Le obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.)

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L'art. 2034 c.c. disciplina le obbligazioni naturali e, cioè, quelle obbligazioni che non si fondano su specifici titoli costitutivi ma che traggono origine da doveri sociali e morali. In tal caso l'adempimento non è coercibile ma il pagamento effettuato nell'adempimento del dovere sociale non è soggetto a ripetizione se eseguito

spontaneamente;

da soggetto capace di agire;

nei limiti della proporzionalità.

Il riferimento alla spontaneità come requisito strutturale necessario per la stessa giuridica configurabilità dell'obbligazione naturale esclude che l'effetto dell'irripetibilità possa conseguire a un pagamento effettuato per errore o sotto la spinta di violenza o dolo.

Con riferimento alle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c., si è posto in rilievo che i doveri idonei a generarle debbono essere sufficientemente tipizzati e rispondere alla morale sociale e non alla morale individuale.

Si è posta, altresì, in rilievo l'affinità esistente tra l'adempimento dell'obbligazione naturale di cui all'art. 2034 c.c. e la donazione remuneratoria di cui all'art. 770 c.c. che necessita, tuttavia, della forma pubblica prevista per la donazione in generale.

Se ne è tratto argomento per sottolineare che il dovere morale e sociale che genera l'obbligazione naturale deve essere più cogente del dovere di riconoscenza che sta alla base della donazione rimuneratoria affermandosi che proprio la cogenza del dovere sociale giustifica l'abbandono delle formalità previste per l'atto di donazione.

L'obbligazione naturale di cui all'art. 2034 c.c. non produce altri effetti se non quello della non ripetibilità del pagamento effettuato. 

La dottrina, sul rilievo che l'obbligazione naturale ha come effetto quello della non ripetibilità del pagamento effettuato, ha sottolineato l'ammissibilità della datio in solutum di cui all'art. 1197 c.c. e dell'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c.come forme d'adempimento dell'obbligazione medesima.

La causa dell'obbligazione naturale, che ne giusitifica il regime giuridico e l'improduttività di effetti ulteriori rispetto a quello della irripetibilità della prestazione effettuata, rende dubbia la liceità di un negozio volto a giuridicizzare l'obbligazione naturale renendola coercibile. In particolare, la questione si pone, nell'ambito dei rapporti more uxorio dove, a fronte della pacifica riconduzione delle obbligazioni delle parti del rapporto di fatto nell'ambito delle obbligazioni naturali, i conviventi fanno sovente ricorso a convenzioni atipiche volte a regolare i propri rapporti patrimoniali (accordi di convivenza).

Nella medesima prospettiva si è esclusa la validità di una novazione dell'obbligazione naturale così come la compensazione tra un credito avente titolo in un'obbligazione naturale ed un credito avente titolo in un'obbligazione giuridica.

Ipotesi codificate di adempimenti dell'obbligazione naturale sono il pagamento del debito prescritto e del debito di gioco mentre l'irripetibilità è effetto che discende anche dall'adempimento di una prestazione contraria al buon costume.

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