i termini dell'appello civile

   
I termini per proporre appello nei giudizi civili a seguito della L n 69 del 2009, termine breve e termine lungo, decorrenza e interruzione del termine per appellare
 
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I termini dell'appello civile sono previsti non già nel capo relativo all'appello ma in quello dedicato in generale alle impugnazioni. Tali termini sono variati per effetto della L. n. 69 del 2009 che, in particolare, ha inciso sul termine lungo portato da un anno a sei mesi. Il nuovo termine di sei mesi per l'appello si applica, peraltro, solo ai procedimenti che siano stati incardinati, in primo grado, successivamente all'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

Tornando alla disciplina dei termini dell'appello, in caso di efficace notificazione della sentenza di primo grado  (si deve trattare di notificazione effettuata ai sensi dell'art. 170 cpc e, cioè, al procuratore costituito nel primo grado di giudizio), l'appello dovrà essere proposto mediante atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di trenta giorni dall'intervenuta valida notificazione della sentenza.

In ogni caso vi è decadenza dall'appello laddove la parte soccombente non abbia promosso il gravame entro il termine di sei mesi (un anno per i procedimenti ante L. n. 69 del 2009) dalla pubblicazione della sentenza oggetto di impugnazione.

Ove si verifichi il decesso o la perdita della capacità della parte nel corso del termine breve per l'appello determinato dalla notifica della sentenza, il termine sarà interrotto e inizierà nuovamente a decorrere dal momento in cui sia effettuata la nuova notificazione agli eredi. In presenza di detti eventi, che occorrano dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, anche il termine lungo per l'appello subirà un incremento di sei mesi, per tutte le parti.

Sempre con riferimento ai termini dell'appello va poi ricordato che l'impugnazione proposta nei confronti di una sola delle parti in un procedimento che in primo grado abbia visto coinvolte altre parti, per l'ipotesi che le cause siano scindibili, fa decorrere il termine breve per appellare anche nei confronti dell'appellante nei confronti delle altre parti.

ARTICOLO  325
Termini per le impugnazioni.

[I]. Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello (1).
[II]. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.
(1) Comma così sostituito dall'art. 32 l. 21 novembre 1991, n. 374, e in precedenza dall'art. 47 l. 26 novembre 1990, n. 353. Originariamente il comma recitava: «Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404 secondo comma, contro le sentenze dei conciliatori è di dieci giorni, e contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello».

ARTICOLO  326
Decorrenza dei termini.
[I]. I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori [153] e decorrono dalla notificazione [149 3, 170, 285, 286] della sentenza (1), tranne [433, 472] per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404, secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato [324] la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza [397].
[II]. Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.
(1) Sul tema del perfezionamento a favore del notificante, v. C. cost. 26 novembre 2002, n. 477, C. cost. 23 gennaio 2004, n. 28 e Cass. civ., S.U., 20 giugno 2007, n. 14294, in riferimento alla prova della consegna ai fini della tempestività della notifica dell'impugnazione.

ARTICOLO  327
Decadenza dall'impugnazione.
[I]. Indipendentemente dalla notificazione [285, 326], l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [133, 328, 430, 438] (1).
[II]. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [171 3, 291 2] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [164] o della notificazione [160] di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.
(1) Comma così modificato dall'art. 46, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69 che ha sostituito le parole: "decorso un anno" con le parole: "decorsi sei mesi".

ARTICOLO  328
Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta (1).
[I]. Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata [285, 2861, 3302].
[II]. Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio [431 c.c.] del defunto [2861, 3032, 3302].
[III]. Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [133] si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.
(1) La Corte cost., con sentenza 3 marzo 1986, n. 41, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.
 
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