Tabella declaratorie
Livello |
Declaratoria |
A Quadri |
Lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, sono affidati, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi della azienda. |
B Quadri |
Lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa. Questo livello non è presente nei comparti degli Stabilimenti balneari e degli Alberghi diurni. |
1 Impiegati |
Lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia operativa e ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità a essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda. |
2 Impiegati |
Lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale. |
3 Impiegati e operai |
Appartengono a questo livello i lavoratori: - che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza; - specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; - che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori. |
4 Impiegati e operai |
Lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite. |
5 Impiegati e operai |
Lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro. |
6 super |
Lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità. |
6 |
Lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali. |
7 |
Lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate. |
Personale Gaming hall
Gaming hall manager: intendendosi per tale colui che, con ampia autonomia decisionale ed operativa nell'ambito di direttive generali impartitegli, esercita in via continuativa il controllo generale del funzionamento di una o più Gaming Hall, assumendone eventualmente la rappresentanza, assicura il raggiungimento degli obiettivi commerciali e di gestione assegnati e la qualità del servizio alla clientela svolgendo le seguenti principali attività: programmazione e gestione di tutte le attività concernenti l'offerta di gioco e la ristorazione; redazione dei palinsesti di gioco; gestione e supervisione delle attività di marketing; organizzazione, gestione e addestramento del personale; coordinamento e supervisione di tutte le attività operative ed amministrative della Gaming Hall; coordinamento e confronto con la direzione aziendale; gestione dei fondi cassa della Gaming Hall; è responsabile del rispetto e dell'applicazione delle norme che disciplinano tutte le attività svolte all'interno della Gaming Hall.
Gaming hall lead: intendendosi per tale colui che, in via continuativa e con autonomia decisionale e operativa nell'ambito delle direttive impartitegli, svolge nell'ambito di strutture complesse e con elevata professionalità ed esperienza oltre a tutte le attività di natura esecutiva — anche tutte le seguenti attività: gestione di tutte le attività operative della Gaming Hall; gestione della turnazione del personale in coordinamento con il Gaming Hall Manager; direzione e controllo del regolare svolgimento delle attività concernenti il gioco e la ristorazione; verifica del rispetto del palinsesto di gioco stabilito dal Gaming Hall Manager; direzione e controllo del funzionamento di tutte le attività connesse al regolare svolgimento delle operazioni gioco; gestione e controllo del regolare andamento della Gaming Hall; supervisione del corretto funzionamento di tutti gli apparecchi, installazioni e servizi; supervisione del rapporto con i clienti, della condotta professionale del personale della Gaming Hall, del pieno e corretto funzionamento di tutti i servizi offerti alla clientela, cura la corretta redazione della contabilità specifica del gioco così come della tenuta e custodia della Gaming Hall, delle autorizzazioni necessarie per il suo funzionamento e della documentazione. Sono ricomprese le altre attività strumentali non previste nella suddetta elencazione collegate al ruolo e finalizzate alla completa gestione operativa della Gaming Hall.
Gaming hall operator: intendendosi per tale colui che abbia acquisito, nell'ambito della medesima Azienda, almeno 18 mesi di esperienza nell'esecuzione delle seguenti mansioni: esercitare le operazioni di gioco e attività connesse, controllare il corretto funzionamento di tutti gli apparecchi, installazioni e servizi; accogliere e seguire il cliente; assicurarsi che il ritmo delle operazioni di gioco sia adeguato; verificare le palline estratte in modo automatico e le cartelle (convalidare le cartelle, c.d. attività del tavolo di regia); eseguire operazioni di vendita, incasso denaro, accettazione e pagamento di scommesse e ticket e tutte le operazioni di cassa in generale che prevedano maneggio denaro; eseguire lo "scassettamento" e rendicontazione; comunicare e promuovere i prodotti di gioco e le attività di fidelizzazione della clientela, distribuire gadget e coupon; riordinare e riassettare la zona di gioco presidiata, nonché eseguire ogni altro compito inerente la gestione degli apparecchi di intrattenimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la loro pulizia e manutenzione. In generale, rispettare le norme tecniche e operative per le attività sopra descritte.
Gaming hall operator junior: intendendosi tale colui che, nell'ambito della medesima Azienda, abbia fino a 18 mesi di esperienza nelle mansioni di Operatore Gaming Hall.
Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore
Assegnazione temporanea a mansioni superiori
Spetta il trattamento corrispondente all’attività svolta. L’assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a 3 mesi.
Mansioni promiscue
Si fa riferimento all’attività prevalente tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempreché venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
Divisore orario:
172, per il personale con orario di 40 ore settimanali;
190, per il personale con orario di 44 ore settimanali;
192, per il personale con orario di 45 ore settimanali.
Divisore giornaliero: 26
Elementi della retribuzione normale mensile:
Paga base nazionale conglobata, indennità di contingenza (compreso e.d.r.), scatti di anzianità, percentuale di servizio (per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi).
Tabelle retributive
Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari
Da 1.1.2018
Liv. |
Minimo |
Conting |
Ind.funz |
A |
1.583,15 |
542,70 |
75,00 |
B |
1.429,61 |
537,59 |
70,00 |
1 |
1.295,17 |
536,71 |
|
2 |
1.141,65 |
531,59 |
|
3 |
1.049,09 |
528,26 |
|
4 |
962,75 |
524,94 |
|
5 |
872,02 |
522,37 |
|
6S |
819,65 |
520,64 |
|
6 |
800,60 |
520,51 |
|
7 |
718,71 |
518,45 |
|
Da 1.1.2019
Liv. |
Minimo |
Conting |
Ind.funz |
A |
1.616,04 |
542,70 |
75,00 |
B |
1.459,31 |
537,59 |
70,00 |
1 |
1.322,08 |
536,71 |
|
2 |
1.165,37 |
531,59 |
|
3 |
1.070,88 |
528,26 |
|
4 |
982,75 |
524,94 |
|
5 |
890,14 |
522,37 |
|
6S |
836,68 |
520,64 |
|
6 |
817,23 |
520,51 |
|
7 |
733,64 |
518,45 |
|
Da 1.2.2020
Liv. |
Minimo |
Conting |
Ind.funz |
A |
1.648,93 |
542,70 |
75,00 |
B |
1.489,01 |
537,59 |
70,00 |
1 |
1.348,99 |
536,71 |
|
2 |
1.189,09 |
531,59 |
|
3 |
1.092,67 |
528,26 |
|
4 |
1.002,75 |
524,94 |
|
5 |
908,26 |
522,37 |
|
6S |
853,71 |
520,64 |
|
6 |
833,86 |
520,51 |
|
7 |
748,57 |
518,45 |
|
Da 1.3.2021
Liv. |
Minimo |
Conting |
Ind.funz |
A |
1.673,60 |
542,70 |
75,00 |
B |
1.511,28 |
537,59 |
70,00 |
1 |
1.369,17 |
536,71 |
|
2 |
1.206,88 |
531,59 |
|
3 |
1.109,02 |
528,26 |
|
4 |
1.017,75 |
524,94 |
|
5 |
921,85 |
522,37 |
|
6S |
866,48 |
520,64 |
|
6 |
846,33 |
520,51 |
|
7 |
759,77 |
518,45 |
|
Da 1.12.2021
Liv. |
Minimo |
Conting |
Ind.funz |
A |
1.706,49 |
542,70 |
75,00 |
B |
1.540,98 |
537,59 |
70,00 |
1 |
1.396,08 |
536,71 |
|
2 |
1.230,60 |
531,59 |
|
3 |
1.130,81 |
528,26 |
|
4 |
1.037,75 |
524,94 |
|
5 |
939,97 |
522,37 |
|
6S |
883,51 |
520,64 |
|
6 |
862,96 |
520,51 |
|
7 |
774,70 |
518,45 |
|
Il livello B non è presente negli Stabilimenti balneari
Pubblici esercizi minori di 3ª e 4ª categoria e Stabilimenti balneari minori di 3ª e 4ª categoria
Da 1.1.2018
Liv. |
Minimo |
Conting |
Ind.funz |
A |
1.577,47 |
542,19 |
75,00 |
B |
1.424,45 |
537,12 |
70,00 |
1 |
1.290,01 |
536,24 |
|
2 |
1.137,26 |
531,20 |
|
3 |
1.045,22 |
527,91 |
|
4 |
959,39 |
524,64 |
|
5 |
868,92 |
522,09 |
|
6S |
816,81 |
520,38 |
|
6 |
797,76 |
520,25 |
|
7 |
716,13 |
518,22 |
|
Da 1.1.2019
Liv. |
Minimo |
Conting |
Ind.funz |
A |
1.610,36 |
542,19 |
75,00 |
B |
1.454,15 |
537,12 |
70,00 |
1 |
1.316,92 |
536,24 |
|
2 |
1.160,98 |
531,20 |
|
3 |
1.067,01 |
527,91 |
|
4 |
979,39 |
524,64 |
|
5 |
887,04 |
522,09 |
|
6S |
833,84 |
520,38 |
|
6 |
814,39 |
520,25 |
|
7 |
731,06 |
518,22 |
|
Da 1.2.2020
Liv. |
Minimo |
Conting |
Ind.funz |
A |
1.643,25 |
542,19 |
75,00 |
B |
1.483,85 |
537,12 |
70,00 |
1 |
1.343,83 |
536,24 |
|
2 |
1.184,70 |
531,20 |
|
3 |
1.088,80 |
527,91 |
|
4 |
999,39 |
524,64 |
|
5 |
905,16 |
522,09 |
|
6S |
850,87 |
520,38 |
|
6 |
831,02 |
520,25 |
|
7 |
745,99 |
518,22 |
|
Da 1.3.2021
Liv. |
Minimo |
Conting |
Ind.funz |
A |
1.667,92 |
542,19 |
75,00 |
B |
1.506,12 |
537,12 |
70,00 |
1 |
1.364,01 |
536,24 |
|
2 |
1.202,49 |
531,20 |
|
3 |
1.105,15 |
527,91 |
|
4 |
1.014,39 |
524,64 |
|
5 |
918,75 |
522,09 |
|
6S |
863,64 |
520,38 |
|
6 |
843,49 |
520,25 |
|
7 |
757,19 |
518,22 |
|
Da 1.12.2021
Liv. |
Minimo |
Conting |
Ind.funz |
A |
1.700,81 |
542,19 |
75,00 |
B |
1.535,82 |
537,12 |
70,00 |
1 |
1.390,92 |
536,24 |
|
2 |
1.226,21 |
531,20 |
|
3 |
1.126,94 |
527,91 |
|
4 |
1.034,39 |
524,64 |
|
5 |
936,87 |
522,09 |
|
6S |
880,67 |
520,38 |
|
6 |
860,12 |
520,25 |
|
7 |
772,12 |
518,22 |
|
Il livello B non è presente negli Stabilimenti balneari.
Le riduzioni retributive previste per gli esercizi minori non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al quinto livello.
Gaming hall
Gaming hall manager: il trattamento retributivo dei lavoratori inquadrati in tale profilo professionale è quello riferito al livello QUADRO B delle tabelle retributive del ccnl dell'8 febbraio 2018.
Gaming hall lead: il trattamento retributivo dei lavoratori inquadrati in tale profilo professionale è quello riferito al 2° livello delle tabelle retributive del ccnl dell'8 febbraio 2018.
Gaming hall operator: il trattamento retributivo dei lavoratori inquadrati in tale profilo professionale è quello riferito al 5° livello delle tabelle retributive del ccnl dell'8 febbraio 2018.
Gaming hall operator junior: il trattamento retributivo dei lavoratori inquadrati in tale profilo professionale è quello riferito al 6° livello delle tabelle retributive del ccnl dell'8 febbraio 2018.
Ai soli fini economici, per i dipendenti già assunti alla data di sottoscrizione dell’ipotesi 15 maggio 2019 si applicheranno gli aumenti retributivi previsti dal ccnl dell'8 febbraio 2018 in base al livello d'inquadramento applicato fino alla data di sottoscrizione, appunto, dell’ipotesi 15 maggio 2019. Decorso il termine di validità del ccnl dell'8 febbraio 2018 ed erogati i relativi aumenti economici, ai dipendenti si applicherà la progressione stipendiale propria del livello d'inquadramento dell’ipotesi 15 maggio 2019.
Scatti di anzianità
Maturazione: 6 scatti triennali.
- Dall'1.1.2018, gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza quadriennale.
- Con riferimento al solo scatto di anzianità in corso di maturazione alla data del 31.12.2017, resta valida la previgente disciplina di cui al c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010.
Livello | Importo |
Q A | € 40,80 |
Q B | € 39,25 |
1 | € 37,70 |
2 | € 36,15 |
3 | € 34,86 |
4 | € 33,05 |
5 | € 32,54 |
6 S | € 31,25 |
6 | € 30,99 |
7 | € 30,47 |
Decorrenza: L’aumento decorre dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di compimento del periodo di maturazione.
Passaggio di livello e maturazione di nuovo scatto: gli scatti maturati in precedenza sono soggetti a ricalcolo.
Indennità
Vitto
Le aziende della ristorazione provvedono alla somministrazione fino a due pasti giornalieri ai dipendenti che corrispondono un prezzo relativo al singolo pasto di euro 0,85. Il prezzo in atto viene aumentato come segue:
- euro 0,20 a pasto dal 1.1.2018;
- euro 0,20 a pasto dal 1.1.2019;
- euro 0,20 a pasto dal 1.1.2020;
- euro 0,20 a pasto dal 1.1.2021.
Il lavoratore che non voglia usufruire del servizio vitto per l’anno successivo deve comunicarlo entro il mese di dicembre dell’anno che precede (per il solo anno 2018 la richiesta deve avvenire entro il 31 marzo).
Percentuale di servizio
Deve essere corrisposta al personale tavoleggiante dei pubblici esercizi nei limiti minimo e massimo di seguito indicati, mediante punteggi di ripartizione determinati a livello provinciale. La percentuale può essere applicata, a discrezione del datore di lavoro in alternativa o con il sistema addizionale rispetto al prezzo della consumazione o con il sistema globale (inclusa nel prezzo della consumazione).
Ai maitres e ai capi camerieri spetta, in aggiunta alla percentuale di servizio, una integrazione fissa mensile da contrattarsi a livello territoriale. La partecipazione dei suddetti lavoratori alla percentuale di servizio che spetta a ogni cameriere non può essere inferiore al 5% né superiore al 20%.
Ristoranti ed esercizi similari
a) negli esercizi extra dal 12 al 15%;
b) negli esercizi di prima classe dall'11 al 13%;
c) negli esercizi di seconda e terza classe dall'11 al 12%;
d) negli esercizi di quarta classe (osterie con cucina) il 10%;
e) nelle bottiglierie e fiaschetterie il 12%;
f) nelle birrerie il 17%;
g) nei locali adibiti a biliardi (tutte le categorie) - il 15%.
Bar, caffè ed esercizi similari
a) negli esercizi extra dal 18 al 22%;
b) negli esercizi di prima e seconda classe dal 16 al 20%;
c) negli esercizi di terza classe dal 14 al 17%;
d) negli esercizi di quarta classe il 10%;
e) nelle bottiglierie e fiaschetterie il 12%;
f) nelle birrerie il 17%;
g) nei locali adibiti a biliardi (tutte le categorie) il 15%.
Banchetti e servizi affini
Per i banchetti e per qualsiasi altro servizio affine di non meno di 10 persone, purché abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio unica per tutti i locali è del 12%.
Locali notturni
Per le consumazioni di ristorante 16%, per le altre consumazioni 18%.
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Corresponsione: in occasione del Natale.
Misura: una mensilità della retribuzione.
Maturazione: per dodicesimi e le frazioni di mese si cumulano con corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.
Quattordicesima mensilità
Corresponsione: con la retribuzione del mese di luglio.
Misura: una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno con esclusione degli scatti di anzianità maturati.
Maturazione: per dodicesimi. Per le frazioni di mese vale lo stesso conteggio della tredicesima mensilità.
Premio di risultato
È istituito un premio di risultato destinato ai dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1º luglio 1993.
L'erogazione del premio è connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti dalle parti a livello aziendale o territoriale.
Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel Libro unico del lavoro da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorative prestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente.
Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l., che venga riconosciuto successivamente al 1° gennaio 2018. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima dell'1 luglio 1993.
Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa, non sia stipulato un accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020, saranno corrisposti secondo i criteri sopra indicati, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:
livello |
euro |
A, B |
186,00 |
1, 2, 3 |
158,00 |
4, 5 |
140,00 |
6S, 6, 7 |
112,00 |
In alternativa, gli accordi aziendali e territoriali possono destinare la somma di euro 140 a strumenti di welfare.
Le aziende sono esonerate dall'erogazione del premio a fronte di crisi economiche di particolare rilievo o eventi naturali estremi, accertati dalle parti stipulanti anche a livello territoriale o aziendale,
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prova
Livelli |
Durata (*) |
A - B |
180 giorni |
1 |
150 giorni |
2 |
75 giorni |
3 |
45 giorni |
4 e 5 |
30 giorni |
6 S |
20 giorni |
6 e 7 |
15 giorni |
(*) La durata è riferita a giorni di effettiva prestazione lavorativa.
Esclusioni:
- nei pubblici esercizi, i lavoratori riassunti entro 2 anni, con la stessa qualifica;
- negli stabilimenti balneari, personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.
Orario di lavoro
Orario settimanale
Pubblici esercizi: 40 ore distribuite in 5 giornate e mezza;
Stabilimenti balneari: 40 ore (personale impiegatizio) o 44 ore (personale non impiegatizio), distribuite in 6 giornate.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge è considerata festiva la ricorrenza del Santo Patrono.
Flessibilità
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa e fatto salvo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale, l'azienda può realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno fino a 4 settimane consecutive. Il regime di flessibilità può essere esteso previo esame congiunto con le rappresentanze sindacali e incremento dei permessi retribuiti annui.
Banca ore
Il meccanismo viene attivato a seguito di contrattazione aziendale.
Per i lavoratori interessati il monte ore annuo di permessi per riduzione di orario ed ex festività è pari a 128 ore.
Lavoro straordinario, notturno e festivo - maggiorazioni
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
a) straordinario: |
|
- diurno |
30% |
- notturno |
60% |
b) notturno |
25% |
c) festivo |
20% |
d) domenicale (lavoratori che riposano in giornata diversa dalla domenica) |
10% * |
* Aliquota da applicare a paga base e contingenza.
Limiti per il lavoro straordinario: limite individuale di 260 ore annue.
Lavoro notturno definizione: ore di lavoro svolto tra le 23.00 e le 6.00.
Ferie e permessi annui
Ferie
26 giorni lavorativi annui, computati sulla base di 6 giorni alla settimana.
Le ferie maturano per dodicesimi e le frazioni di mese si cumulano. La somma ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.
Festività soppresse
In sostituzione delle 4 festività abolite ai sensi del combinato disposto della L. n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985 spettano 32 ore di permesso assorbite nella riduzione di orario.
Per l'ex festività del 4 novembre spettano ulteriori quote della retribuzione oraria o corrispondenti riposi compensativi.
Riduzione orario di lavoro (ROL)
È pari a 104 ore annue di permessi retribuiti (108 ore per gli Stabilimenti balneari), comprensive delle 32 ore per ex festività.
Ai lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2018 sono riconosciute per i primi due anni le 32 ore di permesso relative alle ex festività. Decorsi due anni dall'assunzione, ai dipendenti dai pubblici esercizi verranno riconosciute ulteriori 36 ore e ai dipendenti dagli stabilimenti balneari verranno riconosciute ulteriori 38 ore. Decorsi quattro anni dall'assunzione a tutti i lavoratori verrà riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti.
I permessi sono fruiti di norma entro il 30 giugno dell’anno seguente a quello di maturazione. I permessi non goduti entro il successivo mese di settembre sono pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi le frazioni di mese si cumulano e comportano la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni.
Assenze
Malattia
- comporto: 180 giorni nell'anno solare, raggiungibili anche cumulando più malattie. Alla scadenza del comporto, salvo che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, su richiesta e dietro presentazione di idonea certificazione, il lavoratore ha diritto a 120 giorni di aspettativa non retribuita. Il c.c.n.l. disciplina un'ulteriore aspettativa per gravi patologie oncologiche.
- trattamento economico nei pubblici esercizi per malattie oltre 5 giorni: 100% della retribuzione per i primi 3 giorni.
- trattamento economico negli stabilimenti balneari e negli alberghi diurni: 100% della retribuzione per i primi 3 giorni, integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS pari al 28% dal 4° al 180° giorno.
Infortunio sul lavoro
- comporto: come la malattia.
- trattamento economico: 100% della retribuzione dal giorno in cui si è verificato l'infortunio e per tutto il periodo di conservazione del posto.
Maternità
Durante l’astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto, per un periodo di 5 mesi, ad un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’INPS fino al 100% della retribuzione.
Congedo matrimoniale
15 giorni di calendario retribuiti. Ulteriori 5 giorni non retribuiti possono essere concessi su richiesta del lavoratore.
Diritto allo studio
Nelle aziende con almeno 50 dipendenti i lavoratori che frequentano corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o corsi di studio per il diploma professionale del settore turismo, possono usufruire di permessi retribuiti, a carico del monte ore costituito presso ogni azienda, per un massimo di 150 ore "pro capite" per triennio, purché le ore di frequenza siano in rapporto di almeno 2:1 con quelle richieste come permesso.
Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% della forza occupata.
Lavoro a tempo parziale
Orario
La prestazione individuale, fissata fra datore di lavoro e lavoratore, non può essere inferiore ai seguenti limiti:
- 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
- 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
- 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
Clausole elastiche
In assenza di accordi territoriali o aziendali in materia si applicano i seguenti criteri.
Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni.
Le ore ordinarie richieste a seguito di una variazione della collocazione temporale della prestazione sono retribuite con una maggiorazione forfettaria dell'1,50%.
In alternativa alla maggiorazione dell’1,50% le parti interessate possono concordare un’indennità annuale pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
Le ore ordinarie richieste di una variazione in aumento della durata della prestazione sono retribuite con la maggiorazione del 31,50% (30%+1,50%).
Le maggiorazioni di cui sopra non comportano riflessi su alcun istituto.
Lavoro supplementare
In presenza di specifiche esigenze organizzative, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare fino al limite massimo di 180 ore annue.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con la maggiorazione forfettariamente determinata nella misura del 30%.
Part time weekend
Le aziende possono stipulare contratti a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per il fine settimana, con lavoratori:
a) studenti;
b) percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito;
La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Lavoro a tempo determinato
Limiti
Il numero di lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato in ciascuna azienda non può superare i seguenti limiti, che non trovano applicazione alle aziende stagionali:
Base di computo |
Lavoratori a tempo determinato |
fino a 4 |
4 |
da 5 a 9 |
6 |
da 10 a 25 |
7 |
da 26 a 35 |
9 |
da 36 a 50 |
12 |
oltre 50 |
20% |
La base di computo è costituita dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato in forza al momento dell'assunzione. Le frazioni di unità si computano per intero.
Sono esenti dai limiti predetti i contratti a tempo determinato conclusi per l’avvio di nuove attività e per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità in senso ampio.
Successione di contratti
L'ulteriore contratto a termine dopo i primi 36 mesi, non può avere una durata superiore a 12 mesi. I limiti alla disciplina sulla successione di contratti non si applica ai contratti riconducibili alla stagionalità in senso ampio.
Gli intervalli minimi di interruzione di 10 e 20 giorni tra due contratti in successione non vengono richiesti nell’ipotesi in cui il secondo successivo contratto sia stipulato per ragioni sostitutive o in relazione all’avvio di nuove attività ovvero a contratti riconducibili alla stagionalità in senso ampio.
Retribuzione – Aziende di stagione
Nelle aziende di stagione (pubblici esercizi) il lavoratore ha diritto alla retribuzione maggiorata del:
- 20% per ingaggio fino a un mese;
- 15% per ingaggio fino a due mesi;
- 8% per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine della stagione.
Per le attività svolte dalle Aziende del comparto Gaming Hall, il numero di lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato, previsto dal ccnl dell'8 febbraio 2018, al fine della base di computo, deve essere riferito a ciascuna Gaming Hall.
Periodo di prova
10 giorni lavorativi per tutto il personale, con esclusione di coloro che abbiano già prestato servizio nella stessa azienda.
Sostituzione e affiancamento
La sostituzione e il relativo affiancamento di:
- lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
- lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
- lavoratori impegnati in attività formative;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale;
sono contenuti entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.
Nel caso di sostituzione di lavoratrici e lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione può essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione.
Estinzione del rapporto
In caso di risoluzione anticipata del contratto è previsto un indennizzo pari:
- in caso di chiusura anticipata dell'esercizio o riduzione di personale per giusta causa, alla metà della retribuzione che il lavoratore avrebbe dovuto percepire, a meno che non venga impiegato in altro lavoro della medesima durata e retribuzione;
- nelle aziende di stagione, alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito dal momento della ingiustificata risoluzione del contratto fino alla scadenza del termine stabilito, a meno che non venga diversamente impiegato come nell'ipotesi precedente.
Personale extra o di surroga
È consentita l'assunzione di lavoratori extra per una durata non superiore a tre giorni nei seguenti speciali servizi:
- banquetting;
- meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari;
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
- prestazioni rese in occasione dei fine settimana;
- prestazioni rese in occasione delle festività;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale o aziendale.
Il personale extra assunto negli Stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20%.
La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga e demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali.
In mancanza della definizione predetta i compensi orari lordi omnicomprensivi da corrispondere per un servizio minimo di 4 ore sono:
Liv. |
1.1.2018 |
1.1.2019 |
1.2.2020 |
1.3.2021 |
1.12.2021 |
4 |
13,80 |
14,09 |
14,38 |
14,59 |
14,88 |
5 |
13,15 |
13,42 |
13,69 |
13,89 |
14,16 |
6S |
12,58 |
12,84 |
13,10 |
13,30 |
13,56 |
6 |
12,42 |
12,68 |
12,94 |
13,13 |
13,39 |
7 |
11,63 |
11,87 |
12,11 |
12,29 |
12,53 |
Apprendistato professionalizzante
Percentuale di conferma
Le aziende non possono assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% degli apprendisti il cui contratto sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. Resta comunque la facoltà di assumere un apprendista.
Durata massima
Livelli |
Durata complessiva |
2, 3, 4, 5, 6S |
36 mesi |
6 |
24 mesi |
Durata massima per le figure professionali di seguito elencate:
2° livello - durata massima 48 mesi:
- capo cuoco;
- capo laboratorio gelateria/pasticceria;
- capo barista, capo barman/primo barman;
- capo banconiere di pasticceria.
3° livello - durata massima 48 mesi:
- cuoco unico;
- primo pasticcere;
- primo barman, barman unico.
4° livello - durata massima 42 mesi:
- gastronomo;
- gelatiere;
- pizzaiolo;
- cuoco capo partita, cuoco di cucina non organizzata in partita.
Trattamento economico
La retribuzione è pari alle seguenti percentuali della normale retribuzione dei qualificati di pari livello:
Periodo |
% |
primo anno |
80 |
secondo anno |
85 |
terzo anno |
90 |
quarto anno |
95 |
Apprendistato in cicli stagionali
È consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso una pluralità di rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015, le retribuzione per le ore di lavoro svolte presso il datore di lavoro in eccedenza rispetto a quanto indicato nel piano di formazione è determinata nelle seguenti aliquote della retribuzione di riferimento:
- primo e secondo anno, 50%;
- terzo anno, 65%;
- quarto anno, 70%.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015, trova applicazione la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, anche per quanto riguarda la retribuzione delle ore eccedenti rispetto a quanto indicato nel piano di formazione.
Contratto di inserimento
abrogato
Lavoro a domicilio
non disciplinato
Somministrazione di lavoro
In ciascuna unità produttiva il numero di lavoratori somministrati a tempo determinato è contenuto entro il 10% dei dipendenti con un minimo di 3 lavoratori. Le frazioni di unità si computano per intero.
Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è sempre consentito nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e in occasione di eventi fieristici e similari.
La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti, compresi gli assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione sono compresi anche gli assunti a tempo determinato.
Lavoro stagionale
Si considerano di stagione le aziende che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno. I lavoratori possono essere assunti per la stagione (a termine fisso) oppure a tempo indeterminato.
Il personale delle aziende di stagione ha diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente dall'estero). Spetta il rimborso del biglietto di ritorno nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova e nell'ipotesi di licenziamento prima dello scadere del termine senza giustificato motivo.
Lavoro intermittente
non disciplinato
Telelavoro
Le parti rinviano all'accordo interconfederale 9 giugno 2004 per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002 tra UNICE, UEAPME, CEEP e CES.
Lavoro ripartito
non disciplinato
Lavoro agile
non disciplinato
Collaborazioni organizzate dal committente
non disciplinato
Estinzione del rapporto
Periodi di preavviso sia in caso di licenziamento che di dimissioni.
Anzianità di servizio |
Livelli |
Durata |
- fino a 5 anni |
A e B |
4 mesi |
|
1 |
2 mesi |
|
2 e 3 |
1 mese |
|
4 e 5 |
20 giorni |
|
6S, 6 e 7 |
15 giorni |
- da 6 a 10 anni |
A e B |
5 mesi |
|
1 |
3 mesi |
|
2 e 3 |
45 giorni |
|
4 e 5 |
30 giorni |
|
6S, 6 e 7 |
20 giorni |
- oltre 10 anni |
A e B |
6 mesi |
|
1 |
4 mesi |
|
2 e 3 |
2 mesi |
4 e 5 |
45 giorni |
|
|
6S, 6 e 7 |
20 giorni |
Trattamento di fine rapporto
Si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021 è escluso dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR l’importo degli scatti di anzianità.