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La revocazione si propone allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Si ha revocazione ordinaria allorchè l'impugnazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza; la revocazione è invece straordinaria quando è proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La revocazione è incompatibile con l'appello sicchè sono impugnabili per revocazione le sentenze pronunciate in unico grado (inappellabili) o in grado di appello.
Si ha revocazione ordinaria allorchè l'impugnazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza; la revocazione è invece straordinaria quando è proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La revocazione è incompatibile con l'appello sicchè sono impugnabili per revocazione le sentenze pronunciate in unico grado (inappellabili) o in grado di appello.
Non sono invece soggette a revocazione le sentenze ancora appellabili.
Più nel dettaglio, gli artt. 395 e 396 del cpc prevedono l'impugnabilità per revocazione:
a) delle sentenze pronunciate in grado di appello;
b) delle sentenze pronunciate in unico grado (inappellabili)
c) delle sentenze pronunciate in prima istanza, una volta scaduto il termine per l'appello (ma solo per i motivi della revocazione straordinaria).
A mente dell'art. 403 cpc, non possono invece essere impugnate per revocazione le sentenze pronunciate nel giudizio di revocazione.
La revocazione straordinaria è poi ammessa:
a) contro il decreto ingiuntivo definitivo, in mancanza, cioè, di opposizione;
b) contro la sentenza arbitrale, quando non può proporsi l'azione di nullità;
c) contro la sentenza dichiarativa del fallimento.
I presupposti della revocazione ordinaria sono individuati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 cpc e sono:
un errore di fatto che infici la sentenza se detto errore risulta dagli atti e documenti della causa (vi è questo tipo di errore allorchè la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa o quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e a condizione che la questione non abbia formato oggetto di un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi);
la contrarietà della sentenza ad altra precedente avente tra le parti l'autorità di cosa giudicata purchè non vi sia stata pronuncia sulla relativa eccezione.
Il termine per proporre la revocazione ordinaria è quello di 30 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero quello di sei mesi dal suo deposito, se la sentenza non viene notificata.
La revocazione straordinaria è proponibile entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o da quello in cui è stato recuperato il documento o è passato in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395 cpc.
I motivi della revocazione straordinaria sono individuati ai nn 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 cpc e sono:
1) il fatto che la sentenza sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2) il fatto che il giudizio sia fondato su prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ingorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) il fatto che siano stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non abbia potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4 - 6) che la sentenza sia l'effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato.
La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; la citazione deve indicare, a pena di nullità, il motivo della revocazione e le prove dei fatti che giustificano la domanda della revocazione straordinaria, nonchè quella relativa al giorno della scoperta dei suoi presupposti (cfr. l'art. 398 cpc).
La citazione deve essere poi depositata, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.
Su istanza della parte che agisce in revocazione, il giudice adito, con ordinanza emessa in camera di consiglio, può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
a) delle sentenze pronunciate in grado di appello;
b) delle sentenze pronunciate in unico grado (inappellabili)
c) delle sentenze pronunciate in prima istanza, una volta scaduto il termine per l'appello (ma solo per i motivi della revocazione straordinaria).
A mente dell'art. 403 cpc, non possono invece essere impugnate per revocazione le sentenze pronunciate nel giudizio di revocazione.
La revocazione straordinaria è poi ammessa:
a) contro il decreto ingiuntivo definitivo, in mancanza, cioè, di opposizione;
b) contro la sentenza arbitrale, quando non può proporsi l'azione di nullità;
c) contro la sentenza dichiarativa del fallimento.
I presupposti della revocazione ordinaria sono individuati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 cpc e sono:
un errore di fatto che infici la sentenza se detto errore risulta dagli atti e documenti della causa (vi è questo tipo di errore allorchè la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa o quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e a condizione che la questione non abbia formato oggetto di un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi);
la contrarietà della sentenza ad altra precedente avente tra le parti l'autorità di cosa giudicata purchè non vi sia stata pronuncia sulla relativa eccezione.
Il termine per proporre la revocazione ordinaria è quello di 30 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero quello di sei mesi dal suo deposito, se la sentenza non viene notificata.
La revocazione straordinaria è proponibile entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o da quello in cui è stato recuperato il documento o è passato in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395 cpc.
I motivi della revocazione straordinaria sono individuati ai nn 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 cpc e sono:
1) il fatto che la sentenza sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2) il fatto che il giudizio sia fondato su prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ingorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) il fatto che siano stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non abbia potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4 - 6) che la sentenza sia l'effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato.
La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; la citazione deve indicare, a pena di nullità, il motivo della revocazione e le prove dei fatti che giustificano la domanda della revocazione straordinaria, nonchè quella relativa al giorno della scoperta dei suoi presupposti (cfr. l'art. 398 cpc).
La citazione deve essere poi depositata, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.
Su istanza della parte che agisce in revocazione, il giudice adito, con ordinanza emessa in camera di consiglio, può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
Il giudice della revocazione può pronunciare sentenza di merito e disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova ove necessari.