CCNL lavanderie industria scheda sintetica: tabelle retributive ed altri aspetti della retribuzione, inquadramento del lavoratore, disciplina del rapporto di lavoro
● Fonti di riferimento
Fonti di riferimento
accordo 13 luglio 2016 rinnovo
accordo 11 maggio 2017 integrazioni al rinnovo contrattuale
protocollo 19 maggio 2020
Parti stipulanti
Assosistema e Filtea-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Decorrenza e durata
1° luglio 2015 – 31 marzo 2019
Campo di applicazione
Aziende industriali esercenti l'attività della lavanderia, sterilizzazione tessile, strumentario chirurgico, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere
INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI
Aree professionali |
Moduli |
Declaratorie contrattuali |
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D - Direttiva e Gestionale |
2/Centrato |
Nell'area professionale direttiva e gestionale trovano collocazione le posizioni di quadro. La categoria di quadro si colloca in una posizione intermedia tra la struttura dirigenziale e il restante personale dell'azienda. I lavoratori quadri ricoprono posizioni preposte a importanti settori di attività aziendale che richiedono lo svolgimento, con carattere continuativo e sulla base di notevole esperienza, di mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa con responsabilità ed ampi poteri di coordinamento guida e controllo di più unità organizzative di fondamentale rilevanza o che svolgono attività di alta specializzazione, di analoga fondamentale rilevanza, ai fini della realizzazione e sviluppo degli obiettivi dell'impresa.
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C – Tecnica e Gestionale |
1/Base – 2/Centrato – 3/Consolidato |
Nell'area professionale tecnica e gestionale trovano collocazione quelle posizioni che svolgono attività di carattere tecnico, amministrativo e commerciale, anche con elevato grado di coordinamento, agendo in autonomia e con competenza professionale specifica, con capacità di individuazione, in fase di realizzazione del lavoro, delle difficoltà di esecuzione, proponendo possibili soluzioni. Modulo base: vi appartengono ruoli con competenze tecnico-amministrative che svolgono mansioni con particolare preparazione professionale, gestendo, in condizioni di autonomia decisionale, le risorse messe a disposizione dalla Direzione aziendale. Modulo centrato: vi appartengono i ruoli sia tecnici che amministrativi con funzioni direttive che, nell'attuazione dei programmi generali stabiliti dalla Direzione dell'azienda, operano con discrezionalità di poteri, facoltà decisionali, autonomia di iniziativa e responsabilità, per il coordinamento di uno specifico settore, servizio, reparto produttivo. Modulo consolidato: vi appartengono i ruoli sia tecnici che amministrativi con funzioni direttive che, nell'ambito di unità organizzative complesse e nell'attuazione dei programmi generali stabiliti dalla Direzione dell'azienda, operano con ampia discrezionalità di poteri, facoltà decisionali, autonomia di iniziativa e responsabilità, per il coordinamento di uno specifico settore, servizio, reparto produttivo con più gruppi di lavorazione.
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B - Qualificata |
1/Base – 2/Centrato – 3/Consolidato |
Nell'area professionale qualificata trovano collocazione quelle posizioni che svolgono attività lavorative secondo una modalità operativa stabilita, una precisa cronologia delle attività da svolgere con autonomia esecutiva sulla base di competenze professionali specifiche anche con eventuali compiti di coordinamento. Modulo base: richiede competenze adeguate a svolgere attività che, all'interno di direttive di reparto, possano esigere il coordinamento di un limitato gruppo di persone ovvero ricoprendo in modo polivalente più ruoli e posizioni previsti nell'area professionale operativa oltre che nel modulo stesso, avendo la responsabilità del risultato, nonché specifiche competenze impiantistiche, amministrative ed informatiche. Modulo centrato: richiede competenze qualificate a svolgere attività che, all'interno di direttive di stabilimento e/o unità organizzativa comportano la responsabilità del risultato anche interagendo con altri ruoli o coordinando un gruppo di persone, nonché specifiche competenze impiantistiche, amministrative ed informatiche. Modulo consolidato: richiede elevate competenze a svolgere attività che, con notevole autonomia esecutiva, all'interno di direttive di stabilimento e/o unità organizzativa, esigano il coordinamento di un gruppo di persone, avendo la responsabilità del risultato, interagendo con altri reparti, nonché specifiche competenze impiantistiche, amministrative ed informatiche.
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A - Operativa |
1/Base – 2/Centrato – 3/Consolidato |
Nell'area professionale operativa trovano collocazione quelle posizioni che svolgono attività lavorative semplici e standardizzate secondo una modalità operativa stabilita e una precisa cronologia delle attività da svolgere, senza alcuna attribuzione di coordinamento. Modulo base: richiede competenze adeguate a svolgere attività semplici/standard con la supervisione del superiore diretto. Modulo centrato: richiede competenze adeguate a svolgere in relativa autonomia attività semplici/standard con il controllo del superiore, interagendo con i componenti del proprio gruppo di lavoro. Modulo consolidato: richiede competenze adeguate a svolgere in autonomia secondo procedure stabilite attività semplici/standard, anche interagendo con altri ruoli oppure nel coprire più ruoli e posizioni previsti nell'area.
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Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore
Svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, non determinato da sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Svolgimento di prestazione continuativa in ruoli di maggiore complessità: compete la maggiore retribuzione prevista per i ruoli svolti. Dopo 40 giorni di prestazione continuativa in ruoli di maggiore complessità, o 3 mesi globali nell'anno solare, compete l'attribuzione del modulo/area previsti per i ruoli svolti con l'acquisizione della relativa retribuzione.
Svolgimento di mansioni superiori per sostituzione: il lavoratore che ritorna alle precedenti mansioni, dopo almeno sei mesi nelle mansioni superiori, ha diritto a conservare la terza parte della differenza fra le due paghe.
Svolgimento di mansioni inferiori: la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella posizione né modificare la qualifica e la retribuzione di competenza. La permanenza nelle nuove mansioni non può durare oltre tre mesi nell'anno, salvo i casi di forza maggiore.
Lavoratore chiamato a svolgere più mansioni rientranti in diversi moduli: spetta la retribuzione del modulo superiore, quando la mansione inerente il modulo superiore stesso abbia, per qualità e durata, rilievo sensibile, anche se non del tutto prevalente, nel complesso dell'attività svolta, fermo restando il suo diritto di precedenza a essere inserito nei percorsi di sviluppo professionale definiti in sede aziendale per i ruoli temporaneamente ricoperti in sostituzione.
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE E TABELLE
Retribuzione mensile
Divisore orario: 173; Divisore giornaliero: 26 Retribuzione contrattuale conglobata: minimo, contingenza, E.d.r. confederale Retribuzione di modulo: retribuzione contrattuale conglobata e incentivo di modulo Retribuzione di fatto: retribuzione di modulo superminimo individuale o collettivo, scatti di anzianità, premio di produzione (unicamente se calcolato e corrisposto in misura oraria o mensile), percentuale di maggiorazione per lavoro a squadre, provvigioni e partecipazione agli utili e ai prodotti (unicamente se calcolate e corrisposte in misura oraria o mensile); ogni altro elemento retributivo comunque denominato a carattere continuativo corrisposto mensilmente o a periodi più brevi. Retribuzione globale di fatto: retribuzione di fatto e compensi afferenti a elementi retributivi a carattere continuativo che vengono corrisposti o di cui il lavoratore beneficia a scadenze superiori al mese. Cottimo: le tariffe devono garantire un utile non inferiore al 10% del minimo di retribuzione
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Variazioni retributive per le varie decorrenze
Dal 1° luglio 2017
Liv. |
Minimo |
Incentivo di modulo |
Ind.funz. |
D |
2.405,80 |
103,25 |
130,00 |
C3 |
2.405,80 |
103,25 |
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C2 |
2.091,80 |
80,44 |
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C1 |
1.881,45 |
66,76 |
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B3 |
1.815,30 |
65,51 |
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B2 |
1.679,96 |
56,39 |
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B1 |
1.609,05 |
51,76 |
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A3 |
1.581,35 |
51,00 |
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A2 |
1.505,39 |
47,68 |
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A1 |
1.334,49 |
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Dal 1° gennaio 2018
Liv. |
Minimo |
Incentivo di modulo |
Ind.funz. |
D |
2.405,80 |
103,25 |
130,00 |
C3 |
2.405,80 |
103,25 |
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C2 |
2.091,80 |
80,44 |
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C1 |
1.881,45 |
78,76 |
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B3 |
1.815,30 |
75,51 |
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B2 |
1.679,96 |
65,39 |
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B1 |
1.609,05 |
59,76 |
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A3 |
1.581,35 |
57,00 |
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A2 |
1.505,39 |
52,68 |
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A1 |
1.334,49 |
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Dal 1° luglio 2018
Liv. |
Minimo |
Incentivo di modulo |
Ind.funz. |
D |
2.446,29 |
103,25 |
130,00 |
C3 |
2.446,29 |
103,25 |
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C2 |
2.123,35 |
80,44 |
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C1 |
1.907,63 |
78,76 |
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B3 |
1.840,99 |
75,51 |
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B2 |
1.702,08 |
65,39 |
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B1 |
1.629,54 |
59,76 |
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A3 |
1.601,35 |
57,00 |
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A2 |
1.524,09 |
52,68 |
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A1 |
1.350,75 |
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Scatti di anzianità
Maturazione: 5 scatti biennali.
Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.
Passaggio di livello: il lavoratore mantiene l'importo degli scatti già maturati e ha diritto a maturare ulteriori scatti fino a raggiungere l'importo complessivo massimo suindicato.
Importi:
Area professionale |
Modulo |
Importi |
Direttiva e Gestionale |
Centrato |
11,88 |
Tecnica e gestionale |
Consolidato |
11,88 |
Centrato |
9,81 |
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Base |
8,26 |
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Qualificata |
Consolidato |
8,26 |
Centrato |
8,00 |
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Base |
7,23 |
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Operativa |
Consolidato |
7,23 |
Centrato |
6,97 |
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Base |
6,71 |
Il periodo di apprendistato è utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
Indennità
Indennità di cassa: agli impiegati e ai viaggiatori e piazzisti normalmente adibiti a operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione compete nella misura del 6% dell'elemento retributivo nazionale.
Indennità di trasferta: oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, per le ore di viaggio eccedenti l'orario di lavoro spetta una maggiorazione del 23% sulla retribuzione contrattuale conglobata.
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Corresponsione: nel mese di dicembre
Misura: una mensilità della retribuzione di fatto. La retribuzione è comprensiva, per gli addetti a lavoro a squadre, della maggiorazione dell'1,05% per i mesi in cui è stata corrisposta; per i cottimisti, del guadagno del mese dicembre se c'è stata prestazione per almeno 10 giorni (altrimenti si fa riferimento alle ultime 4 settimane o 2 quindicine); per i lavoratori notturni, della relativa percentuale di maggiorazione nella misura di un dodicesimo per ogni mese di corresponsione.
Ai fini del computo della tredicesima mensilità sono utili le assenze dal lavoro per: malattia e infortunio nell'ambito del comporto, congedo matrimoniale, assenze giustificate, gravidanza e puerperio.
Maturazione: per dodicesimi.
Elemento di perequazione
Compete, con la retribuzione di dicembre, in aziende prive di contrattazione di II livello alla stessa data, nella misura di euro 200 annui dal 13 luglio 2016 non incidente sul TFR e riproporzionata per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno
Premio variabile
A sostegno della contrattazione di secondo livello, è corrisposta una quota annua, erogabile con le regole del premio variabile e le modalità definite negli specifici accordi aziendali, nelle seguenti quantità lorde:
- € 198,00 per il 2013;
- € 264,00 per il 2014;
- € 110,00 per il 2015.
Gli importi sono aggiuntivi ai premi già esistenti o sono la base per quelli di nuova definizione. Gli obiettivi a cui legare tali incrementi saranno definiti a livello aziendale e potranno anche essere diversi da quelli già in atto.
Ai lavoratori dipendenti da aziende che non abbiano utilizzato, entro il mese di novembre per il 2013 e per il 2014 ed entro il mese di maggio del 2015, la quota annua destinata alla contrattazione di secondo livello, sarà riconosciuto un elemento salariale aggiuntivo pari agli stessi importi annuali sopra definiti da erogare entro il mese successivo a tale termine ovvero entro dicembre per il 2013 e 2014 ed entro giugno del 2015. In tal caso gli importi lordi sono da considerarsi utili per il calcolo della maturazione di tutti gli istituti retributivi diretti ed indiretti contrattuali e di legge.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prova
Area professionale |
Modulo |
Durata |
D |
Centrato |
6 mesi |
C |
Consolidato |
6 mesi |
C |
Centrato |
3 mesi |
C |
Base |
2,5 mesi |
B |
Centrato, Base, Consolidato |
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- impiegati |
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2 mesi |
- operai (operanti su 5 gg.) |
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20 gg. lavorativi |
- operai (operanti su 6 gg.) |
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24 gg. lavorativi |
A |
Consolidato |
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- impiegati |
|
2 mesi |
- operai |
|
2 mesi |
A |
Centrato, Base |
|
- operai (operanti su 5 gg.) |
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20 gg. lavorativi |
- operai (operanti su 6 gg.) |
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24 gg. lavorativi |
Apprendistato L. n. 25/1955: |
come il livello di arrivo |
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Apprendistato professionalizzante: |
massimo 2 mesi |
Sono previste durate inferiori per lavoratori che hanno già maturato esperienza nel settore.
La malattia e l'infortunio sul lavoro sospendono il periodo di prova per la durata dell'evento morboso nell'ambito del periodo di comporto.
Orario di lavoro
Orario settimanale
40 ore, normalmente di 8 ore giornaliere e computabile anche come durata media su un periodo massimo di 12 mesi.
Lavoro a squadre
Orario settimanale: 36 ore a parità di retribuzione.
Addetti a mansioni discontinue
50 ore medie settimanali con riferimento ad un periodo di 12 mesi.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge è considerata festiva la ricorrenza del Santo Patrono. In caso di coincidenza della festività con la domenica, con il sabato o con un periodo feriale spetta un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile di fatto ivi compresa, per coloro che hanno prestato lavoro a squadre nella settimana in cui cade tale festività, la relativa maggiorazione dell'1,05%. Nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con altra festività cadente di sabato o domenica, in aggiunta alla retribuzione di fatto, sono corrisposti 2/26 della stessa.
Flessibilità
Quando l’azienda ricorre al regime di flessibilità, l’orario settimanale non può superare il limite settimanale di 48 ore e il limite annuo di 96 ore (in caso di accordo con la RSU è possibile superare tali limiti). Il ccnl prevede una flessibilità programmata e una flessibilità tempestiva: le ore prestate oltre l'orario contrattuale, nel primo caso danno diritto ad una maggiorazione del 15% per le prestazioni dal lunedì al venerdì, del 20% per il sabato e del 25% se viene modificato il programma già stabilito di supero e/o recupero; nel secondo caso la maggiorazione è del 25% per tutte le ore prestate. È possibile altresì utilizzare lo strumento della flessibilità tempestiva fino ad un massimo di 32 ore annue per i casi per cui è prevista la procedura del lavoro straordinario di produzione, dando un preavviso di 48 ore. Le maggiorazioni spettanti sono quelle stabilite per il lavoro straordinario di produzione e le ore di recupero sono fruite con permessi individuali retribuiti.
Flessibilità tempestiva per grandi eventi nel settore turistico-alberghiero
Le parti, al fine di sostenere la produttività delle imprese operanti nel mercato della ricezione turistico-alberghiera, interessate ai fini organizzativi agli eventuali picchi produttivi conseguenti la realizzazione di grandi eventi non programmabili con continuità e che possono interessare frazioni di territorio e di tempo, ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall'art. 48 del presente C.C.N.L. di categoria, il monte ore complessivo di flessibilità tempestiva è fissato per l'anno di riferimento del grande evento in 120 ore su base annua e le modalità di recupero previste dal C.C.N.L. stesso dovranno esaurirsi nell'arco dei 24 mesi successivi. Per l'anno successivo a quello di interesse il monte complessivo di 96 ore sarà riproporzionato in base alle ore eccedenti le 96, e fino a 120, utilizzate nell'anno precedente. Non potranno essere applicati ulteriori anticipi di ore nell'anno successivo a quello di utilizzo.
Banca ore
Vi confluiscono le ore di straordinario (le maggiorazioni sono liquidate a parte), le ore di lavoro supplementare, le percentuali di maggiorazione della flessibilità trasformate in ore, le ore di recupero della flessibilità tempestiva non godute nel periodo di riferimento.
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale di fatto.
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
a) straordinario: |
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- diurno (prime 8 ore settimanali) |
30% |
- diurno (ore successive) |
40% |
- notturno feriale |
50% |
- notturno festivo |
75% |
- festivo diurno |
55% |
b) notturno |
35% |
c) festivo |
50% |
Limiti per il lavoro straordinario: limite individuale di 200 ore annue.
Per i discontinui, le ore eccedenti la 40ª sono compensate con quote orarie della retribuzione normale fino alla 50ª (72ª per i custodi e portieri con alloggio); per quelle ulteriori spetta la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Ai discontinui non fruenti di alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze, chiamati a prestare servizio di domenica con riposo compensativo, spetta una maggiorazione del 38%.
Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 22 alle 6.
Ferie e permessi
Ferie
Operai e impiegati con anzianità di servizio fino a 10 anni, 4 settimane. Per gli impiegati con anzianità superiori sono previsti maggiori periodi di ferie.
Nel caso di godimento frazionato, se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.
Festività soppresse
4 giornate di permesso retribuito.
Riduzione orario di lavoro (ROL)
- lavoratori giornalieri: 56 ore annue
- turnisti: 52 ore annue; turnisti 6x6, 24 ore. I turnisti impegnati in turni notturni di 8 ore, al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva nell'arco dell'anno, maturano un'ulteriore riduzione di orario pari ad 8 ore (con riferimento alle prestazioni notturne effettuate nell'anno solare precedente).
I compensi pari ad 1/26 previsti dal c.c.n.l. per la festività del 15 agosto coincidente con il sabato, la domenica o il periodo feriale e per l'ex festività del 4 novembre, anziché essere corrisposti con le retribuzioni di agosto e novembre, sono liquidati in occasione del godimento della rol.
Permessi
Il padre, entro i primi cinque mesi di vita del figlio, ha diritto a 1 giorno di astensione lavorativa per il quale riceverà un'indennità pari al 100% della retribuzione e ulteriori 2 giorni in sostituzione della madre in astensione obbligatoria
Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Un mese dei tre del congedo di al comma 1 dell'art. 24 D.Lgs. 80/2015 può essere fruito anche in forma frazionata.
Adozioni e affidamenti
In caso di adozioni, nazionali e internazionali, ai lavoratori di cui all’'art. 2 comma 26 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 è concessa un'aspettativa, una tantum, non retribuita complessiva di 30 giorni così ripartita:
- 15 giorni per l'incontro all'estero con il minore;
- 15 giorni per procedure e adempimenti di preparazione all'ingresso del minore in famiglia.
Assenze
Malattia
Impiegati
- comporto: 395 giorni, 455 giorni per gravi patologie oncologiche (le assenze verificatesi nell'arco di 30 mesi si sommano ai fini del comporto). Ai fini del computo del periodo massimo di comporto non si considerano i periodi di ricovero ospedaliero; .
- trattamento economico (a carico azienda): primi 4 mesi, 100%; mesi successivi, 50%
Operai
- comporto: come sopra
- trattamento economico complessivo: dal 1° al 3° giorno, 50%; dal 4° al 180° giorno, 100% della retribuzione normale di fatto
Apprendistato professionalizzante
- comporto: come sopra
- trattamento economico complessivo: come gli operai qualificati
In caso di gravi patologie oncologiche o malattie equivalenti, dalle quali risultino effetti invalidanti di terapie salvavita, ove venisse a cessare il trattamento mutualistico INPS, è riconosciuta una indennità pari al 100% della retribuzione normale di fatto, per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto.
Infortunio sul lavoro
Impiegati, intermedi, operai e apprendisti:
- comporto: fino a guarigione clinica o fino a quando l’Inail corrisponde l’indennità
- trattamento economico: 100% dal giorno dell'infortunio fino alla scadenza del periodo di comporto
Maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria, 100% della retribuzione netta.
Congedo matrimoniale
15 giorni consecutivi retribuiti
Diritto allo studio
Per l'esercizio del diritto alla studio spettano 150 ore di permessi retribuiti all'anno (250 per l'apprendimento della lingua italiana da parte di lavoratori stranieri e 300 per la frequenza a corsi di alfabetizzazione degli adulti); le assenze contemporanee per la frequenza ai corsi non possono superare il 2,5% della forza occupata.
ll monte ore previsto dall'art. 66 del c.c.n.l. è distribuito per il 60% alla formazione continua e per il restante 40% al diritto allo studio.
Lavoratori studenti
Ai lavoratori studenti (anche universitari) spettano due giorni retribuiti prima di ogni sessione di esami e 120 ore annue non retribuite per la preparazione.
Eventuali aspettative, a qualsiasi titolo concesse, non possono comportare l'assenza contemporanea di più del 2% dei lavoratori.
Lavoro a tempo parziale
Limiti
Le domade di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale sono valutate positivamente, nel limite complessivo del 10% del personale in forza a tempo indeterminato
Periodo di prova
La durata deve essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate lavorative ovvero 26 giornate lavorative per cicli di 6 ore su 6 giorni e per ogni settimana 5 giornate lavorative, ovvero 6 giornate lavorative per i cicli di 6 ore su 6 giorni.
Lavoro supplementare
È ammesso fino al raggiungimento dell'orario contrattuale dei lavoratori a tempo pieno; per le ore supplementari, per la parte eccedente il 15% delle ore annue di lavoro concordate, spetta una maggiorazione del 30%.
Clausole elastiche
A fronte delle clausole elastiche, la cui attivazione dovrà avvenire con due giorni di preavviso, l'impresa corrisponderà una maggiorazione dell'1,5% della retribuzione oraria globale di fatto.
Resta ferma la facoltà del lavoratore di revocare il consenso prestato alla clausola elastica quando si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita accertati da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
b) in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
c) in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
d) lavoratori studenti;
e) necessità di assistenza al coniuge o ad un familiare di primo grado, per motivi di salute tali da giustificare l'assistenza stessa;
f) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma.
Il lavoratore, quando ricorrono le condizioni di cui alle lettere da a) a f) può attivare la sospensione delle clausole elastiche con un preavviso di un mese. Nel caso di oggettiva impossibilità, sempre nelle fattispecie sopra elencate, il periodo di preavviso potrà essere ridotto a 5 giorni lavorativi.
Comporto
In caso di part-time verticale il periodo di comporto, con riferimento sia al periodo di 13 mesi di assenza del lavoratore sia al periodo di 30 mesi durante il quale esso è computato, è proporzionalmente ridotto in relazione al minor orario pattuito.
Contratto a tempo determinato
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, con l'eccezione delle attività stagionali, intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 36 mesi.
Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di otto mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Causali e limiti
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine non può superare il 25% del personale in forza.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le seguenti casistiche:
- nella fase di avvio di nuove attività. Il periodo massimo di durata dei contratti a termine in questo caso non può superare i 18 mesi nel caso di nuova azienda, stabilimento o unità produttiva e i 12 mesi in caso di avvio di nuove linee di produzione o nuovi reparti/servizi, ai fini della messa a regime dell'organizzazione aziendale;
- imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
- per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità così come previsto da avviso comune fra parti sociali;
- per l'esecuzione di un servizio definito nel tempo avente carattere straordinario e/o occasionale. In tal caso la durata del contratto a tempo determinato non potrà superare i 6 mesi. Tale durata potrà essere estesa fino a 12 mesi previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie delle condizioni sopra citate;
- lavoratori di età superiore a 55 anni.
In funzione di specifiche esigenze aziendali con accordo con le r.s.u. sia le percentuali di lavoratori assumibili con contratto a termine che le ipotesi che consentono le assunzioni, possono essere ampliate.
I periodi di affiancamento, in caso di sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, non possono superare la durata complessiva di 30 giorni di calendario.
Proroghe e rinnovi
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato per iscritto, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali in imprese la cui caratteristica di stagionalità sia riconosciuta dalle OO.SS. mediante apposito accordo di recepimento dell'avviso comune per la disciplina della deroga di cui all'art. 21 co. 2 del D.Lgs. 81/15.
I limiti di cui sopra non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Apprendistato professionalizzante
Il numero massimo di apprendisti assumibili non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso (1 a 1 nelle aziende con meno di 10 dipendenti).
Il datore di lavoro che non abbia lavoratori specializzati o qualificati o ne abbia meno di 3, può assumere fino a 3 apprendisti. Possono essere stipulati nuovi contratti di apprendistato se l'azienda ha confermato in servizio almeno il 60% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Dalla percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora la percentuale non sia rispettata, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Livelli di inquadramento
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per quadri, impiegati e operai dei moduli dal Centrato dell'Area Direttiva e Gestionale al Centrato dell'Area Operativa.
Durata e trattamento retributivo
Il contratto di apprendistato non può avere una durata inferiore ai 6 mesi, fatta eccezione per i lavoratori stagionali. Durata massima:
Area professionale |
Modulo |
Durata |
Primo |
Secondo |
Terzo |
D/Direttiva e gestionale |
Centrato |
24 |
- |
12 |
12 |
C/Tecnica e gestionale |
Consolidato |
24 |
- |
12 |
12 |
|
Centrato |
36 |
12 |
12 |
12 |
|
Base |
36 |
12 |
12 |
12 |
B/Qualificata |
Consolidato |
36 |
12 |
12 |
12 |
|
Centrato |
36 |
12 |
12 |
12 |
|
Base |
36 |
12 |
12 |
12 |
A/Operativa |
Consolidato |
36 |
12 |
12 |
12 |
|
Centrato |
24 |
- |
12 |
12 |
Contratto di inserimento
Abrogato
Lavoro a domicilio
Non ammissibilità
È vietato alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per la durata di un anno rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
Retribuzione
Una tariffa di cottimo pieno costituita dalla retribuzione contrattuale conglobata percepita dagli operai interni, maggiorato dalla percentuale per lavoro a cottimo e dell'indennità accessorie.
I lavori consegnati al lavoratore a domicilio che impegnano l’attività anche nelle ore comprese fra le 22 e le 6 o in giorno festivo, sono retribuiti, limitatamente alle ore per cui si renda indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoratori interni.
Maggiorazione della retribuzione
Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, è corrisposta – a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali, delle festività nazionali e infrasettimanali – una maggiorazione del 22% da computarsi sull’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso nel corso del periodo considerato.
A far data dal 1 °gennaio 1996 è corrisposta al lavoratore a domicilio una indennità aggiuntiva nella misura dello 0,50%, a titolo di indennità forfettaria per periodi di capacità lavorativa.
Con le stesse modalità è corrisposta un’indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto nella misura del 7,4% dell’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.
Somministrazione di lavoro
Casi di ammissibilità
Ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore
Limiti
La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare nell’arco di 6 mesi la media del 10% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali come sopra considerate sono sempre arrotondate all'unità superiore.
Sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione
La durata dei contratti di somministrazione può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne.
Lavoro stagionale
Non disciplinato
Lavoro intermittente
Non disciplinato
Telelavoro
Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal CCNL spettanti al lavoratore comparabile che svolge l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili.
Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda e può disporre rientri periodici di quest’ultimo nell’impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non telelavorabili e per l’esercizio dei diritti sindacali, e per altre motivazioni definite a livello aziendale.
I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili. Essi sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
Al dipendente è riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all’attività sindacale che si svolge nell’impresa.
È possibile adottare il regime di telelavoro anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.
Oneri a carico dell'impresa
La postazione di telelavoro, i collegamenti telematici necessari, l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’impresa.
Nel caso di perdita o guasto degli strumenti di lavoro non risolvibile in tempi ragionevoli, l’impresa ha facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l’impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell’impresa, la quale ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell’attività lavorativa.
Durata della prestazione
Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal c.c.n.l. in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista.
Potrà essere concordata, a livello aziendale o a livello individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. In caso contrario, trovano applicazione le disposizioni contrattuali riferite a tali istituti.
Sicurezza e tutela della salute
Si applica la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda. L’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvede a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso.
Il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.
Divieto di eseguire lavori per conto di terzi
In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto o a favore di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro.
L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto delle norme sui videoterminali.
Estinzione del rapporto
Preavviso
Operai:
Area professionale |
Modulo |
Anzianità di servizio |
Durata |
Qualificata |
Consolidato |
fino a 5 anni |
1 mese |
|
|
da 5 a 10 anni |
1 mese e e ½ |
|
|
oltre 10 anni |
2 mesi |
|
Centrato |
fino a 5 anni |
1 mese |
|
|
da 5 a 10 anni |
1 mese e ½ |
|
|
oltre 10 anni |
2 mesi |
|
Base |
|
1 mese |
Operativa |
Consolidato |
|
20 giorni |
|
Centrato/Base |
|
7 giorni |
Impiegati:
Area professionale |
Modulo |
Anzianità di servizio |
Durata |
Tecnica e gestionale |
Consolidato |
fino a 5 anni |
2 mesi |
|
|
da 5 a 10 anni |
3 mesi |
|
|
oltre 10 anni |
4 mesi |
|
Centrato |
fino a 5 anni |
1 mese e ½ |
|
|
da 5 a 10 anni |
2 mesi |
|
|
oltre 10 anni |
2 mesi e ½ |
|
Base |
fino a 5 anni |
1 mese |
|
|
da 5 a 10 anni |
1 mese e ½ |
|
|
oltre 10 anni |
2 mesi |
Qualificata |
Consolidato |
fino a 5 anni |
1 mese |
|
|
da 5 a 10 anni |
1 mese e e ½ |
|
|
oltre 10 anni |
2 mesi |
|
Centrato |
fino a 5 anni |
1 mese |
|
|
da 5 a 10 anni |
1 mese e ½ |
|
|
oltre 10 anni |
2 mesi |
|
Base |
fino a 5 anni |
1 mese |
|
|
da 5 a 10 anni |
1 mese e ½ |
|
|
oltre 10 anni |
2 mesi |
Operativa |
Consolidato |
fino a 5 anni |
1 mese |
|
|
da 5 a 10 anni |
1 mese e ½ |
|
|
oltre 10 anni |
2 mesi |
Trattamento di fine rapporto
Il ccnl richiama la disciplina di legge in materia.