L'ipoteca può essere legale, giudiziale volontaria a mente dell'art. 2808 cc
ipoteca legale
L'ipoteca legale è contemplata e disciplinata dall'art. 2817 cc a favore di specifiche categorie di soggetti in dipendenza della ricorrenza di determinate situazioni giuridiche. In particolare l'ipoteca legale è prevista in favore dell'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione e in favore dei coeredi, deii soci e degli altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo.
ipoteca giudiziale
Nell'ipoteca giudiziale è, invece, il provvedimento del giudice che costituisce il titolo per l'iscrizione della garanzia sugli immobili del debitore. Stabilisce in particolare l'art. 2818 cc che costituiscono titoli per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente ed ogni altro provvedimento giudiziale cui la legge annetta tale capacità (ad es la sentenza di separazione personale tra coniugi e quella di divorzio.
ipoteca volontaria
L'ipoteca può infine essere volontaria, in tal caso il titolo costitutivo può essere, a mente dell'art. 2821 cc un contratto o una dichiarazione unilaterale del costituente. Non è ammessa la costituzione di ipoteca volontaria per testamento. La dichiarazione unilaterale costitutiva di ipoteca volontaria deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata ad substantiam
Costituzione ed effetti dell'ipoteca.
[I]. L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito [555 ss. c.p.c.] e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione [518; 54 att.; 238 trans.; 596 ss. c.p.c.].
[II]. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo [2868 ss.] e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari [2827 ss.].
[III]. L'ipoteca è legale [2817], giudiziale [2818 ss.] o volontaria [2821 ss.].
art. 2817 cc
ipoteca legale
Persone a cui compete.
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione [26503, 2834];
2) i coeredi, i soci ed altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo [728, 26503, 2834];
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale [189 c.p.] e del codice di procedura penale [316-320 c.p.p.
art. 2828 cc
ipoteca giudiziale
Provvedimenti da cui deriva.
[I]. Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente [278 c.p.c.] è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore [1565, 2828, 2830; 962 c.p.c.].
[II]. Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto [2836; 655 c.p.c.].
art. 2821 cc
ipoteca volontaria
Concessione d'ipoteca.
[I]. L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico [2699 ss.] o per scrittura privata [2702 ss.], sotto pena di nullità [41 c. nav.].
[II]. Non può essere concessa per testamento.
art. 2826 cc
Indicazioni dell'immobile ipotecato.
[I]. Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.