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1417 cc
Prova della simulazione.
Prova della simulazione.
[I]. La prova per testimoni [2721 ss.] della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato [1343 ss., 1354], anche se è proposta dalle parti.
prova della simulazione e azione di riduzione
Cassazione civile sez. II 13 novembre 2009 n. 24134
L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius" siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c.; né assume rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa.
prova della simulazione e azione di riduzione
Cassazione civile sez. II 13 novembre 2009 n. 24134
L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius" siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c.; né assume rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa.
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prova della simulazione e rappresentanza
Cassazione civile sez. III 18 settembre 2009 n. 20107
In tema di rappresentanza volontaria, il rappresentato, ove agisca in giudizio ai fini della declaratoria della simulazione del negozio compiuto dal rappresentante, essendo terzo rispetto al contratto, può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi dell'art. 1417 c.c., e, pertanto, sia a mezzo di testimoni che di presunzioni, non dovendo fornire la prova della sua partecipazione all'accordo simulatorio.
prova della simualzione nel diritto del lavoro
Cassazione civile sez. lav. 15 aprile 2009 n. 8928
Ai fini della prova della simulazione nelle controversie soggette al rito del lavoro, è in facoltà del giudice ammettere ogni mezzo di prova anche al di fuori dello specifico limite della prova testimoniale (e, correlativamente, di quella presuntiva) di cui all'art. 1417 c.c., in quanto l'art. 421 c.p.c. - nel consentire al giudice, nell'ambito del rito speciale, di ammettere mezzi di prova senza i limiti fissati dal codice civile - si riferisce ai limiti stabiliti per la prova testimoniale dalle relative disposizioni generali degli art. 2721, 2722 e 2723 c.c., alle quali si ricollega l'art. 1417 citato, che, d'altronde, fa applicazione, in tema di simulazione, della regola generale, di cui al menzionato art. 2722, dell'inammissibilità della prova testimoniale di patti contrari al contenuto di un documento.
prova della simulazione in ambito locatizio
Cassazione civile sez. III 25 febbraio 2009 n. 4495
Il contratto di locazione per uso abitativo, stipulato con la falsa indicazione della transitorietà dell'uso da parte del conduttore, al fine di eludere la sanzione di nullità della clausole concernenti la durata e la misura del canone, in quanto contrarie al regime giuridico stabilito dalla legge (in relazione al previgente disposto dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978), integra gli estremi di una simulazione relativa in frode alla legge, perché, sotto l'apparenza di una convenzione così strutturata, nasconde una locazione abitativa ordinaria, pattiziamente regolata in difformità dal (pregresso) regime inderogabile dell'equo canone, con la conseguenza che il conduttore che ne reclami in giudizio l'applicazione, stante l'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative, può, ai sensi dell'art. 1417 c.c., dimostrare l'esistenza della simulazione anche avvalendosi della prova per testi e per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata accertata la simulazione del contratto, sul presupposto della consapevole e condivisa destinazione dell'immobile locato alla soddisfazione di un'esigenza abitativa primaria del conduttore desumibile da una serie di indici inequivocabili, tra i quali la stabile assegnazione del conduttore allo svolgimento di attività lavorativa nella città ove era ubicato l'immobile e la consegna delle buste paga al proprietario, su sollecitazione del medesimo, senza che potesse avere alcuna incidenza determinante, ai fini di ricavarne il carattere della transitorietà, la circostanza che l'immobile era stato locato ammobiliato).
prova simulazione ammesso l'interrogatorio formale
Cassazione civile sez. III 15 luglio 2008 n. 19435
In tema di prova della simulazione tra le parti la legge, mentre vieta (tranne determinati casi) la prova per testimoni e per presunzioni, non vieta, invece, l'interrogatorio formale che abbia per oggetto negozi per i quali non sia richiesto l'atto scritto quaestio facti. Infatti, le limitazioni poste - nei rapporti anzidetti - dal comma 2 dell'art 1417 c.c. riguardano soltanto la prova testimoniale e, correlativamente (ai sensi dell'art. 2729, comma 2, c.c.), quella per presunzioni e non anche il suddetto mezzo istruttorio volto a provocare la confessione giudiziale della controparte, attesi il carattere di piena prova legale della confessione e l'inesistenza, per questa, di una disposizione corrispondente a quella della simulazione diretta non ad accertare un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, bensì a ricercare la verità reale contro quella formale risultante dall'atto scritto. Peraltro, attraverso le risposte date dall'interessato in sede di interrogatorio formale, può essere utilmente acquisita sia la prova piena che un principio di prova, nel caso in cui le risposte siano tali da rendere verosimile la simulazione, con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale in deroga al normale divieto.
La prova della simulazione nei contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam
Cassazione civile sez. II 19 febbraio 2008 n. 4071
Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, comma 2, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739, comma 1, c.c.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto.
limiti prova simulazione necessaria l'eccezione di parte
Cassazione civile sez. II 21 maggio 2007 n. 11771
In materia di simulazione, i limiti all'ammissibilità della prova per presunzioni semplici stabiliti dall'art. 1417 c.c. (e, più in generale, dagli art. 2721 e 2722 c.c.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati e non della legge, derivando dal concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti e dalla loro possibilità di procurarsi la prova della simulazione attraverso le cosiddette controdichiarazioni contenenti l'intesa simulatoria. Conseguentemente, detti limiti sono sottratti al rilievo d'ufficio da parte del giudice.
prova simulazione compravendita immobiliare, diverso regime per i terzi e creditori e per le parti
Cassazione civile sez. II 04 maggio 2007 n. 10240
In tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", menzionati dall'art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c. Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l'illiceità del negozio.
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