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le clausole vessatorie ex art. 1341 cc
L'art. 1229 c.c. disciplina le clausole d'esonero della responsabilità stabilendo la nullità delle stesse ove siano dirette ad esonerare il debitore dalla responsabilità conseguente all'inadempimento doloso o per colpa grave ovvero, anche per colpa lieve, qualora il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine publico.
La ratio della nullità della clausole d'esonero dalla responsabilità per le ipotesi di inadempimento doloso o per colpa grave deriva da un principio d'ordine pubblico e, cioè, dalla necessità di garantire un minimo di tutela ai diritti; a presidio della giuridicità del vincolo obbligatorio.
In tal senso le clausole d'esonero dalla responsabilità debbono essere distinte dai cc.dd. gentleman's agreements dove le parti intendono sottrarre, in via generale, il vincolo alla regolamentazione giuridica; tali patti sono ritenuti validi e non elusivi della norma di cui all'art. 1229 c.c. ove, alla sanzione giuridica sia sostituita una diversa sanzione ugualmente persuasiva.
Sotto il profilo dell'oggetto delle clausole colpite dalla sanzione di cui all'art. 1229 cc, esso può consistere in una limitazione della responsabilità risarcitoria ovvero in una limitazione delle potestà d'azione o d'eccezione conferite dalla legge a fronte dell'inadempimento o del non esatto adempimento dell'obbligazione (ad esempio il potere di agire per la risoluzione o di sollevare l'eccezione d'inadempimento).
Con riferimento alle clausole limitative della responsabilità, merita segnalarsi come si combinano con l'art. 1229 cc diverse ulteriori norme che prevedono diverse ed ulteriori forme di tutela. Nei contratti con il consumatore, ad esempio, le clausole limitative che abbiano ad oggetto danni a persone o cose del consumatore sono presuntivamente vessatorie e perciò nulle ex art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005; sono, poi, nulle le clausole che stabiliscano limitazione della responsabilità del produttore per danni originati da prodotti pericolosi. In ogni caso, la disciplina delle calsuole limitative della responsabilità soggiace , poi,alla norma della specifica approvazione nei casi individuati dall'art. 1341 cc.
Pur se apparentemente destinate a regolare fattispecie ben distinte, le clausole d'esonero dalla responsabilità possono trovare un punto di contatto con le clausole penali che, ove volte alla predeterminazione forfettizzata del danno risarcibile (con esclusione della risarcibilità del danno ulteriore), potrebbero, nei fatti, condurre a forme di limitazione delal responsabilità del debitore anche per colpa lieve in contrasto con il disposto di cui all'art. 1229 cc.
Le clausole d'esonero dalla responsabilità debbono, poi, essere tenute distinte dai patti, frequenti nei contratti assicurativi o bancari, con i quali si limita l'oggetto del contratto (si pensi, ad esempio, ai massimali di polizza; al contrario si è escluso che i massimali risarcibili con riferimento al contratto di cassetta di sicurezza con una banca possa costituire una limitazione dell'oggetto in quanto si è negato il carattere aleatorio al relativo negozio giuridico ed in quanto uno degli elementi che caratterizzano funzionalmente il contratto è proprio la segretezza delle cose ivi riposte).
Tali patti, ovviamente, non sottostanno ai limiti imposti dall'art. 1229 c.c., salvo che non sottendano un intendo elusivo della nullità delle clausole di esonero dalla responsabilità per dolo e colpa grave.
Le clausole di esonero dalla responsabilità per dolo o colpa grave debbono poi essere distinte dalle clausole di manleva con le quali si trasferiscono le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento in capo ad altro soggetto che, comunque, garantisce il creditore. Anche tali clausole sono nulle laddove trasferiscano dette conseguenze anche per l'ipotesi di inadempimento doloso.
Il secondo comma dell'art. 1229 c.c. vieta, inoltre, le clausole che sono dirette ad esonerare il debitore dalla responsabilità risarcitoria nel caso in cui il fatto proprio o dei propri ausiliari costituisca violazione di norme di ordine pubblico; in tal caso la clausola d'esonero della responsabilità è nulla anche nell'ipotesi di inadempimento per colpa lieve.
Il tenore testuale del secondo comma dell'art. 1229 cc con il suo espresso riferimento al fatto degli ausiliari, invece assente nel disposto di cui al primo comma, ha posto la questione della legittimità di clausole di esonero dalla responsabilità per fatto degli ausiliari non costituente violazione di norme di ordine pubblico. L'orientamento prevalente nega che la norma del primo comma dell'art. 1229 cc non sia applicabile allorchè la clausola non faccia riferimento ad attività personale del debitore ma ad atti posti in essere da terzi di cui il debitore si sia avvalso nell'esecuzione della prestazione dovuta in quanto, a mente dell'art. 1228 cc, gli atti degli ausiliari rientranti nella sfera organizzativa del debitore si considerano come se fossero atti direttamente posti in essere dal debitore, con la conseguente applicabilità delle limitazioni oggettive, previste dal 1° comma dell'art. 1229 cc., di eventuali clausole d'esonero della responsabilità
Il disposto di cui all'art. 1229 c.c. secondo comma trova un terreno fertile d'applicazione nel campo della responsabilità medica e nell'ambito dei rapporti di diritto di famiglia.
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