Il diritto e il danno alla salute e l'elaborazione giurisprud. della figura del danno biologico

 

Il risarcimento del danno alla salute è il frutto di una progressiva evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all'elaborazione ed alla successiva conformazione della figura giuridica del danno biologico.
Inizialmente, infatti, la posizione della giurisprudenza era nel senso di escludere la risarcibilità del danno alla salute ove non avesse contestualmente prodotto un danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa. Era ammesso il risarcimento del danno morale ma solo nei casi in cui, ex art. 2059 c.c., tale forma di risarcimento fosse prevista per legge.
L'iniquità del mancato risarcimento del danno alla salute ha condotto la giurisprudenza ad affermare la risarcibilità ex art. 2043 c.c. del c.d. danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psico fisica.
L'elaborazione della figura giuridica del danno biologico si deve ad interventi della Corte Costituzionale che ha individuato direttamente nell'art. 32 della Carta Costituzionale la fonte del diritto al risarcimento del danno alla salute.
Secondo la Consulta, in particolare, il disposto di cui all'art. 32 della Cost. fonderebbe un diritto assoluto alla salute suscettibile di risarcimento ogni qual volta si trovi ad essere inciso da un comportamento antigiuridico di un terzo ex art. 2043 c.c..
Secondo la Corte Costituzionale: "l'ingiustizia del danno biologico e la conseguente sua risarcibilità discendono direttamente dal collegamento tra gli artt. 32, primo comma Cost. e 2043 c.c., più precisamente dall'integrazione di quest'ultima disposizione con la prima...l'art. 2043 c.c., correlato all'art. 32 Cost. va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma... di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana. Ed questo il profondo significato innovativo della richiesta di autonomo risarcimento, in ogni caso, del danno biologico" (si veda, in tal senso, la sentenza della Corte Cost. del 14 luglio 1986 n. 184).
Il danno alla vita di relazione, del quale è stato considerato una specie il c.d. danno estetico, è stato, di volta in volta, ricondotto dalla giurisprudenza alla figura del danno biologico o suscettibile di autonomo risarcimento a seconda che l'evento dannoso sia suscettibile o meno di produrre un pregiudizio patrimoniale ulteriore e diverso rispetto alla mera lesione dell'integrità psico fisica.
Il danno estetico è stato considerato, così, autonomamente risarcibile, quando incidente sulla capacità di produrre reddito del danneggiato in dipendenza della specifica attività lavorativa.
Ad esempio è stata ritenuta produttiva di danni alla capacità di produrre reddito la perdita totale della capigliatura subita da una bambina in quanto, secondo la Suprema Corte, tale grave menomazione determina una riduzione della capacità di concorrenza dell'individuo.
Il danno biologico deve essere distinto dal danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. che deve ritenersi riferito esclusivamente alla diversa figura del danno morale.
Sono stati ricondotti nell'alveo del danno biologico e perciò risarcibili la privazione della capacità di avere rapporti sessuali e lo stress psicologico.
A tale ultimo riguardo, l'ambiente del lavoro è risultato un terreno particolarmente fertile per lo sviluppo di fattispecie causative di danni alla salute.
Sono stati così considerati suscettivi di produrre danni biologici risarcibili: i comportamenti di mobbing e di demansionamento nonchè quelli di illegittimo di licenziamento perpetrati dal datore di lavoro o da colleghi ai danni del lavoratore.

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