La colpevolezza, la colpa, il dolo

Argomenti correlati

la responsabilità extracontrattuale - inquadramento generale

il fatto illecito

il nesso di causalità

il danno ingiusto gli interessi protetti

i criteri soggettivi di imputazione

la responsabilità oggettiva

l'imputabilità

i danni risarcibili

la causalità penale

responsabilità produttore tabacco

responsabilità da omessa diagnosi

tutela aquliana del nascituro

 

Ulteriore requisito dell'illecito aquiliamo è quello della colpevolezza. La colpevolezza è il nesso psichico che collega la condotta all'agente, ai fini della configurazione della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. il cui incipit recita, infatti :"qualunque fatto doloso o colposo....". La colpevolezza si può, ai sensi del richiamato brano dell'art. 2043 c.c., presentare nella forma della colpa o nella forma del dolo.

Colpa e dolo, pur configurando diversi livelli d'intensità della colpevolezza, sotto il profilo della responsabilità, non determinano differenze sull'an e/o sul quantum del risarcimento dovuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. (diversamente, nell'ambito della responsabilità contrattuale, in caso di inadempimento colposo, l'art. 1225 c.c. limita il danno risarcibile a quello che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione).

La colpa è la deviazione cosciente dagli standard di comportamento cui l'agente è tenuto sulla base di adeguati parametri sociali o professionali di condotta. In dottrina e giurisprudenza ha prevalso una nozione oggettiva della colpa che si configura diversamente a seconda che l'agente non conformi la propria condotta a generici standard di comportamento (diligenza, prudenza e perizia - c.d. colpa generica) o che violi specifiche norme di condotta (c.d. colpa specifica).

Il dolo si caratterizza, rispetto alla colpa, per la volontà dell'evento lesivo. Elemento essenziale ai fini della configurazione del dolo è il requisito psicologico della volontà del danno evento e dei danni conseguenza; requisito psicologico del quale, all'evidenza, risulta arduo fornire la prova diretta. La prova del dolo, infatti, viene sovente fornita attraverso presunzioni semplici dalle quali si possa desumere la volizione del soggetto.

Argomenti correlati

la responsabilità extracontrattuale - inquadramento generale

il fatto illecito

il nesso di causalità

il danno ingiusto gli interessi protetti

i criteri soggettivi di imputazione

la responsabilità oggettiva

l'imputabilità

i danni risarcibili

la causalità penale

responsabilità produttore tabacco

responsabilità da omessa diagnosi

tutela aquliana del nascituro

 

RICHIEDI CONSULENZA