infortunio in itinere risarcimento e tutela Inail non si cumulano

 

Compensazione del lucro con il danno. Le Sezioni Unite fanno il punto  e specificano che il danneggiato non può cumulare i benefici conseguiti dall'Inail per effetto dell'infortunio in itinere con l'integrale risarcimento ad opera del terzo o della sua compagnia assicurativa

 

Le Sezioni Unite, di recente, si sono occupate con una serie di pronunce di ampio respiro in merito al tema della compensatio lucri cum damno.

In dottrina, infatti, come evidenziato dall'ordinanza n. 15534 del 2017 di rimessione della questione alle Sezioni Unite, si ravvisano ben tre orientamenti diversi: alcuni autori negano del tutto che nel nostro ordinamento esista un istituto giuridico definibile come "compensatio lucri cum damno"; altri ammettono che in determinati casi danno e lucro debbano compensarsi, ma negano che ciò avvenga in applicazione di una regola generale; altri ancora fanno della compensatio lucri cum damno una regola generale del diritto civile.

Chi aderisce al primo orientamento fa leva principalmente sulla mancanza di una regola ad hoc che definisca l'istituto e aggiunge un immancabile richiamo alla "iniquità" di un istituto che ha l'effetto di sollevare l'autore d'un fatto illecito dalle conseguenze del suo operato.

Chi aderisce al secondo orientamento condivide l'affermazione secondo cui non esiste nel nostro ordinamento alcuna norma generale che sancisca l'istituto della compensatio lucri cum damno, ma soggiunge che il problema delle individuazione delle conseguenze risarcibili d'un fatto dannoso è una questione di fatto, da risolversi caso per caso; e che nel singolo caso non può escludersi a priori che concause preesistenti o sopravvenute al fatto illecito consentano alla vittima di ottenere un vantaggio.

Chi aderisce al terzo orientamento, infine, sostiene che l'istituto della compensatio lucri cum damno - il quale ha radici storiche antiche e ramificatesi nel tempo sino ai giorni nostri (muovendo dalle fonti romane per transitare attraverso il diritto dei glossatori e la dogmatica pandettistica) - è implicitamente presupposto dall'art. 1223 c.c., là dove ammette il risarcimento dei soli danni che siano "conseguenza immediata" dell'illecito e che, inoltre, quel principio generale è desumibile da varie leggi speciali (tra queste, la L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1-bis, o il D.P.R. 8 giugno 2011, n. 327, art. 33, comma 2).

Le Sezioni Unite, nell'affrontare, in linea di premessa, la generale questione dell'inquadramento giuridico della compensatio lucri cum damno, ne postulano e argomentano l'esistenza dalla portata dell'art. 1223 c.c. che, in definitiva, stabilisce un criterio risarcitorio che valuti, nel suo complesso, la situazione che si determina per effetto dell'illecito. In tale prospettiva, laddove, per effetto dell'illecito, al danneggiato derivino, nell'ambito della medesima sfera giuridica lesa, pregiudizi e vantaggi, questi ultimi dovranno essere detratti dal risarcimento spettante determinandosi, altrimenti, una forma di duplicazione, foriera di un arricchimento ingiusto, esclusa dall'ordinamento. Nell'ambito, però, di tale impostazione generale preliminare, le Sezioni Unite, hanno offerto una soluzione calibrata su singoli casi mediando tra l'ingiustizia di una soluzione che consenta all'autore dell'illecito di avvantaggiarsi del beneficio che sia derivato al danneggiato ad altro titolo e quella che eventualmente consenta al danneggiato di conseguire un risarcimento superiore rispetto al danno subito.

Con riguardo specifico al beneficio conseguito dall'Inail in relazione ad un infortunio lavorativo in itinere ed al concorso della responsabilità del terzo che abbia causato l'infortunio e, per esso, della compagnia assicurativa per la responsabilità civile per i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli, le Sezioni Unite hanno escluso la cumulabilità dell'indennizzo assicurativo (e/o del risarcimento) e della rendita Inail, specificando che il danneggiato potrà conseguire dal terzo responsabile e/o dalla compagnia assicurativa di quest'ultimo esclusivamente l'eventuale quota parte di risarcimento non coperta dall'assicurazione sociale. Le Sezioni Unite hanno, al riguardo, evidenziato che il beneficio assicurativo apprestato dall'Istituto ha la funzione di offrire ristoro al medesimo tipo di pregiudizio alla cui eliminazione concorre la responsabilità extracontrattuale e, d'altronde, sottolineato come l'Inail sia ammessa ai sensi dell'art. 1916 c.c., comma 4°a surrogarsi nei diritti di credito del danneggiato nei confronti del terzo responsabile.
In analogia con il meccanismo già previsto in favore del lavoratore allorchè questi agisca nei confronti del datore di lavoro per conseguire il risarcimento del danno differenziale, laddove egli agisca nei confronti del terzo (anzichè del datore di lavoro), non potrà conseguire l'intero risarcimento dovendo defalcare il valore capitalizzato della rendita erogata dall'I.n.a.i.l.
 
 

Cassazione civile, sez. un., 22/05/2018, (ud. 13/02/2018, dep.22/05/2018),  n. 12566 

1. - La questione rimessa all'esame di queste Sezioni Unite è se dal computo del pregiudizio sofferto dal lavoratore a seguito di infortunio sulle vie del lavoro causato dal fatto illecito di un terzo, vada defalcata la rendita per l'inabilità permanente costituita dall'INAIL.

2. - La questione è posta con il primo motivo di ricorso.

Con esso il B. - danneggiato a seguito di incidente stradale e beneficiario di rendita INAIL, essendo stato riconosciuto che trattavasi di infortunio in itinere - deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, commi 6 e 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la sentenza impugnata, decurtando dall'ammontare del risarcimento l'importo della rendita, avrebbe finito con lo svuotare di contenuto la responsabilità del terzo responsabile dell'infortunio, estraneo al rapporto di lavoro e al rapporto assicurativo antinfortunistico.

Ad avviso del ricorrente, non vi sarebbe alcun motivo per cui dal risarcimento dovuto dal terzo responsabile debba essere detratto il valore di una prestazione indennitaria (la rendita corrisposta dall'INAIL) che altri (il datore di lavoro) ha procurato al danneggiato in quanto parte di un rapporto di lavoro.

Secondo il ricorrente, neppure sarebbe fondata la considerazione, fatta propria dalla Corte d'appello, secondo cui, ammettendosi il cumulo, il danneggiato verrebbe a fruire di una duplicazione di risarcimento. Tale evenienza, infatti, potrebbe in concreto verificarsi solo allorchè l'assicuratore sociale non si surroghi nei diritti del danneggiato verso il danneggiante. Se l'INAIL non si avvale della facoltà di surroga, il danneggiato, ancorchè abbia già riscosso l'indennità assicurativa, potrebbe agire per il risarcimento totale senza che il terzo responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione dell'indennità stessa...

5. - Date queste premesse e venendo, dunque, alla specifica questione oggetto del contrasto, occorre in primo luogo considerare che, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita INAIL costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio (l'inabilità permanente generica, assoluta o parziale, e, a seguito della riforma apportata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche il danno alla salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro.

Indubbiamente il ristoro del danno coperto dall'assicurazione obbligatoria può presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico (Cass., Sez. lav., 11 gennaio 2016, n. 208; Cass., Sez. lav., 10 aprile 2017, n. 9166). Nondimeno, la rendita corrisposta dall'INAIL soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio in itinere subito dal lavoratore.

5.1. - D'altra parte, il sistema normativo prevede un meccanismo di riequilibrio idoneo a garantire che il terzo responsabile dell'infortunio sulle vie del lavoro, estraneo al rapporto assicurativo, sia collateralmente obbligato a restituire all'INAIL l'importo corrispondente al valore della rendita per inabilità permanente costituita in favore del lavoratore assicurato.

Difatti, l'art. 1916 c.c., dispone che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante. Tale disposizione si applica, per espressa previsione, "anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali", estendendosi così il diritto di surrogazione agli enti esercenti le assicurazioni sociali (cfr. Cass., Sez. U., 16 aprile 1997, n. 3288). Il diritto di surrogazione stabilito a favore dell'assicuratore comporta, per effetto del pagamento dell'indennità, una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno (Cass., Sez. 3^, 16 gennaio 1985, n. 99).

Inoltre, l'art. 142 del codice delle assicurazioni private (approvato con il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) - nel riprodurre le previsioni contenute nell'abrogato art. 28, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - stabilisce che, qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore di questa abbia diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato. Proprio per evitare detta evenienza, il citato art. 142, comma 2, prevede, in continuità con la precedente disposizione, un articolato meccanismo di interpello del danneggiato, con la richiesta di una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, e di comunicazione al competente ente di assicurazione sociale, ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni.

Le due norme - l'art. 1916 cod. civ., da una parte, e l'art. 142 del codice delle assicurazioni private, dall'altra - regolano rapporti inter-soggettivi diversi, rispettivamente nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore, e tuttavia contrassegnati da un elemento comune: la successione nel credito risarcitorio dell'assicurato-danneggiato, la quale attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale che abbia indennizzato la vittima la titolarità della pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati, al fine di ottenere il rimborso tanto dei ratei già versati quanto del valore capitalizzato delle prestazioni future (Corte cost., sentenza n. 319 del 1989; Cass., Sez. 1^, 2 dicembre 1985, n. 6013; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 1987, n. 8544; Cass., Sez. 3^, 24 giugno 1993, n. 6996; Cass., Sez. 3^, 12 febbraio 2010, n. 3356; Cass., Sez. 3^, 6 settembre 2012, n. 14941; Cass., Sez. U., 29 aprile 2015, n. 8620).

5.3. - La surrogazione, mentre consente dall'istituto di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. Pertanto, le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall'INAIL a titolo di rendita per l'inabilità permanente vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile al predetto danneggiato.

Infatti, per un verso, mancando tale detrazione, il danneggiato verrebbe a conseguire un importo maggiore di quello a cui ha diritto. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è espressione del favor che la Costituzione e il legislatore hanno inteso accordare al lavoratore con l'addossare in ogni caso all'istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile (Corte cost., sentenza n. 134 del 1971). Ma l'intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l'erogazione della prestazione assicurativa non consente al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto: gli consente, invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l'infortunio in itinere, per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall'INAIL. L'infortunato, pertanto, perde la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (cfr. Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2017, n. 27869).

Per l'altro verso, l'ente previdenziale, avendo provveduto all'erogazione delle prestazioni indennitarie a causa del fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, potrà pretendere attraverso la surrogazione, esercitabile anche nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, il rimborso delle spese sostenute per erogare quelle prestazioni, in tal modo impedendo che il responsabile civile, avvantaggiandosi ingiustamente dell'intervento della protezione previdenziale in favore dell'infortunato, paghi soltanto il danno differenziale al lavoratore. Il risarcimento resta pertanto dovuto dal responsabile del sinistro per l'intero, essendo questi tenuto a rimborsare all'ente gestore dell'assicurazione sociale le spese sostenute per le prestazioni erogate al lavoratore e a risarcire il maggior danno al danneggiato: la riscossione della rendita INAIL da parte dell'assicurato-danneggiato in conseguenza dell'evento dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla prestazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, in ogni caso, l'intero danno.

6. - Conclusivamente, a risoluzione del contrasto di giurisprudenza, va enunciato il seguente principio di diritto: "L'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'INAIL per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito".

7. - A tale principio di diritto si è attenuta la Corte d'appello di Genova con la sentenza qui impugnata.

Avendo l'INAIL erogato al B. una rendita per l'infortunio subito sulle vie del lavoro, l'assicurato-danneggiato poteva agire contro il terzo responsabile per il risarcimento del danno, ma limitatamente all'ulteriore pregiudizio che egli dimostrasse di avere riportato, essendo il responsabile tenuto, per la parte corrispondente al valore capitale della rendita, nei soli confronti dell'ente gestore dell'assicurazione sociale - ormai subentrato, a seguito del pagamento o del riconoscimento della spettanza della prestazione assicurativa, nei diritti dell'assicurato -, e non più verso quest'ultimo, già indennizzato dall'istituto.

E poichè nella specie (trattandosi di infortunio occorso il (OMISSIS), anteriormente all'ambito temporale di applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13) l'INAIL ha provveduto ad indennizzare il danno patrimoniale subito dal B., erogando una rendita per invalidità del valore capitale di Euro 160.194,85, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che le somme riconosciute dal Tribunale a carico dei danneggianti allo stesso titolo, pari a Euro 120.157,09, sono da intendere interamente assorbite dal superiore indennizzo INAIL.

Non rileva che l'INAIL, una volta corrisposta la rendita per l'invalidità permanente, si sia limitato ad intimare al M., alla Pe-drotec e alla Vittoria Assicurazioni di provvedere al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate, senza far valere in giudizio il proprio diritto di surrogazione a fronte dell'inadempimento dei terzi responsabili e del loro assicuratore della responsabilità civile. Nel sistema dell'art. 1916 c.c., infatti, è con il pagamento dell'indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all'assicuratore sociale, sicchè deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all'assicurato per il solo fatto che l'INAIL si sia astenuto dall'esercitarli in giudizio.
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