La nozione di danno ingiusto nella responsabilità extracontrattuale

 

L'art 2043 c.c. prevede che il comportamento doloso e colposo, per essere fonte di responsabilità extracontrattuale, deve essere causativo di un danno ingiusto.
Non è in altri termini sufficiente l'antigiuridicità della condotta ove la stessa non abbia prodotto un danno che possa qualificarsi come ingiusto.
Ed in effetti è proprio la determinazione di un danno ingiusto che distingue la nozione di illecito ex art. 2043 c.c. dalla mera condotta illegittima, essendo per questa sufficiente la violazione di una norma giuridica che stabilisce una condotta dovuta.
Al riguardo Cass. Civ. Sez. Un. ha chiaramente affermato, in tema di responsabilità aquiliana, che il danno ingiusto deve essere contemporaneamente non iure e contra ius, nel senso che, da un lato, il comportamento causativo di danno deve essere antigiuridico e non giustificato dall'ordinamento (assenza di cause di giustificazione come l'esercizio di un diritto, l'adempimento di un dovere, la legittima difesa o lo stato di necessità) e, dall'altro, che il fatto illecito deve incidere su una posizione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico.
Non potrebbe, dunque, pretendere il risarcimento del danno il soggetto che veda incisi diritti patrimoniali derivanti da attività illegali (come, ad esempio, i proventi di un furto) in quanto, per l'appunto, farebbe difetto il requisito del danno ingiusto.

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