L'articolo 21 della legge n 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) il diritto di indire il referendum in sede aziendale, annotato con la giurisprudenza di legittimità
ARTICOLO N.21
Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Cassazione civile sez. lav. 29/12/1999 n 14686
Le rappresentanze sindacali aziendali sono costituite per iniziativa dei lavoratori dell'azienda e non delle associazioni sindacali di cui all'art. 19 della l. n. 300 del 1970; hanno una propria soggettività giuridica (rispetto alla quale appare appropriato il riferimento alle norme in materia di associazioni non riconosciute), come si evince dalla varie disposizioni dello statuto dei lavoratori prevedenti una loro legittimazione propria e specifica all'esercizio di diritti e facoltà (art. 9, 20, 21, 22, 25 e 27); in particolare, esse non sono organi dei sindacati, nè comunque sono con gli stessi in una relazione, di immedesimazione organica o di altro tipo, che determini l'imputabilità giuridica degli atti da loro compiuti ai sindacati, con i quali le stesse sono invece in un rapporto, di natura politica, di parziale coincidenza di interessi collettivi e di obiettivi di tutela. Ne consegue che il sindacato, a cui pur, in quest'ultimo senso, la rappresentanza sindacale sia collegata ("nell'ambito" del quale, secondo la dizione dell'art. 19, essa sia stata costituita), non può considerarsi passivamente titolare del diritto fatto valere dal datore di lavoro che lamenti un illegittimo esercizio, da parte della rappresentanza sindacale, del diritto di affissione e conseguentemente chieda la rimozione del documento contestato dalla bacheca sindacale. (Nella specie il comunicato affisso dava notizia - secondo il datore di lavoro in termini inesatti e per lui pregiudizievoli - dell'esito di un'azione promossa dal medesimo sindacato poi convenuto in giudizio ai fini della defissione del comunicato).
Cassazione civile sez. lav. 28/11/1994 n 10119
La valutazione espressa dal giudice di merito circa l'inesistenza del carattere antisindacale del comportamento del datore di lavoro per l'assistenza data ad una consultazione dei lavoratori effettuata all'interno dell'azienda solo da alcuni dei sindacati allo scopo di sottoporre alle maestranze il contenuto delle clausole di un contratto aziendale, e l'esclusione della riconducibilità di detta consultazione al referendum previsto dall'art. 21 dello statuto dei lavoratori, ove assistite da congrua ed adeguata motivazione, non sono censurabili in sede di legittimità, comportando il loro esame un accertamento di fatto inammissibile nel giudizio di cassazione.
Cassazione civile sez. lav. 28/11/1994 n 10119
Per la configurabilità di un referendum ai sensi dell'art. 21 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori) - con conseguente obbligo del datore di lavoro di consentirne lo svolgimento nell'ambito aziendale e fuori dell'orario di lavoro - è necessario che la consultazione - i cui effetti, in difetto di una espressa previsione di legge, rimangono circoscritti all'interno del rapporto che lega i lavoratori alle organizzazioni sindacali - sia indetta da tutti i sindacati aziendali e che riguardi la materia inerente l'attività sindacale.