Trib Bologna sent. 7 giugno 07 in materia di danni da vacanza rovinata

                         REPUBBLICA ITALIANA
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
          IL TRIBUNALE DI BOLOGNA - SECONDA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice unico Dott. Chiara GRAZIOSI

ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10571/2002 R.G. promossa da:
M.C. elettivamente domiciliata in VIA D'A.,  58 - BOLOGNA, presso e  nello
studio  degli  avv.   MINELLI  LUIGI  e   FORTI  ALESSANDRO  che   la
rappresentano e difendono;
                                                              ATTRICE
                               contro
IN VIAGGI SRL

elettivamente domiciliata in VIA L. A., 23 - BOLOGNA, presso e  nello
studio  dell'avv.  GABELLINI  MASSIMO che  la  rappresenta  e difende
unitamente all'avv. PAPI ALESSIA del Foro di Terni;
                                                            CONVENUTA
                                           E CON LA CHIAMATA IN CAUSA

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA
elettivamente domiciliata in VIA S. V., 36 - BOLOGNA, presso e  nello
studio dell'avv. ZAMBONI MARCELLO che la rappresenta e difende;
                                                    CHIAMATA IN CAUSA

TROPICANA HOTEL & RESORTS
                                          CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
in punto a:
"140999 - Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie"
                             CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attrice chiede e conclude:
"Contrariis rejectis,
accertare  e  per  gli effetti  dichiarare  la  totale responsabilità
civile di  In Viaggi  SRL in  persona del  legale rappresentante  pro
-tempore, per  l'infortunio occorso  all'attrice M.C.  ai sensi degli
artt. 14, 15 e 17 2° comma  D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 111 in  relazione
alle clausole 14 e 17 delle condizioni generali di contratto.
Condannare la In Viaggi SRL in persona del legale rappresentante  pro
-tempore, al risarcimento del danno subito in ragione di giorni 90 di
invalidità temporanea  assoluta, 45  giorni di  invalidità temporanea
parziale e, nell'ambito del  danno biologico, di una  riduzione della
validità psico-fisica del  12% quantificato complessivamente  in euro
21848,81 oltre a euro 518,83 per spese documentate sostenute o  nella
misura   che  sarà   ritenuta  di   giustizia,  oltre   interessi   e
rivalutazione.
Condannare altresì In Viaggi SRL in persona del legale rappresentante
pro-tempore,   al  risarcimento   del  danno   da  vacanza   rovinata
quantificato in  euro 13226,11  o nella  misura che  sarà ritenuta di
giustizia oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari".
Il procuratore della convenuta IN VIAGGI SRL chiede e conclude:
"Conclude  riportandosi  integralmente ai  propri  scritti difensivi,
comparsa di costituzione  e risposta, atto  di chiamata in  causa del
terzo,  memoria   integrativa  e   successive  memorie   istruttorie,
insistendo   per   l'ammissione  delle   richieste   istruttorie  ivi
articolate, nonché, nel merito, nell'accoglimento delle già  spiegate
conclusioni e  rigetto della  domanda avanzata  da parte  attrice. In
particolare, l'Avv.  Papi insiste  sull'accoglimento della  questione
pregiudiziale  esposta  nell'atto   di  costituzione  della   società
convenuta  riguardante  la  dichiarazione  a  firma  M.C.,  con   cui
l'attrice esonera da ogni responsabilità la In Viaggi SRL per  quanto
alla medesima occorso e per cui il presente procedimento. L'Avv. Papi
precisa  altresì  che  parte  attrice  non  ha  mai  contestato  tale
circostanza, né  mai disconosciuto  quanto dalla  stessa a  suo tempo
dichiarato".
Il procuratore della chiamata in causa COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL
SPA chiede e conclude:
"Voglia l'On.le  Tribunale di  Bologna respingere  le domande rivolte
contro la In Viaggi SRL e comunque contro la Compagnia  Assicuratrice
Unipol SPA.
In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta
una qualche responsabilità della In Viaggi, e quindi  un'obbligazione
risarcitoria  a  carico  della  Compagnia  Unipol,  che  potrà essere
tenuta, nei  limiti e  secondo i  massimali e  le franchigie previste
nella  polizza  di  assicurazione, condannare  la  Tropicana  Hotel e
Resorts,  in  persona   del  legale  rappresentante   pro-tempore,  a
rimborsare la Compagnia Unipol di quanto questa fosse tenuta a pagare
in conseguenza della polizza assicurativa.
In tutte le ipotesi con vittoria di spese".

 

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con citazione ritualmente notificata l'attrice conveniva controparte esponendo di averne acquistato nel 2001 un pacchetto turistico per un soggiorno di 15 giorni in Egitto. Durante il soggiorno, l'8 settembre 2000, l'attrice mentre si trovava nella propria camera d'albergo era colpita da un pannello di una unità interna dell'impianto di condizionamento che le provocava una frattura dell'undicesima vertebra dorsale. Assumeva che tale infortunio era da qualificarsi inadempimento della convenuta determinatosi per fatto del terzo fornitore di servizi, cioè il gestore dell'albergo. Lamentava inoltre che "l'inadempienza dell'organizzatore è stata totale, non essendo stato in grado di garantire un'adeguata assistenza medica ". Concludeva per l'accertamento della "responsabilità civile "della convenuta ai sensi degli articoli 14, 15, e 17, comma 2 del decreto legislativo n. 111 del 1995 in relazione alle clausole 14 e 17 delle condizioni generali di contratto, con condanna della convenuta al risarcimento del danno per invalidità temporanea assoluta, invalidità temporanea parziale, nonché riduzione della validità psicofisica, il tutto per un totale di euro 21.848,81 oltre a euro 518,13 per spese, o la misura di giustizia; chiedeva altresì la condanna al risarcimento del danno da vacanza rovinata per euro 13.226,11 o la misura di giustizia.
La convenuta si costituiva resistendo. Osservava che il decreto legislativo 111 del '95, attuando la direttiva comunitaria n. 90/314/CEE, "riconosce il tour operator responsabile per un eventuale inadempimento... delle prestazioni contrattualmente assunte", mentre nel caso di specie sussisterebbe una responsabilità extracontrattuale. L'evento lesivo prescinderebbe, infatti, dal rapporto contrattuale, comportando "la lesione di un diritto assoluto, quale l'integrità fisica, la cui tutela è di natura extracontrattuale ". Il caso sarebbe riconducibile all'articolo 2053 cod. civ. per cui responsabile sarebbe la proprietà dell'albergo. La convenuta sottolineava di non avere né la proprietà né la gestione delle strutture alberghiere utilizzate nei propri pacchetti. Rilevava poi che lo stesso giorno dell'incidente l'attrice aveva riconosciuto con una dichiarazione da lei firmata di essere stata prontamente soccorsa ed esonerato il tour operator da ogni responsabilità dell'incidente. Concludeva quindi conformemente, chiedendo la chiamata in causa quale responsabile ex articolo 2053 cod. civ. della proprietà dell'albergo, nonché della propria assicurazione Unipol.
Si costituiva l'assicurazione, chiedendo il rigetto delle domande rivolte contro il tour operator e comunque contro di sé, e subordine chiedendo la condanna della proprietà dell'albergo a rimborsarla. Quest'ultima, Tropicana Hotel & Resorts, restava contumace.
Senza incombenti istruttori, precisate le conclusioni il 23 novembre 2006 la causa era trattenuta all'esito dei termini di legge.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il contenuto delle difese del tour operator, occorre anzitutto chiarire se la pretesa attorea si fonda su base contrattuale oppure se, come il tour operator sostiene, è da ricondursi a una fattispecie extracontrattuale. Si noti, infatti, che il tour operator non contesta l'applicabilità, alle proprie responsabilità, della normativa invocata dalla controparte, ma configura l'evento come estraneo all'ambito delle proprie responsabilità discendenti dalla vendita del pacchetto turistico tutto compreso, adducendo da un lato la lesione di un diritto assoluto, dall'altro la riconducibilità all'articolo 2053 cod. civ. dell'evento e, ancora, la sua estraneità alla gestione degli alberghi di cui riconosce peraltro di essersi avvalso nella organizzazione/ costituzione del pacchetto turistico. Appaiono allora particolarmente significative le clausole dello stesso contratto intercorso tra le parti. Già nel modulo contrattuale è chiaramente addossato al tour operator ogni obbligo di organizzazione ed esecuzione del pacchetto turistico ("Si dà atto che l'agenzia venditrice non è responsabile per l'inadempimento degli obblighi di organizzazione ed esecuzione del pacchetto turistico, che gravano direttamente sull'organizzatore "). Ma soprattutto, premesso che nelle condizioni generali all'articolo 1 si indica espressamente l'applicabilità, come pacchetto "tutto compreso ", del decreto legislativo 111 del 1995, rileva l'articolo 12, sempre delle condizioni generali, che recita: "L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore... o da quello (sic) estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere ". Cominciando dal profilo del fatto estraneo alle prestazioni contrattualmente dovute, appare subito chiaro che, trattandosi di evento avvenuto nella camera d'albergo - con modalità pacifiche -, non può qualificarsi estraneo alla fornitura delle prestazioni alberghiere inclusa indubitabilmente nel pacchetto. La fornitura alberghiera, infatti, include la prestazione di un alloggio la cui utilizzazione, ovviamente, non deve essere fonte di pericolo e tantomeno di pregiudizio per la salute di chi ne fruisce. Sotto questo aspetto, la prestazione dell'albergatore può compararsi analogicamente a quella del locatore di immobile: si ricorda che l'articolo 1575, nn. 1 e 2, cod. civ., va interpretato alla luce dell'articolo 1580 cod. civ., che evidenzia esplicitamente l'obbligo di tutela del diritto alla salute della controparte che sorge in capo al locatore e che, analogicamente, si ripete, è logico ritenere che sorga in capo a chiunque fornisce un alloggio temporaneo. Che l'evento in questione, allora, possa "estrapolarsi" dall'ambito contrattuale nel caso di specie non è sostenibile. Vendendo il cosiddetto pacchetto tutto compreso, ovviamente, il tour operator ha assunto anche gli obblighi dell'albergatore, da adempiere tramite un terzo, per cui qualora il soggiorno nell'alloggio alberghiero sia stato fonte di lesione alla salute della controparte il tour operator incorre in inadempimento contrattuale, a meno che non si verifichi una delle fattispecie limitative della sua responsabilità contrattuale descritte appunto nell'articolo 12. Nel caso di specie, essendo pacifico che non vi è alcun fatto rilevante della parte attrice, al convenuto compete dunque provare che si è verificata un'altra delle fattispecie che circoscrivono la sua responsabilità. Che l'evento possa qualificarsi caso fortuito (la forza maggiore non è pertinente) non può che escludersi. Trattandosi di opera umana, il distacco di un pannello dell'impianto deriva o da un errato montaggio o da una successiva manomissione dell'impianto stesso (si ripete, non da parte dell'attrice, cui non viene attribuito alcunché) oppure da una progressiva usura dell'impianto non fronteggiata da una adeguata manutenzione. È evidente che un tour operator, scegliendo gli alberghi di cui avvalersi per i suoi "pacchetti ", non può valutarli, per esempio, solo sotto profilo della ubicazione e della quantità adeguata di camere, ma deve considerare la prestazione alberghiera anche sotto il profilo dell'alloggio in sé, e quindi pure della adeguata dotazione e gestione degli impianti (servizi igienici, condizionatori, ascensori, etc.) vale a dire verificando che l'albergo sia stato costruito con accuratezza e con accuratezza sia mantenuto, anche in correlazione alla categoria (nel caso di specie, era un quattro stelle) cui appartiene. Un difetto di montaggio o di manutenzione, quindi, non può rientrare nelle circostanze non prevedibili o non risolvibili da un tour operator dotato di buona diligenza professionale: il fatto che questi non ha la diretta gestione, invero, non incide nel rapporto con il cliente per stornare una tale culpa in eligendo; e d'altronde nel contratto che il tour operator stipula con il gestore dell'albergo il primo può ovviamente premunirsi da eventuali deficienze del genere, includendo specifiche obbligazioni in generale di "adeguata tenuta " dell'albergo a carico di controparte. Il che consegue appunto al fatto che il tour operator e non l'albergatore assume obbligo nei confronti dell'utilizzatore dell'alloggio alberghiero, prestandogli, come si è visto, anche tale servizio a mezzo di terzi; onde è logico costruire una correlata fattispecie di rivalsa nel rapporto interno tra tour operator e albergatore. L'unica circostanza, ovviamente, che esorbiterebbe quindi così dalla sfera "preventiva" della diligenza professionale del tour operator non potrebbe che essere la manomissione, dolosa o colposa, da parte di terzi rispetto agli addetti dell'albergo ed agli incaricati della manutenzione. Come si è già visto, l'onere della prova che sia stata questa la causa del distacco del pannello era a carico del convenuto, che non vi ha per nulla adempiuto. Infine, il fatto che sia coinvolto un diritto assoluto (diritto alla salute) il quale trova tutela, per fattispecie del genere, anche in una norma aquiliana (articolo 2053 cod. civ.), non incide, essendo nota la configurabilità del concorso tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale per lo stesso evento (si veda ancora quanto sopra osservato, in ottica analogica, a proposito degli obblighi contrattuali del locatore).
Il convenuto, tuttavia, esclude ogni sua responsabilità anche sotto diverso profilo, invocando una liberatoria che controparte ha sottoscritto nell'immediatezza dei fatti. La parte convenuta ha prodotto un fax spedito il 9 settembre 2000 sottoscritto dall'attrice, da M.V. e dalla direzione dell'albergo. La dichiarazione è stata palesemente composta, visti i vari errori linguistici, non dall'attrice né da suo figlio, ma probabilmente da un addetto dell'albergo (inizia infatti con "mi trovo all'enterno (sic) della camera di signori (sic) ". La prima parte della dichiarazione, infatti, descrive quanto avrebbe fatto l'albergo per la vittima dell'evento di cui è causa; segue la frase: "noi sottoscritto (sic) famiglia M.C. e V. M.... dichiariamo che l'albergo ha pagato tutto e tutto il controllo stato da parte il tour operatore e non diamo nessuna colpa al tour operatore, riguardo per le spese mediche in logo già pagata da parte l'albergo. Non avremo il diritto di chiedere nessun rimborso dall tour operator." È evidente la limitazione dell'oggetto della liberatoria - la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta - alle spese mediche, come recita la dichiarazione, sostenute in loco dall'albergo.
L'attrice ha indicato come inadempimento di controparte anzitutto la caduta del pannello in sé e poi comunque anche l'assenza di una assistenza medica adeguata, che a suo dire ha comportato "un allungamento dei tempi di guarigione e determinato la necessità di terapie farmacologiche prolungate e numerosi controlli ed esami clinici ". In particolare, al riguardo, l'attrice lamenta che l'assistenza medica è consistita in una radiografia che ha escluso la frattura che invece in effetti c'era, la somministrazione di un antidolorifico "non consono alla natura della lesione" e l'assenza di un interprete "in quanto i soccorritori parlavano arabo o, nel migliore dei casi, uno stentato inglese ". La convenuta ribatte anche sotto questo profilo, asserendo irrazionale "incolpare...un tour operator esperto dell'organizzazione di viaggi turistici, per una somministrazione di un antidolorifico definito dall'attrice non consono (ammesso che ciò possa essere oggettivamente dimostrabile), e per una radiografia... che escludeva, sempre a detta dell'attrice, la frattura "; nè potrebbe imputarsi al tour operator alcuna responsabilità "se la maggior parte del personale sanitario del Pronto Soccorso locale, cioè egiziano, parlava in arabo "(comparsa di risposta, pag. 8). L'articolo 14 delle condizioni generali del pacchetto turistico prevede che "l'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto ". Come si è sopra visto, la fornitura di un alloggio adeguato, nel senso che dalla utilizzazione dello stesso non derivasse pregiudizio alla salute del cliente del tour operator, è da considerarsi inclusa tra gli obblighi contrattuali di quest'ultimo. Da ciò discende l'applicabilità in relazione a tale obbligo di prestare l'assistenza prevista dall'articolo 14; se l'obbligo risulta inadempiuto; avendo l'abitazione dell'albergo da parte del consumatore cagionato a quest'ultimo una lesione, l'obbligo di assistenza non può non concretarsi in una adeguata assistenza medica, per fruire la quale, a sua volta, occorre adeguata assistenza linguistica. Sotto quest'ultimo profilo, come si è visto, parte convenuta non nega l'assenza di un interprete. Mette in dubbio, invece, che la radiografia escludesse la frattura e che sia stato somministrato un antidolorifico non consono. Peraltro, parte convenuta non contesta espressamente il contenuto della perizia stragiuudiziale prodotta come documento 4 dall'attrice. Da questa, anzitutto, si evince che non fu diagnosticata la frattura nel pronto soccorso egiziano: infatti, se fosse stata diagnosticata, sarebbe stato del tutto logico darne atto nel certificato (prodotto come documento 5 dall'attrice) e, secondo il notorio, disporre una adeguata immobilizzazione/protezione della vertebra lesa; nulla del genere, invece, emerge dal certificato, così come "decifrato" dal perito. Riguardo poi alla pretesa iniezione di un antidolorifico non consono, dalla stessa perizia non emerge alcuna incidenza di un preteso trattamento farmacologico errato subito nel pronto soccorso egiziano sulle successive valutazioni delle conseguenze subite dall'attrice per il fatto di cui è causa; e ciò assorbe ogni altro profilo. Come si è già detto, il convenuto non ha contestato espressamente le risultanze della perizia stragiuudiziale prodotta, in allegato alla citazione, da controparte. Del tutto generica, e a questo punto formula di stile, è la dizione che la pretesa attorea è "inconsistente sia in merito all'an, che al quantum "(comparsa di risposta, pag. 2): le contestazioni, in effetti, sono solo quelle fin qui esaminate. Tenuto conto, quindi, della ormai consolidata giurisprudenza in ordine alle conseguenze delle mancate contestazioni (cfr. da ultimo Cass. 7074/2006), la suddetta perizia stragiuudiziale, che appare d'altronde adeguatamente motivata oltre che supportata dalla documentazione medica prodotta dalla parte attrice, può costituire il fondamento delle valutazioni delle conseguenze biologiche dell'evento sull'attrice, vale a dire novanta giorni di invalidità temporanea assoluta, 45 giorni di parziale e il 12% di permanente. L'attrice quantifica complessivamente il danno biologico in euro 21.848,81, e su tale quantum non vi è contestazione di controparte, come appena osservato. L'attrice chiede inoltre euro 518,13 per spese mediche, e anche questo profilo non incontra specifiche tempestive contestazioni, a parte la documentazione prodotta dall'attrice in allegato alla citazione.
L'attrice chiede inoltre il "danno da vacanza rovinata ", identificandolo in vari fattori: "il disastroso epilogo della vacanza, la sofferenza fisica, la disagevole situazione di subire un grave infortunio in un paese straniero con serie difficoltà a spiegare i sintomi accusati a causa della mancanza di un interprete ". Asserisce che tale danno "costituisce ormai un genus del danno esistenziale " (evidente lapsus, in luogo di species) sostenendo di avere subito "un pregiudizio al benessere psicologico che ogni persona ricerca nell'intraprendere un periodo di vacanza, pregiudizio che si aggiunge ai patimenti direttamente legati all'infortunio... e che ha impedito... di conseguire quegli obiettivi di svago e riposo " prefissati al momento dell'acquisto del pacchetto turistico, e ciò "a causa di un inadempimento" della parte convenuta. Su questo aspetto la controparte ha specificamente resistito, adducendo la natura giurisprudenziale e controversa dell'istituto e del danno esistenziale stesso. All'epoca dell'avvio della causa, e quindi di queste impostazioni difensive, cioè nel 2002, non era stata ancora accolta dalla giurisprudenza di legittimità l'attuale interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 cod. civ., che rende attualmente ben difficilmente contestabile la categoria del danno esistenziale, che si pone come uno dei tre danni non patrimoniali (accanto al biologico e al morale soggettivo) risarcibili. L'articolo 2059, cui si riconduce questa triade, riguarda tuttavia l'illecito extracontrattuale, mentre nel caso di danno da vacanza rovinata, come ammette la stessa attrice, si tratta di danno da inadempimento contrattuale (e così, effettivamente, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza: si veda, per esempio, Tribunale Bari 8 agosto 2000, Tribunale Verbania 23 aprile 2003, Tribunale Roma 19 maggio 2003, Tribunale Roma 26 novembre 2003 e, da ultimo, Tribunale Ragusa 7 febbraio 2006). Che da un inadempimento contrattuale scaturisca un danno non patrimoniale risarcibile non è, tuttavia, da escludersi, così come non è da escludersi che a un inadempimento contrattuale consegua la lesione di un diritto assoluto, e non solo di un diritto di credito, come sopra già si è evidenziato. Il danno non patrimoniale, infatti, è figura generale rapportata alla lesione di diritti costituzionali della persona, quindi diritti assoluti; se l'inadempimento del contratto comporta la lesione di tali diritti, tale lesione sarà risarcibile. Questo discende naturalmente già dai principi fondamentali delle obbligazioni in generale, correlandosi all'articolo 1174 cod. civ., che in effetti consacra, in epoca ancora precostituzionale la rilevanza giuridica degli interessi non patrimoniali. La formulazione di tale norma, prevedendo la valutabilità economica della prestazione oggetto dell'obbligazione nel momento stesso in cui stabilisce che la prestazione può corrispondere a un interesse anche non patrimoniale, non è affatto contraddittoria ma, come emerge dalla Relazione al re, diretta a garantire il risarcimento per equivalente in caso di inadempimento, non essendo attuabile un'esecuzione forzata in forma specifica. Se allora l'interesse dedotto in contratto è non patrimoniale, oppure se vi è compresenza di interessi patrimoniali e non patrimoniali nel negozio, purché ovviamente si tratti di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (come recita, a proposito dell'autonomia privata, il capoverso dell'articolo 1322 cod. civ., significativamente non aggiungendo a tali interessi la qualifica di patrimoniali) il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento del relativo danno, cioè dell'incidenza negativa del suo inadempimento su tali interessi, ai sensi degli articoli 1218 e seguenti cod. civ., senza interferenza dell'articolo 2059 cod. civ. Si può quindi rilevare, per inciso, che il danno non patrimoniale, se a livello costituzionale trova tutela nelle norme sui diritti della persona, nel sistema codicistico non risiede tanto nell'articolo 2059 cod. civ.- che è in effetti mera norma di rinvio, ora che ne è stata dismessa l'interpretazione restrittiva di "danno da reato "- quanto piuttosto nell'articolo 1174 cod. civ., "norma radice" per tutti i tipi di obbligazione in forza del suo combinato disposto con l'articolo 1173 cod. civ., e rispetto alla quale gli articoli 1218 e seguenti e 2043 e seguenti si diramano come disciplina specifica. A parte il settore, in certa misura a sè, della colpa medica, la responsabilità contrattuale per danno non patrimoniale, riguardo alla figura del cosiddetto danno esistenziale (di cui sarebbe sottospecie il danno da vacanza rovinata), è stata chiaramente affermata, da ultimo, dalla più autorevole giurisprudenza, che ha colto l'occasione di un demansionamento nell'ambito di un rapporto di lavoro per mettere un punto fermo anche sotto il profilo probatorio (SU 2006/6572). Sintetizzando gli esiti dell'analisi dottrinale e dell'evoluzione giurisprudenziale, le sezioni unite lo hanno definito pregiudizio al "fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno "; danno che peraltro "si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale) ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso le scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso ". Quindi il giudice "è astretto alla allegazione che ne fa l'interessato sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio" non potendo ricorrere "a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta". Peraltro "considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzione... cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva... purché... venga offerta una serie concatenata di fatti noti " e cioè di elementi non astratti ma propri della fattispecie concreta. E "in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per non trasmodare nell'arbitrio, necessita di parametri cui ancorarsi "(si veda anche la successiva Cass. 2006/13546).
Alla luce di questo insegnamento, occorre ora valutare se effettivamente il danno da vacanza rovinata, così come concretamente prospettato dall'attrice, è risarcibile quale danno non patrimoniale. Come già si è accennato più sopra, nelle more della presente causa il "work in progress" dell'evoluzione giurisprudenziale ha coinvolto specificamente il settore del danno non patrimoniale, e in particolare la sua species esistenziale. Nella citazione l'attore ha qualificato chiaramente come danno esistenziale il danno da vacanza rovinata. Nell'ultimo atto difensivo, la replica, l'attore cerca di dimostrare che il danno da vacanza rovinata non è danno esistenziale bensì un danno morale, pertanto privo di obiettivizzazione esterna. Ciò perché controparte ha invocato la giurisprudenza del 2006, sopra citata, in ordine alla necessità di prova del danno esistenziale. Non è questa la sede per riflettere sull'incidenza che sul diritto di difesa esplica l'evoluzione nelle more del processo dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia non si può non rilevare l'evidente contraddizione tra la citazione e la replica, laddove la prima chiede il danno da vacanza rovinata come danno esistenziale, e la seconda lo qualifica come sentimento interiore di sofferenza e quindi come danno morale soggettivo. La qualifica del danno, com'è noto, compete al giudice; mentre compete ovviamente alla parte "costruirla" tramite le allegazioni fattuali. Per quanto sopra si è detto in ordine alla risarcibilità anche degli interessi non patrimoniali, non è da escludersi un danno morale da inadempimento contrattuale, da cui può derivare al pari degli altri due tipi di danni non patrimoniali. Ma si ricorda che la citazione ha fornito - e a essa, non alla replica, per evidenti ragioni di tardività nella determinazione della regiudicanda di quest'ultima, va fatto riferimento - i fatti che secondo l'attrice costituiscono il danno da vacanza rovinata da lei lamentato: "il disastroso epilogo della vacanza, la sofferenza fisica, la disagevole situazione di subire un grave infortunio in un paese straniero con serie difficoltà a spiegare i sintomi " in sostanza avrebbero cagionato "un pregiudizio al benessere psicologico che ogni persona ricerca nell'intraprendere un periodo di vacanza, pregiudizio che si aggiunge ai patimenti direttamente legati all'infortunio subito e che ha impedito all'attrice di conseguire quegli obiettivi di svago e riposo che si era prefissata al momento dell'acquisto del pacchetto turistico". Dunque si tratta di un pregiudizio al benessere "che si aggiunge ai patimenti direttamente legati all'infortunio" e che in concreto consiste nel non aver ottenuto dalla vacanza l'obiettivo prefissato: ovvero, non si tratta tanto di una sofferenza subita, bensì piuttosto di un "mancato guadagno" sul piano del benessere e della qualità della vita, cioè la mancata acquisizione degli effetti di qualità della vita che avrebbe dovuto apportare la vacanza. Questa impostazione (che d'altronde non scompare nella replica: si veda il primo capoverso della pagina 3) non può quindi qualificarsi danno morale, ma pregiudizio della qualità della vita. Come sopra si è visto, infatti, la Suprema Corte ha definito il danno esistenziale pregiudizio al "fare areddituale "; e non vi è fare areddituale più tipico, per così dire, della vacanza. La vacanza è infatti la classica attività che l'individuo intraprende non a scopo di guadagno, bensì a scopo di incrementare la propria qualità della vita. L'effetto della vacanza, ovviamente, sulla qualità della vita si dispiega sia durante la vacanza stessa sia nel periodo successivo. Nel caso in esame, l'evento addotto come dannoso si è verificato al termine della vacanza, per cui può considerarsi soltanto il secondo aspetto tra i due indicati. Riguardo al profilo probatorio, la giurisprudenza sopra citata, una volta sottolineata la necessità, a monte, della allegazione - che nel caso di specie, come si è visto, sussiste-, riconosce comunque l'utilizzabilità dello strumento della presunzione, che non costituisce strumento probatorio di rango secondario, e che nel caso di specie appare di elementare evidenza. L'id quod plerumque accidit insegna, infatti, su un piano di ovvia ragionevolezza, che la "trasformazione" al negativo degli esiti di un periodo di vacanza come è avvenuto all'attrice espunge ogni effetto di elevazione della qualità della vita, nel senso del benessere e della gestione normale della stessa, che ordinariamente invece scaturisce da una vacanza. Il danno da vacanza rovinata va dunque riconosciuto nella fattispecie, a titolo di danno esistenziale, e quantificato equitativamente, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie, in euro 10.000.
Entrambi i danni non patrimoniali riconosciuti - biologico ed esistenziale, - sono debiti di valore, per cui spettano sulla sorte, via via rivalutata mese per mese secondo gli indici Istat del costo della vita su base nazionale, gli interessi legali di mora; il tutto dalla domanda al saldo.
Assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio, le spese del rapporto processuale in esame seguono la soccombenza nettamente prevalente, liquidate come da dispositivo.
Riguardo al rapporto accessorio instaurato dalla convenuta con la propria assicurazione, Unipol si è costituita senza contestare l'esistenza del rapporto assicurativo e impostando la propria difesa sulla negazione della responsabilità della convenuta verso l'attrice. L'assicurazione va dunque condannata, nei limiti ovviamente di polizza, a tenere indenne la convenuta da quanto pagherà all'attrice in conseguenza della presente pronuncia.
La convenuta ha chiamato in causa, sempre per essere manlevata, anche la proprietà dell'albergo. Come si è detto, Tropicana è rimasta contumace. Dalle complessive difese della convenuta si evince che la domanda si fonda sull'articolo 2053 cod. civ.; effettivamente la caduta anche di una parte parziale di un edificio è riconducibile a tale norma. La contumace non ha ovviamente fornito la prova liberatoria, per cui anch'essa va condannata a tenere indenne controparte dalla condanna pronunciata nei suoi confronti in relazione al rapporto principale.
A sua volta, Unipol ha formulato domanda nei confronti di Tropicana, senza però chiederne tempestivamente la chiamata in causa. Si tratta quindi di una domanda trasversale, del tutto inammissibile in quanto il rapporto processuale non si crea tra i due chiamati, bensì tra chiamante e chiamato, e la proposizione di una domanda nelle modalità seguite dalla assicurazione, cioè nella comparsa di risposta alla chiamata, non consentendo alla Tropicana di avvalersi dell'ordinario termine di comparizione, ne lede evidentemente il diritto di difesa. La fattispecie è rilevabile d'ufficio, vista la natura pubblicistica delle decadenze processuali (Cass.2000/4376).
Riguardo alle spese dei rapporti accessori, considerata la loro secondaria rilevanza nella conformazione concreta del giudizio, si stima equo compensarle.

 

P.Q.M.

 

 

Ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1. Accertato il suo inadempimento contrattuale, condanna parte convenuta a risarcire all'attrice i danni, liquidati in euro 21.848,81 quale danno biologico e euro 10000 quale danno esistenziale da vacanza rovinata, oltre a interessi legali di mora sulla somma complessiva di euro 31.848,81 via via rivalutata di mese in mese secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda al saldo, nonchè euro518,13 oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo quale danno patrimoniale,
2. condanna la parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di causa per un totale di euro3617,88, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. condanna le parti chiamate a tenere indenne parte chiamante dalle suddette condanne;
4. compensa le spese di causa degli altri rapporti processuali.
Bologna, 23 febbraio 2007
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Graziosi
Pubblicazione 07.06.2007

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