La Corte Costituzionale, con la sentenza n 180 del 19 giugno 2009, nel dichiarare l'infondatezza della questione di costituzionalità relativa all'art. 149 del Codice delle assicurazioni private per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost nonchè per eccesso di delega ex art. 76 Cost, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della procedura d'indennizzo diretto.
Con il Codice delle Assicurazioni, come noto, è stata prevista la procedura dell'indennizzo diretto per quanto riguarda i sinistri tra veicoli a motore con danni a cose e/o a persone di lieve entità.
La procedura dell'indennizzo diretto è stata, poi, disciplinata nel dettaglio dal Dpr n 25 del 2006 che ha, tra l'altro, escluso la refusione delle spese sostenute dall'assicurato per consulenze professionali delle quali si sia avvalso nell'ambito della procedura stragiudiziale d'indennizzo.
La sentenza n 180 del 19 giugno 2009 ha risolto i dubbi di costituzionalità sollevati con riferimento alla procedura dell'indennizzo diretto interpretando la norma nel senso che essa avrebbe introdotto una mera facoltà processuale alternativa, in favore dell'assicurato soggetto debole e non certo un percorso giudiziale obbligato, con la conseguenza che l'assicurato avrebbe sempre la possibilità di agire nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione.
La Consulta si dichiara consapevole delle difficoltà operative scaturenti dalle statuizioni della sentenza ma ne rimette all'interprete la soluzione.
Un dato certo che emerge dalla pronuncia è che la procedura giudiziale dell'indennizzo diretto così come individuata e disciplinata dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, rappresenta oggi una facoltà per l'assicurato che potrà eleggere la diversa via di intraprendere l'azione nei confronti dell'Istituto assicuratore del responsabile civile.
Dubbi, invece, sussistono in ordine alla gestione della fase stragiudiziale. Si pone, cioè, il problema se, a livello stragiudiziale, debba necessariamente preventivamente essere esperito il tentativo di conseguire il giusto risarcimento nei riguardi della compagnia del danneggiato o se, da subito, possa essere bypassata la procedura dell'indennizzo diretto.
Se si optasse per tale seconda opzione, si porrebbe poi l'ulteriore profilo problematico, di carattere soprattutto pratico ma con ricadute notevoli in punto di diritto sostanziale, in ordine all'estensibilità del divieto di erogazione di somme per il rimborso delle spese sostenute dal danneggiato per consulenze professionali alla procedura ordinaria stragiudiziale di risarcimento nei confronti della compagnia del civilmente responsabile.
La sentenza della Consulta sull'indennizzo diretto
Con il Codice delle Assicurazioni, come noto, è stata prevista la procedura dell'indennizzo diretto per quanto riguarda i sinistri tra veicoli a motore con danni a cose e/o a persone di lieve entità.
La procedura dell'indennizzo diretto è stata, poi, disciplinata nel dettaglio dal Dpr n 25 del 2006 che ha, tra l'altro, escluso la refusione delle spese sostenute dall'assicurato per consulenze professionali delle quali si sia avvalso nell'ambito della procedura stragiudiziale d'indennizzo.
La sentenza n 180 del 19 giugno 2009 ha risolto i dubbi di costituzionalità sollevati con riferimento alla procedura dell'indennizzo diretto interpretando la norma nel senso che essa avrebbe introdotto una mera facoltà processuale alternativa, in favore dell'assicurato soggetto debole e non certo un percorso giudiziale obbligato, con la conseguenza che l'assicurato avrebbe sempre la possibilità di agire nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione.
La Consulta si dichiara consapevole delle difficoltà operative scaturenti dalle statuizioni della sentenza ma ne rimette all'interprete la soluzione.
Un dato certo che emerge dalla pronuncia è che la procedura giudiziale dell'indennizzo diretto così come individuata e disciplinata dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, rappresenta oggi una facoltà per l'assicurato che potrà eleggere la diversa via di intraprendere l'azione nei confronti dell'Istituto assicuratore del responsabile civile.
Dubbi, invece, sussistono in ordine alla gestione della fase stragiudiziale. Si pone, cioè, il problema se, a livello stragiudiziale, debba necessariamente preventivamente essere esperito il tentativo di conseguire il giusto risarcimento nei riguardi della compagnia del danneggiato o se, da subito, possa essere bypassata la procedura dell'indennizzo diretto.
Se si optasse per tale seconda opzione, si porrebbe poi l'ulteriore profilo problematico, di carattere soprattutto pratico ma con ricadute notevoli in punto di diritto sostanziale, in ordine all'estensibilità del divieto di erogazione di somme per il rimborso delle spese sostenute dal danneggiato per consulenze professionali alla procedura ordinaria stragiudiziale di risarcimento nei confronti della compagnia del civilmente responsabile.
La sentenza della Consulta sull'indennizzo diretto