In relazione al diritto all'integrità fisica di cui all'art. 5 c.c., un profilo giuridico particolarmente complesso è quello che riguarda i trattamenti medici terapeutici, la necessità del consenso preventivo del paziente, la connessa problematica relativa al consenso informato, nonchè quelle, sempre connesse, relative all'eutanasia ed al testamento biologico. Il punto cruciale è che nessun trattamento terapeutico implicante un'incisione del diritto all'integrità fisica può essere praticato dal medico se non, ai sensi dell'art. 32 Cost., per preservare la salute della collettività e, in ogni caso, entro gli stretti limiti fissati per legge.
Sotto il profilo normativo, la necessità del consenso informato del paziente trova la sua consacrazione normativa in Italia con la Legge n. 145 del 28 marzo 2001 di ratifica della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina approvata dal Consiglio d'Europa il 4 aprile 1997.
In tema di consenso informato, l'art. 5 della Convenzione stabilisce che: "qualsiasi intervento in campo sanitario non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero e informale. Questa persona riceve un'informazione adeguata in merito allo scopo e alla natura dell'intervento nonchè alle sue conseguenze ed ai suoi rischi".
Dunque il consenso informato postula che il medico abbia fornito al paziente un'adeguata informazione in merito alle probabilità di successo della terapia, ai coefficienti di rischio, alle terapie alternative, all'invasività dell'intervento ed al relativo livello di sofferenza presunto.
E' chiaro che il pieno rispetto degli esposti principi sul consenso informato è possibile solo laddove il paziente sia capace d'intendere e di volere al momento del ricovero e/o comunque al momento dell'intervento medico.
In caso contrario, il medico può intervenire ricorrendo alla figura del consenso presunto nel caso in cui il trattamento da praticare abbia la probabilità di produrre effetti positivi sul paziente.
Nei confronti dei minori e degli interdetti l'informazione, come stabilisce la Convenzione di Oviedo, deve essere fornita agli esercenti la tutela.
Strettamente connessa al tema del consenso informato è la questione relativa al testamento biologico. Il testamento biologico rappresenta una dichiarazione preventiva con la quale l'individuo dà le proprie indicazioni in merito ai trattamenti cui intende essere sottoposto nel caso in cui, a causa di una malattia gravissima, non sia più in grado di fornire il proprio consenso informato. Proprio la Convenzione di Oviedo, all'art. 9, conferisce dignità giuridica al testamento biologico stabilendo che: "saranno prese in considerazione le volontà espresse precedentemente in relazione all'intervento medico dal paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimerle".
Il testamento biologico potrebbe toccare anche il tema, particolarmente delicato, dell'eutanasia.
Al riguardo si usa distinguere l'eutanasia pura e, cioè, il trattamento antidolorifico finalizzato ad aiutare il paziente nel morire, l'eutanasia attiva che si concretizza in un aiuto a morire e l'eutanasia passiva che si risolve nell'astensione da qualsiasi trattamento terapeutico. La giurisprudenza considera legittime l'eutanasia pura e quella passiva e punibile penalmente l'eutanasia attiva (come omicidio del consenziente o istigazione o aiuto al suicidio).