La normativa processuale sulla querela di falso, querela incidentale e autonoma, oneri delle parti, la partecipazione necessaria del PM, la devoluzione al collegio ed un modello di querela
un modello di querela di falso
ARTICOLO 221
Modo di proposizione e contenuto della querela.
[I]. La querela di falso può proporsi [92, 313; 65 att.] tanto in via principale [991 att.] quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio [355], finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato [324].
[II]. La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale [83, 84], con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
[III]. È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero [70 1 n. 5, 158].
ARTICOLO 222
Interpello della parte che ha prodotto la scrittura.
[I]. Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei [1874], e dispone i modi e i termini della loro assunzione [202 1].
ARTICOLO 223
Processo verbale di deposito del documento.
[I]. Nell'udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato [100 att.].
[II]. Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.
[III]. Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica [261 1].
ARTICOLO 224
Sequestro del documento.
[I]. Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale [253 ss. c.p.p.], dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.
[II]. Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova [98 att.].
ARTICOLO 225
Decisione sulla querela.
[I]. Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio [1874, 2792].
[II]. Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito [187 3]. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato [101 att.] (1).
(1) Comma così modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
ARTICOLO 226
Contenuto della sentenza.
[I]. Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a 2 euro e non superiore a 20 euro [179].
[II]. Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale (1).
(1) V. ora art. 537 c.p.p.
ARTICOLO 227
Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela.
[I]. L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato [324].
[II]. Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale (1).
(1) Ora art. 675 c.p.p.