L'interruzione dell'usucapione atti interruttivi

 La disciplina giuridica dell'usucapione è mutuata da quella della prescrizione cui l'art. 1165 cc. rinvia nei limiti della compatibilità; in particolare, poi, nell'usucapione ventennale della proprietà o di altro diritto reale su immobile, le cause di sospensione della prescrizione personali di cui all'art. 2942 cc e quelle derivanti da eventuali termini e condizioni, non possono essere fatte valere nei confronti del terzo possessore di buona fede (cfr. l'art. 1166 c.c.), neppure dai titolari di diritti reali minori sul bene oggetto del possesso ad usucapionem.

il limite della compatibilità coinvolge, soprattutto, la questione dell'interruzione della prescrizione e dell'individuazione degli atti idonei ad interromperla.

In particolare, mentre la prescrizione può essere interrotta sia da domanda giudiziale sia da un atto stragiudiziale di messa in mora, l'interruzione dell'usucapione non può avvenire se non a causa della perdita di possesso protratta per un anno (art. 1167 c.c.),  in caso proposizione di un'azione giudiziale volta al recupero del bene da parte del titolare del diritto o, infine, in caso di riconoscimento dell'altrui diritto da parte del possessore.

Non costituisce, invece, atto interruttivo dell'usucapione un atto stragiudiziale di messa in mora o una diffida in quanto l'usucapione si perfeziona anche contro la volontà del titolare del diritto e per effetto del mero esercizio del potere di fatto sulla cosa.

L'interruzione dell'usucapione, invece, si realizza in caso di riconoscimento dell'altrui diritto ex art. 2944 c.c. Al riguardo, però, l'atto di riconoscimento deve essere non equivoco e non manifestato in termini dubitativi.

In sostanza l'interruzione dell'usucapione può realizzarsi solo in presenza di una fattispecie che sia idonea ad escludere la situazione possessoria in atto e tale esclusione può determinarsi a seguito del materiale spossessamento, a seguito del riconoscimento dell'altrui diritto (che priva il possesso del requisito soggettivo) oppure a seguito di un'azione legale volta al recupero del possesso del bene in quanto in tal caso lo spossessamento consegue ad un provvedimento giudiziale.

Per il resto la disciplina dell'usucapione segue quella della prescrizione quanto al regime della non rilevabilità d'ufficio, nel senso che l'usucapione deve essere eccepita processualmente per poter essere rilevata giudizialmente, quanto alla possibilità di rinuncia, quanto alla possibilità, per i terzi creditori o che abbiano interesse in tal senso, di far valere l'usucapione che il possessore ometta di far valere o alla quale abbia rinunciato. L'usucapione è, poi, soggetta alle stesse cause di sospensione della prescrizione ma, come detto, nel caso dell'usucapione ventennale, le cause di sospensione di cui all'art. 2942 cc , nonchè quelle relative a termini e condizioni non possono essere opposta al possessore di buona fede.

Con riferimento alla rinuncia all'usucapione, nè è stata evidenziata struturalmente la diversità rispetto alla rinuncia alla prescrizione; mentre la seconda opera su un piano meramente processuale, la prima si configura come un atto abdicativo di un diritto acquisito e traslativo; in tale prospettiva, si è ritenuto che tale rinuncia debba rivestire, ove abbia ad oggetto l'usucapione su beni immobili, la forma scritta di cui all'art. 1350 cc.

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