L'azione di regolamento dei confini di cui all'art. 950 c.c., onere della prova, strumenti di prova e prescrittibilità dell'azione, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
Approfondimento a cura di
avvocato del Foro di Viterbo
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azione di regolamento dei confini e apposizione dei termini
Nel nostro ordinamento sono previste due azioni distinte a tutela del diritto di proprietà tra fondi confinanti: l’azione di regolamento di confini ai sensi dell’art. 950 c.c. e quella di apposizione di termini ex art. 951 c.c.
A differenza dell’ ipotesi prevista dall’art. 951 c.c, in cui il confine tra fondi è certo e incontestato e si discute esclusivamente sull’apposizione dei segni di delimitazione al fine di evitare interferenze e usurpazioni, nell’azione di regolamento di confini vi è incertezza oggettiva sulla demarcazione della linea di confine.
Inoltre in tale azione, a differenza dell’azione di rivendicazione, non vi è controversia sul titolo di proprietà bensì sulla delineazione della stessa, quando questa, pur esistendo, è inidonea a separare i fondi in modo certo e definitivo.
Dinnanzi a tale incertezza, l’ordinamento attribuisce ai proprietari confinanti il potere di adire l’autorità giudiziaria.
Rispetto al tema dell’onere della prova, la sostanziale simmetria delle posizioni dei proprietari rende quest’ultimi contemporaneamente attori e convenuti; difatti è chiaro che entrambi non hanno l’onere di provare il diritto di proprietà, bensì la rispettiva estensione del fondo.
Ai sensi del 950 comma 2 c.c ogni mezzo di prova è ammesso e, solamente nel caso in cui manchino altri elementi, il giudice deve riferirsi alle mappe catastali che assumono, pertanto, un mero valore probatorio sussidiario.
Legittimati ad agire, sia attivi che passivi, sono oltre ai proprietari anche i titolari di diritti reali sui fondi stessi e, nel caso di legittimazione passiva per parte della dottrina, anche il mero possessore.
Sul tema della prescrizione dell’azione in oggetto, appare ormai concorde la giurisprudenza nel riconoscerne l’mprescrittibilità.
Tra tutte Cassazione Civile, sez II del 27/02/2008 n. 5134.
Per tale recente Cassazione, in applicazione del principio << in facultatis proprietatis non datur praescriptio>>, ogni facoltà insita nel diritto di proprietà gode dell’imprescrittibilità, salva l’ipotesi di usucapione.
In sintesi la Cassazione afferma che:
-l’azione ex art. 950 c.c. ha carattere imprescrittibile, pur in mancanza di espressa previsione legislativa;
-l’imprescrittibilità deriva dal fatto che trattasi di azione a tutela della proprietà, al pari dell’azione di rivendica quest’ultima espressamente dichiarata dal legislatore imprescrittibile (art. 948, comma 3 c.c.);
- l’azione ex art. 950 c.c viene esperita quando il confine tra due fondi è incerto al fine di vedersi riconosciuta l’esatta estensione del fondo con conseguente delimitazione della relativa linea di confine;
-è inesatto desumere dal silenzio della norma, che l’azione di regolamento di confini, avente certamente natura reale e petitoria, sia soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
In conclusione, nell’ interpretazione data dai giudici, appare prevalente l’interesse di tutelare il diritto di proprietà eliminando conseguenti situazioni di incertezza oggettiva e soggettiva nella quale possono versare i fondi contigui.