Sentenza n. 11129 del 2003 la Suprema Corte di cassazione, con riferimento al diritto al nome si occupa della questione relativa alle condizioni d'ammissibilità dell'azione per la cessazione del fatto lesivo di cui all'art. 7 cc. La Suprema Corte conclude, sul punto, che, al fine di riconoscere la tutela del diritto al nome di cui all'art. 7 cc, oltre alla prova dell'usurpazione bisogna fornire la prova del presumibile pregiudizio che origina dall'indebito uso da parte dei terzi
Cassazione civile sez. I 16 luglio 2003 n. 11129 - massima
In tema di tutela del diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 c.c., è subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto).