La responsabilità oggettiva

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Per la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale, è, di norma, richiesto il requisito della colpevolezza, nelle due forme della colpa e del dolo.

Esistono, tuttavia, fattispecie nelle quali la colpevolezza non deve essere oggetto di prova (responsabilità presunta) e fattispecie che non richiedono il requisito della colpevolezza (responsabilità oggettiva). La responsabilità oggettiva si caratterizza per il fatto che le conseguenze dannose di un determinato evento lesivo vengono poste a carico di un determinato soggetto esclusivamente sulla base del nesso eziologico con la condotta dell'agente senza alcuna indagine in ordine al profilo della colpevolezza.

La fattispecie contemplata dall'art. 2049 c.c. viene unanimemente individuata come un'ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto i padroni e committenti rispondono dei fatti illeciti commessi dai propri domestici e dipendenti senza alcuna possibilità di fornire la prova liberatoria.

La responsabilità oggettiva deve, dunque, essere mantenuta distinta dalla responsabilità presunta nella quale non si prescinde dal requisito della colpevolezza ma dalla necessità di fornirne la prova.

In tal senso, il soggetto chiamato a rispondere presuntivamente delle conseguenze dannose causate da un determinato fatto o atto, può fornire la prova della mancanza del requisito della propria colpevolezza a seconda dei casi, provando il fortuito, la forza maggiore, le propria condotta diligente, o la colpa esclusiva di altro soggetto. Sono ipotesi di responsabilità presunta e indiretta, quelle dei genitori e dei sorveglianti per i fatti ilelciti commessi dai minori di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c. In tali casi, i genitori e i sorveglianti hanno la possibilità di fornire la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Ulteriori ipotesi di responsabilità presunta sono quelle di cui all'art. 2050 c.c. per le conseguenze dannose di attività pericolose, di cui all'art. 2051 c.c. per le conseguenze dannose originate dalle cose in custodia; di cui all'art. 2052 c.c. per le conseguenze dannose prodotte dagli animali, di cui all'art. 2053 c.c. per le conseguenze dannose derivanti dalla rovina di edifici e di cui all'art. 2054 c.c. per le conseguenze dannose derivanti dalla circolazione dei veicoli.

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