Costituzionale ha, al riguardo, precisato che il limite massimo dei posti riservati agli interni, possa essere il 50% dei posti messi a concorso.
In relazione al delineato profilo del riparto di giurisdizione, Le SSUU della Corte di Cassazione hanno precisato come i concorsi relativi alla progressione orizzontale siano di competenza del GO; per ciò che concerne la progressione verticale, anche qualora si tratti di un concorso riservato (anche soolo parzialmente) agli interni, la competenza è, invece, del GA (la vicenda è assimilata ad una cessazione del rapporto di lavoro e ad una nuova assunzione). Il concorso è riservato agli interni quando non è ammessa la partecipazione al concorso neppure ad un solo soggetto esterno alla PA.
Sempre in tema di riparto di giurisdizione nell'ambito del pubblico impiego, deve essere esaminata la materia degli incarichi dirigenziali. Al riguardo, occorre precisare che l'incarico dirigenziale è atto, diverso dall'assunzione con qualifica dirigenziale, costitutivo di un rapporto a tempo determinato che ha come obiettivo l'affidamento della responsabilità di un ufficio. Tale incarico può, poi, essere attribuito a dirigenti dipendenti a tempo indeterminato, a funzionari della PA o a soggetti esterni all'amministrazione (ex art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla PA può avvenire nei limiti del 10% per ciò che concerne i direttori generali e nei limiti del 8% per i dirigenti; si veda anche l'art. 109 del TU enti locali). E' soltanto con l'affidamento dell'incarico dirigenziale che il dirigente diventa concretamente organo della PA e può manifestare all'esterno la volontà di quest'ultima.
Con riferimento al conferimento dell'incarico dirigenziale o alla sua revoca o decadenza, non vi erano dubbi, sino all'entrata in vigore della L. n 145 del 2002, in ordine al fatto che la giurisdizione fosse del GO (Corte Cost n 275 del 2001 aveva affermato che il conferimento dell'incarico dirigenziale aveva natura negoziale dacchè nessun dubbio poteva nascere sulla competenza giurisdizionale del GO).
Questioni sono sorte a seguito dell'entrata in vigore della Legge n 145 del 2002 che, mutando il nomen iuris dell'atto definito come provvedimento di conferimento e stabilendo l'unilateralità dell'assegnazione degli obiettivi, sembrava individuare l'atto di conferimento di incarico come atto di natura autoritativa. La contestuale circolare della funzione pubblica confermava tale natura dell'atto. Si sostenne, dunque, che il conferimento dell'incarico dirigenziale fosse di natura pubblicistica e che perciò la competenza giurisdizionale fosse del GA. Le SSUU hanno affermato definitivamente la competenza del GO con la sentenza del 7 novembre 2008 - 26799; gli argomenti addotti dalla Suprema Corte per avvalorare la conclusione in ordine alal permanenza della giurisdizione in capo al GO sono stati il fatto che il provvedimento non sia stato ulteriormente qualificato come amministrativo e che l'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 non sia stato modificato sul punto.
Sempre in tema di riparto di giurisdizione nel pubblico impiego, tra le recenti pronunce, un cenno merita l'ordinanza del 20 ottobre del 2009 n 22159 delle SSUU della Suprema Corte che hanno individuato la giurisdizione del GO in una materia peculiare e, cioè, quella della selezione di direttori generali presso l'Università. In tale caso si doveva effettuare una selezione per entrare all'interno di un elenco dal quale attingere per la nomina; la Suprema Corte ha ritenuto trattarsi di attività paritetica riservata alla cognizione del GO.

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