Obbligazioni alternative ed obbligazioni facoltative (art. 1385 c.c.)

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Tra le obbligazioni complesse con riferimento all'oggetto vi sono le obbligazioni alternative e facoltative.

Nel codice civile vengono esplicitamente prese in esame solo le obbligazioni alternative, agli artt. 1285 e ss. c.c., in quanto le obbligazioni facoltative sono, in realtà, delle obbligazioni semplici con la peculiarità di attribuire al debitore la facoltà di liberarsi eseguendo una diversa prestazione.

Le obbligazioni alternative sono caratterizzate da un oggetto complesso costituito da una pluralità di prestazioni e dall'unicità dell'adempimento nel senso che il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo una delle prestazioni oggetto dell'obbligazione. Il debitore non può, tuttavia, liberarsi eseguendo parte di una prestazione e parte dell'altra (cfr. l'art. 1385 c.c.).

La differenza principale, sul piano della disciplina giuridica, tra le obbligazioni alternative e le obbligazioni facoltative consiste nelle conseguenze dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione in quanto, mentre nelle obbligazioni alternative l'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni determina la concentrazione dell'obbligazione sull'altra (o sulle altre), nelle obbligazioni facoltative l'impossibilità sopravvenuta della prestazione principale determina l'estinzione dell'obbligazione.

Nell'ambito dell'obbligazione facoltativa, la scelta viene esercitata solo attraverso l'esecuzione della diversa prestazione; cionondimento non si versa nell'ambito della datio in solutum in quanto l'estinzione dell'obbligazione mediante l'esecuzione della prestazione diversa non dipende da alcun accordo solutorio o, meglio, dipende da un accordo solutorio convenuto in sede di assunzione dell'obbligazione principale. 

La caratteristica delle obbligazioni alternative è quella di essere obbligazioni parzialmente indeterminate suscettibili di determinazione attraverso la scelta della prestazione da eseguire. Questa scelta può essere comunicata con dichiarazione recettizia, divenendo irrevocabile o attraverso l'adempimento di una delle prestazioni. Si discute in dottrina se la scelta, nell'ambito delle obbligazioni alternative, rappresenti un atto negoziale unilaterale (recettizio o tacito) o un atto giuridico in senso stretto; con la scelta, infatti, non si modifica il rapporto obbligatorio ma si individua un fatto tra due o più fatti precostituiti. In ogni caso, si ritiene che, ai fini della scelta, sia necessaria la capacità richiesta per l'assunzione dell'obbligazione, pur non rilevando, tra i vizi del consenso, l'errore non essendo configurabili, con specifico riferimento alla scelta, i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità.

La scelta spetta al debitore se, dal titolo o per legge non sia rimessa al creditore o ad un terzo. Ove la scelta non sia effettuata dal debitore nel termine stabilito dal giudice, essa passa al creditore; viceversa, ove il creditore non effettui la scelta nel termine stabilito dal debitore, la scelta passerà a quest'ultimo. Ove sia il terzo a non effettuare la scelta nel termine previsto, la stessa sarà effettuata dal Giudice.

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione successiva alla scelta determina l'estinzione dell'obbligazione mentre l'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni antecedente alla scelta determina la concentrazione dell'obbligazione sull'altra. Ove l'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni dell'obbligazione alternativa sia da attribuire a colpa del debitore e la scelta sia rimessa a quest'ultimo l'obbligazione si concentra sull'altra prestazione. Ove l'impossibilità, nell'ipotesi di scelta rimessa al debitore, discenda da colpa del creditore, invece, il debitore è liberato dall'obbligazione ove non scelga di adempiere l'altra prestazione e chiedere il risarcimento del danno. Ove la scelta spetti al creditore ed una delle prestazioni diventi impossibile per causa allo stesso imputabile, il debitore è liberato dall'obbligazione se il creditore non sceglie di ricevere l'altra prestazione e di risarcire il danno. Se la prestazione diventa impossibile per colpa del debitore, invece, il creditore può scegliere di ricevere l'altra prestazione o il risarcimento del danno.

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