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L'art. 139 cpc prevede la notifica al destinatario cui non sia stato
possibile notificare l'atto giudiziario a mani proprie ai sensi del
precedente articolo 138 cpc da parte dell'ufficiale giudiziario
nell'ambito del circondario di tribunale presso il quale presta il suo
ufficio.
La notifica ex art. 139 cpc deve essere effettuata presso il comune di residenza, presso il comune di domicilio o presso il comune di dimora e la scelta del comune presso il quale effettuare la notificazione va effettuata in ordine gerarchico (prima quello di residenza, poi quello di domicilio e infine quello di dimora).
Nel comune presso il quale si effettua la notifica ex art. 139 cpc poi l'ufficiale giudiziario ha facoltà di procedere presso la residenza, presso l'ufficio o dove il destinatario esercita l'industria o il commercio.
Ove, presso l'indirizzo, non sia reperito il destinatario in persona, la notifica può effettuarsi mediante consegna a familiare o altra persona addeta alla casa o all'ufficio non incapace o, in caso di irreperibilità dei suddetti soggetti, al portiere dello stabile o, se non vi è il portiere, a un vicino che accetti di ricevere l'atto.
Se la notifica viene eseguita mediante consegna al portiere deve essere seguita dall'invio di raccomandata al destinatario a pena, secondo la giurisprudenza più recente, di nullità della notificazione per il destinatario (così Cass Civ n 7667/09).
Secondo la giurisprudenza in caso di notifica ex art. 139 cpc, al familiare non c'è la necessità che sussista un rapporto di convivenza nel senso stretto di appartenenza allo stesso nucleo familiare (così Cass n 3902 del 2004); al contrario la notifica effettuata a persona convivente non familiare è nulla (così Cass n 13625/2004).
In caso di notifica effettuata al portiere nella relata di notifica deve essere dato atto delle ricerche effettuate delle altre persone potenzialmente abilitate a ricevere l'atto, diverso però il caso ove il portiere del condominio si qualifichi come addetto alal ricezione dell'atto per conto del destinatario.
La notifica ex art. 139 cpc deve essere effettuata presso il comune di residenza, presso il comune di domicilio o presso il comune di dimora e la scelta del comune presso il quale effettuare la notificazione va effettuata in ordine gerarchico (prima quello di residenza, poi quello di domicilio e infine quello di dimora).
Nel comune presso il quale si effettua la notifica ex art. 139 cpc poi l'ufficiale giudiziario ha facoltà di procedere presso la residenza, presso l'ufficio o dove il destinatario esercita l'industria o il commercio.
Ove, presso l'indirizzo, non sia reperito il destinatario in persona, la notifica può effettuarsi mediante consegna a familiare o altra persona addeta alla casa o all'ufficio non incapace o, in caso di irreperibilità dei suddetti soggetti, al portiere dello stabile o, se non vi è il portiere, a un vicino che accetti di ricevere l'atto.
Se la notifica viene eseguita mediante consegna al portiere deve essere seguita dall'invio di raccomandata al destinatario a pena, secondo la giurisprudenza più recente, di nullità della notificazione per il destinatario (così Cass Civ n 7667/09).
Secondo la giurisprudenza in caso di notifica ex art. 139 cpc, al familiare non c'è la necessità che sussista un rapporto di convivenza nel senso stretto di appartenenza allo stesso nucleo familiare (così Cass n 3902 del 2004); al contrario la notifica effettuata a persona convivente non familiare è nulla (così Cass n 13625/2004).
In caso di notifica effettuata al portiere nella relata di notifica deve essere dato atto delle ricerche effettuate delle altre persone potenzialmente abilitate a ricevere l'atto, diverso però il caso ove il portiere del condominio si qualifichi come addetto alal ricezione dell'atto per conto del destinatario.