cartella esattoriale nulla se la relata non va

I profili di nullità e/o inesistenza della cartella esattoriale per omessa o difettosa compilazione della relata di notifica

Approfondimento a cura di

Luciano Castaldi

avvocato del Foro di Napoli

Una delle problematiche che maggiormente si sta affermando negli ultimi tempi, anche a causa del crescente contenzioso avverso le cartelle esattoriali di Equitalia, riguarda un particolare vizio affliggente l’atto impositivo del soggetto riscossore ovvero la mancanza di compilazione della relata di Notificazione o la non sottoscrizione della stessa da parte del soggetto notificatore.

Sempre più spesso accade che i contribuenti ricevano a mezzo posta raccomandata delle buste contenenti Cartelle Esattoriali di Equitalia all’interno della quale viene rinvenuto un modulo “ Relata di Notifica” senza che i rispettivi spazi siano compilati e senza che la stessa sia sottoscritta.

Orbene, ciò rende la Cartella Esattoriale inesistente o comunque nulla.

La notifica della cartella di pagamento, anche quando effettuata a mezzo posta, deve avvenire con la

necessaria compilazione della relata di notifica. Questo è l’orientamento ormai maggioritario venutosi a formare nella giurisprudenza di merito in riferimento a tale aspetto.

Le conseguenze che la giurisprudenza fa discendere dalla mancata compilazione della relazione di notifica (circostanza molto frequente) è l’inesistenza della notifica stessa.

Sul punto si riporta quanto statuito dalla Commissione Tributaria regionale di Milano, sezione 22, sentenza 28 Maggio 2010 n. 61, ovvero :” questo Collegio ritiene che la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia dal codice di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività dell’ufficiale postale, sicché la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità, nella specie deve escludersi che la nullità della notificazione possa essere stata sanata dal tempestivo ricorso proposto dal contribuente. La mancata compilazione della relata in violazione dell’art.148 c.p.c., determina non la semplice nullità della notifica, bensì la giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto”.

La procedura per una corretta notifica delle cartelle di pagamento è da sempre un tema molto dibattuto in quanto le conseguenze derivanti dai vizi di tale procedimento possono riverberarsi in modo determinante sulla validità dell’atto.

Il processo di notificazione delle cartelle esattoriali è disciplinato dall’art. 26 del  D.P.R. 602/1973 che individua i soggetti abilitati a tale procedimento statuendo al primo comma che: “ La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.

Orbene, per Giurisprudenza consolidata si ritiene oramai pacifico che il legislatore nella suddetta norma abbia inteso riferirsi esplicitamente al processo di notificazione previsto dagli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile e non al mero procedimento di comunicazione.

Pertanto, al fine di valutare se la notifica della cartella si è correttamente completata sarà necessario rinviare alle norme del codice di rito che all’art. 148, primo comma, che recita:” l’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto”.

Pertanto, si può giungere alla conclusione che la Cartella Esattoriale pervenuta al contribuente a mezzo posta raccomandata in busta chiusa e che contenga all’interno la relazione di notifica in bianco potrà essere impugnata dinanzi alle competenti Autorità Giudiziarie e dichiarata inesistente o nulla.

Avv. Luciano Castaldi

 

 

 

RICHIEDI CONSULENZA