L'art. 2043 c.c. - i presupposti della responsabilità extracontrattuale

 

L'articolo 2043 c.c. prevede e disciplina la fattispecie della responsabilità extracontrattuale e, cioè, la situazione di soggezione alle conseguenze di una condotta umana (attiva o omissiva) illecita che abbia determinato in capo ad un terzo un danno ingiusto.
L'art. 2043 c.c., al riguardo, stabilisce che: "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

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Dalla definizione di cui all'art. 2043 c.c. possono enuclearsi gli elementi essenziali della responsabilità extracontrattuale e, cioè:

1) il fatto doloso o colposo

2) l'ingiustizia del danno arrecato a terzi

3) il rapporto di causalità tra fatto e danno

A tali elementi può aggiungersi l'imputabilità del fatto doloso o colposo commesso mediante azione o omissione e l'insussistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità.
La responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. si distingue da quella contrattuale in quanto prescinde da un preesistente rapporto obbligatorio tra le parti, con la conseguenza più rilevante, in termine d'onere della prova, che, mentre in caso di responsabilità contrattuale, una volta fornita la prova dell'inadempimento non sussiste l'onere di provare la natura colposa o dolosa della condotta, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. sussiste, per il danneggiato, l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità e, quindi, anche quello della colpevolezza (o dolosità) dell'azione (o dell'omissione).
L'art. 2043 c.c., dunque, con specifico riferimento allo stato soggettivo che connota la condotta causativa del danno, individua i requisiti del dolo e della colpa senza fornirne una specifica definizione.
Soccorrono, al riguardo, le nozioni penalistiche di cui all'art. 43 c.p. a mente del quale l'evento doloso è quello previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione od omissione mentre l'evento è colposo quando non è voluto dall'agente, ancorchè preveduto, e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di specifiche norme di condotta.
La colpevolezza di cui all'art. 2043 c.c., dunque, può riguardare la negligenza, ossia la noncuranza e la disattenzione con riferimento ad obblighi di comportamento, l'imprudenza, ossia l'avventatezza dei comportamenti o, infine, l'imperizia e, cioè, la mancanza di preparazione.
Sussiste, naturalmente, la colpa di cui all'art. 2043 c.c. anche in caso di violazione di leggi o regolamenti (in tal caso si parla di colpa specifica).

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