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Nell'udienza di cui all'art. 183 cpc il giudice:
in via preliminare
controlla la regolare instaurazione del processo e la regolare costituzione e comparizione delle parti
controlla la validità dell'atto di citazione e della domanda riconvenzionale
rileva d'ufficio l'incompetenza per materia territorio inderogabile e valore
ordina l'integrazione del contraddittorio;
dichiara la nullità dell'atto di citazione (per vizio della vocatio in ius e/o della editio actionis) ordinando la rinnovazione della notificazione, il differimento dell'udienza nel rispetto dei termini per la costituzione del convenuto o l'integrazione delle domande nulle, fissando nuova udienza;
assegna un termine per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa;
fissa, in caso di domanda congiunta delle parti, nuova udienza per il tentativo di conciliazione;
all'udienza,
dopo le fasi preliminari
Il giudice sollecita i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione;
l'attore, a pena di decadenza, può proporre le domande riconvenzionali che conseguano alla domanda riconvenzionale avversaria o al titolo che fonda le eccezioni del convenuto e può chiedere l'autorizzazione alal chiamata di terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto;
le parti possono precisare e modificare le domande le eccezioni e le conclusioni svolte
il giudice, successivamente ammette i mezzi di prova ammissibili e rilevanti, fissando l'udienza per la loro assunzione;
decide la causa (o la rimette al collegio per la decisione) se la ritiene già matura (in quanto è superflua l'istruttoria o se vi sono preliminari di merito o pregiudiziali di rito che la possono definire);
se richiesto dalle parti concede:
a) termine perentorio di trenta giorni per depositare memorie per la precisazione e modificazione delle domande delle eccezioni e delle conclusioni già svolte,
b) un secondo termine perentorio di trenta giorni per repliche alle domande eccezioni e conclusioni modificate dalla controparte e per svolgere le eccezioni che ne conseguono nonchè per formulare le richieste di prova e per produrre documenti;
c) un termine ulteriore di venti giorni per la prova contraria;
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