Il diritto al nome ed all'identità personale - ambito del diritto e rimedi giudiziali

 

Il diritto al nome ed all'identità personale trovano il loro riconoscimento costituzionale nell'art. 2 che tutela l'identità dell'individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Sul piano della normativa codicistica, invece, trova esplicito riconoscimento solo il diritto al nome e la tutela del correlato diritto all'identità personale è il frutto dell'estensione analogica delle norme positive esistenti in materia di tutela del diritto al nome ed all'immagine.
Il consenso all'uso, da parte di terzi, del proprio nome e/o della propria identità personale per scopi promozionali dà vita al contratto di sponsorizzazione.
Stante l'indisponibilità del diritto al nome e all'identità personale (che seguono, al riguardo, la generale disciplina dettata per i diritti della personalità), si discute se il consenso possa essere revocato (secondo parte della dottrina il consenso sarebbe sempre revocabile salvo il risarcimento del danno, mentre secondo altra parte della dottrina, il consenso prestato dietro corrispettivo nell'ambito di un contratto di sponsorizzazione non sarebbe mai revocabile).
Il diritto al nome si configura come diritto di utilizzare il prenome ed il cognome (cfr. art. 6 del c.c.) e come diritto di impedire l'uso indebito che terzi ne facciano e che possa determinare conseguenze pregiudizievoli sul titolare (cfr. l'art. 7 del c.c.).
Il diritto all'identità personale si configura come diritto ad essere riconosciuto secondo le proprie caratteristiche individuali, così come socialmente percepite ed ha le medesime forme di tutela del diritto al nome.
In tali casi il codice prevede la possibilità di conseguire giudizialmente la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno.
L'esplicita previsione del risarcimento del danno, per non essere considerata un'inutile duplicazione dell'art. 2043 c.c., in forza del disposto di cui all'art. 2059 c.c., a mente del quale il risarcimento dei danni non patrimoniali è ammesso quando previsto per legge, viene considerata come l'esplicito riconoscimento, per tali fattispecie, della tutela del danno morale.
Tra le forme di risarcimento esplicitamente previste per il caso della violazione del diritto al nome, deve essere menzionata la pubblicazione della sentenza (si tratta di una fattispecie specifica di reintegrazione in forma specifica).
Il codice, tra i legittimati ad esperire le azioni a tutela del diritto al nome (e, quindi, per estensione analogica, anche del diritto all'identità personale) include i familiari che abbiano, alla tutela di tale diritto, interessi personali meritevoli di tutela, fondati sui legami familiari.
Il codice riconosce, poi, la medesima tutela del diritto al nome al diritto allo pseudonimo (cioè un segno identificativo di fantasia che prescinde da ragioni familiari), allorchè abbia acquistato l'importanza del nome (o la notoria conoscenza di cui all'art. 8 della L. n. 633/1941).
La dottrina estende a norma cardine relativa ai diritti della personalità è quella di cui all'art. 2 della Cost. a mente del quale: " La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".
Peraltro la norma rientra, secondo la giurisprudenza della Consulta, tra i principi supremi dell'ordinamento con la conseguenza di non poter essere modificata neppure con il procedimento di revisione costituzionale.
Una delle principali questioni dibattute in ordine ai diritti della personalità è se essi, riconosciuti come inviolabili dalla Costituzione, siano solo quelli esplicitamente previsti dal Legislatore o se la norma di cui all'art. 2 della Cost. sia, di per sè, fonte di riconoscimento e tutela dei diritti della personalità, con la conseguenza di lasciare alla magistratura ordinaria il compito di enucleare le singole fattispecie (si pensi ai diritti alla riservatezza ed all'identità personale).
Ha prevalso la teoria monistica che riconduce tutti i diritti della personalità all'art. 2 della Cost. lasciando, poi, al Legislatore o alla Magistratura il compito di individuare le singole fattispecie da ricondurre al predetto articolo.
La Costituzione riconosce il carattere di inviolabilità dei diritti della personalità, sia nei confronti della pubblica autorità (nell'esercizio della funzione legislativa, esecutiva o giudiziaria) sia nei confronti degli altri uomini.
Tra gli ulteriori caratteri distintivi dei diritti della personalità vi sono: l'indisponibilità e l'imprescrittibilità.
Discorso a parte, poi, merita la diversa questione del contemperamento di diversi diritti della personalità che la giurisprudenza ha risolto, di volta in volta, con la comparazione degli interessi in conflitto.
Tipica, a quest'ultimo riguardo, è la tematica del contemperamento tra il diritto all'onore o all'identità personale ed il diritto di cronaca. Per la Suprema Corte la prevalenza del diritto di cronaca sussiste solo laddove siano rispettati i criteri della: verità, continenza ed interesse sociale della notizia, laddove la continenza attiene alla forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione improntata all'obiettività con l'esclusione di ogni intento diffamatorio.

 

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