CCNL farmacie private

CCNl farmacie private - scheda di sintesi, le tabelle retributive, l'inquadramento dei lavoratori la disciplina del rapporto di lavoro e gli altri aspetti della retribuzione

 

● Fonti di riferimento

c.c.n.l. 26 maggio 2009,

accordo 2 febbraio 2010

accordo 14 novembre 2011


● Parti stipulanti 

Federfarma e Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil


● Decorrenza e durata

1° febbraio 2010 – 31 gennaio 2013


● Campo di applicazione

Farmacie private

 

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

 

Livello

Qualifica

Declaratorie contrattuali

     

1 S

Quadri: farmacisti direttori di farmacia

Farmacista Direttore di farmacia - La qualifica di Direttore di farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120, 369, 370 e 378 del Testo unico delle leggi sanitarie e art. 12 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista e nelle gestioni ereditarie.

Viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia una indennità strettamente collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata "indennità speciale quadri".


1

Farmacista collaboratore

Farmacista collaboratore - Il farmacista collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente nell'art. 11 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni, nel D.P.R. n. 1275/1971 e nella legge n. 154/1981 e in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, a una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il 1º livello super ed il 1º livello.

Viene riconosciuta al farmacista collaboratore una indennità strettamente collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata "indennità speciale quadri".


2

Impiegati di concetto

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo d'altri lavoratori:

- contabile con mansioni di concetto;

- corrispondente con mansioni di concetto;

- magazziniere consegnatario (*) con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura.


3

Impiegati di concetto

Lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza: coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.


4

Impiegati d'ordine, operai specializzati

Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite: addetto di laboratorio; cassiere con mansioni d'ordine; commesso d'ordine (**) anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal Testo unico delle leggi sanitarie n. 1265/1934); contabile d'ordine; magazziniere (**).


5

Operai qualificati

Lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite e ai quali possono essere affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica: conducente di automezzi; fattorino interno ed esterno.


6

Operai comuni

Lavoratori che svolgono lavori di pulizia e operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche: addetto alle pulizie; personale di fatica.



(*) Magazziniere consegnatario: l'inquadramento del magazziniere consegnatario al 2º livello è stabilito in funzione dell'attribuzione della responsabilità tecnico-amministrativa del magazzino inteso come reparto autonomo, per gestione e struttura, della farmacia; pertanto i lavoratori cui sia attribuita la responsabilità come sopra definita devono essere inquadrati nel livello corrispondente.

(**) Il magazziniere e il commesso d'ordine possono anche svolgere mansioni connesse alla tenuta e al riassortimento delle scorte.


Al farmacista collaboratore, dopo 24 mesi di servizio prestato con tali funzioni anche in diverse farmacie, è attribuita la qualifica di quadro.

Temporanea assegnazione del farmacista collaboratore a una farmacia succursale con la qualifica di Direttore: l'assegnazione può protrarsi per non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno di calendario, senza che si determini il passaggio definitivo nel 1º livello super".

 

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

 

□ Retribuzione mensile


·       Divisore orario: 173

·       Divisore giornaliero: 26

·       Elementi della retribuzione normale: minimo, indennità di contingenza, e.d.r. confederale, scatti di anzianità, indennità speciale quadri.

·       Elementi della retribuzione di fatto: è composta dagli stessi elementi che compongono la normale retribuzione esclusi i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, gratificazioni straordinarie e una tantum, ogni altro elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali o dall'imponibile contributivo di legge.



Variazioni retributive per le varie decorrenze


Farmacie urbane


Quadri - Impiegati - Operai

Livelli

Minimo 1/8/2009

Minimo 1/12/2011

Minimo 1/5/2012

Minimo 1/12/2012

Contingenza

Edr

Indennità speciale quadri

1S

1.458,66

1.517,14

1.550,88

1.579,00

536,07

10,33

130,00

1 anz. +12 anni

1.242,19

1.294,19

1.324,19

1.349,19

530,45

10,33

130,00

1 anz. +2 anni

1.242,19

1.294,19

1.324,19

1.349,19

530,45

10,33

100,00

1 anz. fino 2 anni

1.242,19

1.294,19

1.324,19

1.349,19

530,45

10,33

-

2

1.050,00

1.096,14

1.122,76

1.144,94

521,63

10,33

-

3

972,64

1.016,45

1.041,72

1.062,78

519,00

10,33

-

4

870,58

911,30

934,79

954,37

515,40

10,33

-

5

764,04

801,56

823,21

841,25

512,07

10,33

-

6

681,83

716,86

737,07

753,91

509,11

10,33

-


Farmacie rurali


Quadri - Impiegati - Operai

Livelli

Minimo 1/8/2009

Minimo 1/12/2011

Minimo 1/5/2012

Minimo 1/12/2012

Contingenza

Edr

Indennità speciale quadri

1S

1.400,32

1.456,46

1.488,85

1.515,84

536,07

10,33

130,00

1 anz. +12 anni

1.192,50

1.242,42

1.271,22

1.295,22

530,45

10,33

130,00

1 anz. +2 anni

1.192,50

1.242,42

1.271,22

1.295,22

530,45

10,33

100,00

1 anz. fino 2 anni

1.192,50

1.242,42

1.271,22

1.295,22

530,45

10,33

-

2

1.008,01

1.052,30

1.077,85

1.099,14

521,63

10,33

-

3

933,74

975,79

1.000,05

1.020,27

519,00

10,33

-

4

835,74

874,83

897,38

916,18

515,40

10,33

-

5

733,48

769,50

790,28

807,60

512,07

10,33

-

6

654,55

716,86

707,58

723,75

509,11

10,33

-


Scatti di anzianità

Maturazione: 15 scatti biennali

Importi: liv. 1S: € 25,82; liv. 1: € 25,31; liv. 2: € 23,24; liv. 3: € 22,72; liv. 4: € 20,66; liv. 5: € 20,14; liv. 6: € 19,63.

Decorrenza: L’aumento decorre dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.

Passaggio di livello: gli scatti maturati in precedenza sono soggetti a ricalcolo.


Indennità

Indennità di reperibilità: spetta al personale cui venga richiesto di rendersi reperibile in servizio notturno fuori farmacia nelle misura del 10% oltre un diritto fisso per ogni chiamata (12% per i giorni festivi o di riposo settimanale).


□ Arretrati e una tantum

Ai lavoratori in forza al 14 novembre 2011, spetta un'importo forfettario determinato, per i dipendenti a tempo pieno, in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1°.2.2010-30.11.2011 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa); per i lavoratori a part time in proporzione all'orario di lavoro svolto nello stesso  periodo.


Farmacie private


Livelli

1ª Tranche
31.1.2012

2ª tranche
30.4.2012

3ª tranche
30.9.2012

1° super

337,38

314,89

303,64

300,00

280,00

270,00

266,18

248,44

239,56

252,72

235,87

227,45

234,94

219,28

211,45

216,45

202,02

194,81

202,12

188,65

181,91


Farmacie rurali


Livelli

1ª Tranche
31.1.2012

2ª tranche
30.4.2012

3ª tranche
30.9.2012

1° super

323,88

302,29

291,50

288,00

268,80

259,20

255,54

238,50

229,98

242,61

226,44

218,35

225,54

210,51

202,99

207,80

193,94

187,02

194,04

181,10

174,64


□ Retribuzione ultramensile


Tredicesima mensilità

Corresponsione: nel mese di dicembre

Misura: una mensilità della retribuzione di fatto.

Maturazione: per dodicesimi (le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono mese intero).


Premio ferie - Quattordicesima mensilità

Corresponsione: entro il 1° luglio

Misura: una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno.

Maturazione: per dodicesimi (le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono mese intero).

Ai lavoratori che percepiscono mensilità eccedenti la tredicesima il premio non è dovuto; se le eccedenze non raggiungono l’intero importo del premio ferie, il datore di lavoro deve erogare agli interessati la differenza.

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

□ Prova


Livelli

Durata

1 S, 1

90 gg. di calendario

2

60 gg. di calendario

3, 4

45 gg. di calendario

5, 6

15 gg. di calendario

Apprendistato L. n. 25/1955: 

30 gg. di lavoro effettivo

Apprendistato professionalizzante:

non specificato


□ Orario di lavoro


Orario settimanale

40 ore di norma distribuite su 5 giorni e mezzo, e si realizza mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi nella settimana successiva o, anche cumulativamente, entro l'arco del mese. Diverse distribuzioni dell'orario settimanale di lavoro possono essere definite a livello regionale.


Giorni festivi

Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni  di riposo compensativo domenicale.

Se la farmacia deve rimanere aperta al pubblico per turno nella giornata di domenica o in quella stabilita per il riposo settimanale, al lavoratore chiamato a prestare normale servizio spetta un riposo compensativo e una maggiorazione del 13% sulla quota oraria della normale retribuzione per ogni ora di lavoro prestata, nel limite di otto.


Flessibilità

È possibile realizzare diversi regimi di orario che prevedano il superamento dell’orario contrattuale fino a 46 ore settimanali per un massimo di 16 settimane all'anno. Per le ore prestate in regime di flessibilità non sono previste maggiorazioni.


□ Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni


Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale.


Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

a) straordinario:

 

- diurno

20%

- notturno

40%

- festivo

30%

b) festivo

30%


Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 22 alle 6. 

Il c.c.n.l. prevede specifiche maggiorazioni per il servizio notturno, intendendosi per tale quello prestato tra l'ora di chiusura serale e l'ora di apertura mattutina della farmacia, sia quando è svolto secondo turni stabiliti sia quando è svolto in modo permanente tutte le notti.

In particolare, oltre alla normale retribuzione sono corrisposte le seguenti maggiorazioni (escluse dal computo di tutti gli istituti contrattuali, a eccezione del tfr):

a) Servizio a porte/battenti aperti: 20% sulla quota oraria della retribuzione normale per le prime 8 ore di servizio; 20% sulla quota oraria della retribuzione di fatto per le ore successive.

b) Servizio a porte/battenti chiusi con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere a ogni singola chiamata: 16% sulla quota oraria della retribuzione normale, per le prime otto ore di servizio; 10% sulla quota oraria della retribuzione di fatto per le ore successive.

c) Servizio misto a porte/battenti aperti e a porte/battenti chiusi, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per rispondere a ogni chiamata: come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte; come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte/battenti chiusi.

In caso di coincidenza del servizio notturno con la domenica, le maggiorazioni restano invariate e il lavoratore ha diritto al riposo compensativo; in caso di coincidenza del servizio notturno con una festività, le ore di servizio effettuate durante la festività sono compensate con quote orarie della retribuzione di fatto maggiorate del 30%. E' comunque escluso il cumulo tra le diverse maggiorazioni.


□ Ferie e permessi annui


Ferie

26 giorni lavorativi annui. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è considerata di 6 giorni. Le ferie maturano per dodicesimi; in caso di rapporti iniziati o cessati in corso d’anno le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. sono considerate mese intero.

Due settimane di ferie possono essere godute entro i 24 mesi successivi all’anno di maturazione.


Festività soppresse

In sostituzione delle ex festività spettano 32 ore di permesso retribuito.


Riduzione orario di lavoro (ROL)

40 ore annue.

I permessi maturano in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato. Non sono utili alla maturazione dei permessi i periodi di assenza per malattia tubercolare, aspettativa, astensione facoltativa post partum, servizio militare, altri casi di assenza per i quali non è prevista la corresponsione della retribuzione. I permessi non fruiti nell’anno di maturazione devono essere pagati alla scadenza o goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo.


□ Assenze


Malattia

Impiegati, operai e apprendisti

- comporto: 180 gg. nell'anno solare, raggiungibile anche cumulando più malattie

- trattamento economico: dal 1° al 3° giorno, 100%; dal 4° al 20° giorno, 80%; dal 21° al 180° giorno, 100%


Infortunio sul lavoro

Impiegati, operai e apprendisti

- comporto: 180 gg. nell'anno solare

- trattamento economico: il c.c.n.l. non prevede integrazioni del trattamento Inail a carico del datore di lavoro. L'accordo di rinnovo 23 luglio 2008 ha stabilito che, decorsi 3 mesi dalla sua stipulazione, ai lavoratori infortunati deve essere garantita un'integrazione del trattamento Inail fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione.


Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria, il datore di lavoro, oltre ad anticipare l’indennità di maternità per conto dell’INPS, deve corrispondere a suo carico un’integrazione fino a far raggiungere alla lavoratrice il 100% della normale retribuzione limitatamente alle festività e alla tredicesima mensilità.


Congedo matrimoniale

15 giorni di calendario retribuiti.


Permessi per lutto

Il c.c.n.l. riconosce quattro giorni di permesso retribuito sia in caso decesso del coniuge o parenti e affini entro il 2° grado.


Lavoratori studenti

I lavoratori iscritti a regolari corsi di studio in scuole statali, parificate o legalmente riconosciute hanno diritto a 5 giorni (= 40 ore) all'anno per la preparazione degli esami.


Formazione continua

Per la partecipazione a corsi per la formazione continua in medicina (ECM) spettano, per l'anno 2009, 8 ore annue retribuite e 80 euro di rimborso. In sede di contrattazione integrativa regionale ed entro il 31 ottobre 2010, la materia dei permessi in parola può essere definita diversamente.


□ Lavoro a tempo parziale


Deve risultare da atto scritto.


Lavoro supplementare

E' ammesso per esigenze di incremento dell'attività di lavoro determinata da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

Per le ore di lavoro svolte oltre l'orario concordato e nel limite del tempo pieno, spetta una maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione (30% se si supera tale limite). Per le ore di lavoro supplementare prestate nelle giornate festive o durante il servizio notturno la maggiorazione è, rispettivamente, del 30% e del 40%.


Clausole flessibili ed elastiche 

La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è consentita, a fronte della previsione di clausole elastiche, per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo nella misura massima di 35 ore settimanali.  Per le ore prestate in applicazione di clausole flessibili o elastiche spetta una maggiorazione del 10% per i primi 4 mesi successivi ad ogni aumento o variazione.

La modifica dell'orario prevede un preavviso minimo di due giorni lavorativi che dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto.


□ Contratto a tempo determinato


Il c.c.n.l. rinvia al D.Lgs. n. 368/2001.


□ Apprendistato professionalizzante


L’apprendistato professionalizzante è ammesso per figure con livelli di destinazione 2, 3, 4.


Proporzione numerica

Il numero complessivo degli apprendisti che il titolare di farmacia può assumere è quello stabilito dall'art. 47, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003, che fa riferimento alla percentuale del 100% del personale in servizio.


Trattamento normativo

Spetta lo stesso trattamento previsto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.


Inquadramento e trattamento economico

Corrispondenti a quelli del livello per cui si svolge il tirocinio.


Durata massima 

Per tutti i livelli, 48 mesi

È prevista una specifica disciplina per gli apprendisti destinati a conseguire le mansioni di farmacista collaboratore. In particolare, la durata del tirocinio è stabilita in un massimo di 24 mesi; l'inquadramento è al 1° livello; la retribuzione e il trattamento normativo sono pari a quelli del farmacista collaboratore di 1° livello. 


□ Contratto di inserimento


Condizioni

Aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.


Inquadramento

Non può essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento. Dopo il dodicesimo mese dall'inizio del rapporto di lavoro il lavoratore passa al livello di inquadramento superiore.

Il farmacista collaboratore è assunto con contratto di inserimento al 1º livello, senza inquadramento inferiore.


Trattamento di malattia ed infortunio

E' riproporzionato in base alla durata del rapporto e, comunque, non inferiore a sessanta giorni. Al lavoratore spetta l'integrale trattamento economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia come previsto dal c.c.n.l.


□ Lavoro a domicilio

Non disciplinato


□ Somministrazione di lavoro

Non disciplinata


□ Lavoro stagionale

Non disciplinato


□ Lavoro intermittente

Non disciplinato


□ Telelavoro

Non disciplinato



□ Lavoro ripartito

Non disciplinato


□ Estinzione del rapporto


Preavviso


Livelli

Durata

1S, 1

90 gg.

2

60 gg.

3, 4

45 gg.

5, 6

15 gg.


I giorni si intendono di calendario.

Il lavoratore laureato che rassegni le dimissioni a seguito di vincita di pubblico concorso ad aprire ed esercitare una farmacia, o che vinca un pubblico concorso per incarichi presso le Unità sanitarie locali, o per l'esercizio della professione presso farmacie comunali, municipalizzate e ospedaliere, deve dare un preavviso ridotto da 90 a 30 giorni.


Trattamento di fine rapporto

Il c.c.n.l. elenca dettagliatamente gli elementi da escludere dal computo.

 

 

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