Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. la condotta, per poter essere qualificata come antigiuridica, non deve essere connotata da una situazione di legittima difesa o di stato di necessità.
A mente dell'art. 2044 c.c., infatti: "non è responsabile chi ha cagionato il danno per legittima difesa di sè o di altri".
L'asciutta disposizione civilistica in materia di legittima difesa ha indotto la giurisprudenza a ricorrere, per l'individuazione dell'esimente, alle nozioni ricavabili dal diritto penale. I presupposti della legittima difesa sono, dunque, la necessità di difendere un diritto proprio o altrui, l'esistenza di un pericolo attuale di un'offesa ingiusta e la proporzionalità tra difesa e aggressione.
In tema di legittima difesa la giurisprudenza ha valutato che il requisito dell'attualità sussista anche qualora l'offesa non sia concretamente in atto purchè la stessa non sia solo futura o immaginaria e che l'ingiustizia del danno minacciato dall'altrui comportamento deve essere considerata in senso oggettivo, cosicchè va considerata minaccia di un danno ingiusto anche quella creata da un incapace di intendere e di volere.
Sempre la giurisprudenza ha esteso alla legittima difesa la norma di cui all'art. 2046 c.c. in tema di stato d'incapacità procurata non riconoscendo esistente l'esimente della legittima difesa quando il pericolo è volontariamente creato dall'aggredito.
Con riferimento alla legittima difesa putativa e, cioè, alla condotta dannosa dell'agente determinata dall'erronea credenza della sussistenza di un pericolo in realtà inesistente, i giudici civili hanno riconosciuto al danneggiato un indennizzo pur escludendo l'antigiuridicità della condotta del danneggiante avendo ravvisato la scusabilità dell'errore.
Per riconoscere, nella fattispecie della legittima difesa putativa, un indennizzo in favore del danneggiato, si è fatto ricorso all'applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 2045 c.c..
Altro profilo riguardante la legittima difesa nell'ambito della disciplina della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., riguarda l'eccesso colposo che si verifica allorchè non sussista proporzione tra il pericolo e la reazione. L'eccesso colposo nella legittima difesa può, poi, dipendere da un errore colposo ovvero può essere volontario. In entrambi i casi la reazione eccessiva, ove abbia determinato danni ingiusti, obbliga l'autore al risarcimento dei danni secondo i principi di cui all'art. 2043 c.c.
Un cenno a parte merita il caso in cui l'eccesso nella legittima difesa sia stato determinato da una minaccia ingiustamente prodotta dall'aggressore successivamente danneggiato. In tale ipotesi è stato ritenuto applicabile l'art. 1227 c.c. per limitare il diritto al risarcimento del danno in favore dell'aggressore danneggiato stante il concorso, a titolo di colpa, nella creazione della situazione produttiva di danno.
Il principio di cui sopra non è stato, tuttavia, ritenuto applicabile alla fattispecie della provocazione perchè, in tal caso, la reazione del provocato si pone come una serie causale del tutto autonoma rispetto alla mera provocazione.